Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10226 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34108/2018 r.g. proposto da:

T.Y., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Gaetano

Venco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,

Via Carlo Mirabello n. 14.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato in data

15.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da T.Y., cittadina della Repubblica popolare cinese, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale della richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultima; ella ha infatti narrato: i) di essere nata a (OMISSIS) e di professare la religione cristiana ed il culto cattolico; ii) di essere stata perseguitata per il suo credo religioso dalla polizia cinese che la ricercava e che aveva arrestato altri suoi conoscenti sempre dello stesso confessione religiosa, costringendola dunque a fuggire in Italia, dopo aver conseguito legittimo visto per l’espatrio.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso quanto alla dichiarata appartenenza della richiedente alla religione cristiana, e ciò in relazione, da un lato, alla riferita circostanza di non essere stata mai arrestata dalla polizia nonostante le descritte ricerche effettuate da quest’ultima e, dall’altro, alla facilità con la quale aveva ottenuto un visto per l’espatrio nonostante che la richiedente fosse ricercata dalla polizia in ragione della religione professata; b) inoltre le descritte azioni di repressione della polizia non rivestivano il necessario grado di gravità per integrare un atto di persecuzione religiosa; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 15.10.2018, è stato impugnato da T.Y. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’apparenza della motivazione impugnata e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non aver il tribunale applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per il giudizio di non credibilità del racconto della richiedente alla luce dei parametri di valutazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per la denunciata persecuzione religiosa, con ulteriore violazione degli artt. 3,8 e 19 Cost..

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ciò posto, ritiene la Corte che non sia rintracciabile nel provvedimento impugnato il lamentato vizio di motivazione apparente in riferimento allo scrutinio di credibilità del racconto della richiedente.

Invero, il tribunale, con un articolato ragionamento, ha evidenziato numerose incongruenze e contraddizioni del racconto svolto dalla richiedente per sostenere la fondatezza della lamentata persecuzione religiosa, come le numerose irruzioni della polizia nei luoghi di culto ove segretamente si riunivano i confratelli di fede senza che mai la ricorrente venisse arrestata ovvero fosse stata fatta oggetto di violenze e di vessazioni e soprattutto la circostanza relativa alla facilità dell’espatrio dalla Cina da parte della richiedente grazie al visto rilasciato dalle autorità governative nonostante che quest’ultima fosse stata segnalata dalla polizia e ricercata per le ragioni sopra esposte.

Ne consegue che il corredo argomentativo posto a sostegno dello scrutinio di non credibilità risulta articolato e scevro da criticità argomentative e non può certo ascriversi nel paradigma delle motivazioni apparenti ovvero in quelle intrinsecamente ed irrimediabilmente contraddittorie.

A ciò va aggiunto che seguire oltre la ricorrente nello svolgimento delle sue censure significherebbe penetrare nelle valutazioni di merito che sono rimesse alla esclusiva cognizione dei giudici del merito ed inibite invece alla Corte di legittimità.

La doglianza così articolata risulta dunque formulata in modo inammissibile proprio perchè volta a far ripetere a questa Corte un secondo giudizio sul profilo di credibilità del racconto della richiedente che – come si ripete – non è consentito in questo contesto decisorio.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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