Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10226 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10226 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 28031-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n.12;
– ricorrenti –

2015

contro

988

D’ONOFRIO ELINA C.F.

DNFLNE44A46A567H,

CIMAGLIA

ANTONELLO, CIMAGLIA DEBORA, [D’ONOFRIO ELENA’ tutti
gy
erecAOr di

CIMAGLIA

GIANFRANCO

GUERINO,

già

Data pubblicazione: 19/05/2015

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PISANELLI 4,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PALAMARA,
rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO
IACOVINO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1113/2007 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 21/11/2007
R.G.N. 834/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato DE BELLIS GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
la rimessione alle SS.UU. in subordine rigetto.

DI CASSAZIONE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello dell’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità
dell’esclusione di Cimaglia Gianfranco Guerrino dalla graduatoria relativa a selezione
per avanzamento professionale.

correttamente effettuata pressD i funzionari che avevano difeso l’Amministrazione in
primo grado ed era avvenuta il 26 aprile 2006; il ricorso in appello era stato depositato
il 30 maggio 2006, oltre la scadenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc.
civ..
Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad
un unico motivo.
Resistono con controricorso gli eredi di Cimaglia Gianfranco Guerrino.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione della sentenza in forma semplificata.
Con unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia nullità della sentenza per
violazione ed omessa applicazione dell’art. 328, comma 1, cod. proc. civ. in relazione
all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Deduce che appena due giorni dopo la notificazione
della sentenza di primo grado il ricorrente Cimaglia decedeva e che, in ragione di ciò,
doveva trovare applicazione l’art. 328 cod. proc. civ., che prevede l’interruzione del
termine breve per proporre impugnazione nel caso in cui durante tale decorso si
verifichi uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ.; il ricorso in appello era
stato dunque tempestivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate nel termine di cui
all’art. 327 cod. proc. civ., non avendo gli eredi provveduto a rinnovare la notificazione
della sentenza di primo grado.
Con il relativo quesito di diritto si chiede se il decesso della parte intervenuto dopo la
notifica della sentenza dalla stessa richiesta, provochi l’interruzione del termine breve
ex art. 325, primo comma, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 328 dello stesso codice,
con conseguente ripristino del termine annuale (salvo un’eventuale ulteriore notifica
della sentenza) e se conseguentemente sia illegittima la decisione della Corte di
appello che dichiari inammissibile per tardività l’appello proposto 32 giorni dopo la
notifica della sentenza, ma entro il termine annuale, senza considerare gli effetti del
decesso della parte avvenuto dopo due giorni dalla notifica stessa.
R.G. n. 28031/2008
Udienza del 3 marzo 2015

-1 –

Osservava la Corte territoriale che la notifica della sentenza di primo grado era stata

Il motivo è infondato.
L’art. 328 cod. proc. civ. prevede la interruzione del termine per impugnare
esclusivamente a favore della parte nei cui confronti si sia verificato l’evento
interruttivo. Infatti, la norma è dettata dall’esigenza esclusiva di tutelare la parte che
versa in condizioni di minorata difesa processuale; sicché la interruzione non si riflette

L’orientamento espresso da Cass. n. 12359 del 1995, n. 6087 del 1991 – secondo
cui, ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ., nonostante l’imprecisa formulazione della
rubrica dell’articolo, l’interruzione del termine di impugnazione previsto dall’art. 325
dello stesso codice e la conseguente decorrenza di un nuovo termine si verificano (con
riguardo a tutti i contendenti) non soltanto nel caso in cui la morte riguardi la parte
alla quale la sentenza sia stata notificata, ma anche nel caso in cui il suddetto evento
riguardi la parte notificante – è da intendere nel senso che la disposizione di cui all’art.
328 cod. proc. civ. è tesa a garantire tanto la posizione del notificante quanto la
posizione del destinatario della notificazione, purché si tratti della parte colpita
dall’evento interruttivo. La disposizione non giova invece all’altra parte, non essendovi
ragioni che giustifichino per tale parte l’interruzione del termine breve per impugnare.
La recente sentenza delle S.U. n 15295 del 2014 si pone nel solco della stessa linea
interpretativa quando afferma che “la prospettiva da cui si pone l’art. 328 c.p.c.,
comma 1, è infine quella del fatto menomante che colpisce la parte mentre è in corso il
termine breve per l’impugnazione, perciò dopo che si sia avuta la notificazione della
sentenza”.
Nel caso in esame, l’evento interruttivo ha riguardato la parte che ebbe a notificare
la sentenza di primo grado; pertanto, dell’interruzione del termine breve per
impugnare non potevano che giovarsi gli eredi del notificante, ma non l’altra parte,
non colpita da alcuno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ., in tal senso
dovendo intendersi la previsione di cui all’art. 328, comma 1, laddove non diversifica
la disciplina per l’una e l’altra parte, disponendo genericamente che “il termine è
interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è
rinnovata”.
Il ricorso va dunque respinto con condanna dell’Amministrazione ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.

R.G. n. 28031/2008
Udienza del 3 marzo 2015

-2-

sul termine per impugnare dato all’altra parte (cfr. Cass. 5069 del 1998).

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge e 15% per spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015
Il Presidente

Il Consigliere est.

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