Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10225 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 29/05/2020), n.10225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12973-2014 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORETTI per delega dell’Avvocato

PARENTE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.S. proponeva ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo iscritto dall’Agente della Riscossione sulla sua autovettura per il mancato pagamento di n. 17 cartelle esattoriali. Il contribuente denunciava, inter alia, l’inesistenza della notifica del fermo, la nullità per mancata indicazione dell’organo cui proporre opposizione, l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, l’omessa notifica dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, nonchè la prescrizione dei crediti. L’Agente della Riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a n. 7 cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al C.d.S., chiedendo il rigetto del ricorso in ragione della rituale notifica delle cartelle. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 143/02/11, accoglieva il gravame sul rilievo della irregolare notifica delle cartelle di pagamento. Equitalia Centro S.p.a. appellava la sentenza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che rigettava il gravame. I giudici di appello ritenevano non fondato l’eccepito difetto di giurisdizione e invalide le notifiche delle cartelle impugnate in quanto effettuate direttamente dall’Agente della Riscossione a mezzo posta. Equitalia Centro S.p.A. ricorre per cassazione svolgendo quattro motivi di ricorso. Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto sulla base delle norme richiamate e della giurisprudenza della Corte costituzionale e delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, la giurisdizione tributaria presuppone la natura tributaria del credito a fondamento del quale è stato posto in essere il provvedimento cautelare (nella fattispecie il fermo amministrativo), sicchè il giudice tributario è giudice dei tributi e non dell’Amministrazione finanziaria. La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, appartiene al giudice tributario ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19 cit., comma 1, solo quando il provvedimento impugnato concerna la riscossione dei tributi. Ne consegue che il giudice competente a decidere sul provvedimento di fermo (nonchè sulle cartelle di pagamento a questa sottese), nel caso in esame, sarebbe il giudice ordinario in quanto riguardante contravvenzioni al C.d.S..

1.1. Il motivo è fondato a mente del principio espresso da questa Corte con ordinanza n. 14831 del 2008, secondo cui la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, n. 86, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione dei tributi. La Corte ha, altresì, precisato che nel caso in cui il provvedimento di fermo riguardi una pluralità di pretese, di cui solo alcune di natura tributaria, il giudice tributario dinanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati deve accertare quale sia la natura (tributaria o meno) dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo nel primo caso la causa presso di sè interamente o parzialmente per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa dinanzi al giudice ordinario. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualemente adito (v, Cass. n. 6135 del 2018 e Cass. S.U. n. 15425 del 2014). Nella fattispecie, non è contestato che alcune delle cartelle di pagamento presupposte riguardino crediti non tributari, trattandosi di contravvenzioni al C.d.S.: con riferimento a tali cartelle sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario. I giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi, disattendendo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di legittimità, ed affermando che: ” le questioni trattate attengono ad aspetti procedurali e propedeutici che non necessitano di una distinzione di competenza, potendo essere valutate indistintamente da una delle autorità adite, in quanto la disamina afferisce ad apprezzamenti sul merito delle cartelle contestate, ma è rivolta all’accertamento della loro corretta notificazione”. Ne consegue che la sentenza impugnata va, in parte qua, cassata.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 14, in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Agente della Riscossione affermando la nullità della notifica delle cartelle prodromiche all’avviso di fermo, per essere le stesse state notificate a mezzo posta da soggetto a ciò non abilitato.

3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 c.p.c. e artt. 2697 – 2700 c.c., atteso che la sentenza di appello sarebbe errata anche nella parte in cui non ha affermato che era onere dell’Agente della Riscossione dimostrare l’abilitazione del soggetto che ha effettuato la notifica della cartella di pagamento. La decisione sarebbe completamente avulsa dal dato documentale in quanto la notifica delle cartelle è stata eseguita a mani dall’Ufficiale della Riscossione, il quale ha dichiarato la propria qualifica nella relazione di notifica. La pronuncia non avrebbe valorizzato la fede privilegiata che è attribuita dalla legge alla relata di notifica redatta dall’Ufficiale di Riscossione, che è un pubblico ufficiale i cui atti sono soggetti al regime probatorio previsto dall’art. 2700 c.c., con la conseguenza che Equitalia Centro S.p.A., avendo prodotto in giudizio le relate di notifica delle cartelle, avrebbe assolto all’onere posto a suo carico di provare l’avvenuta notifica delle suddette cartelle, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che le cartelle non erano state notificate da persona qualificata.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 137 c.c., in quanto le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio sono state notificate a mezzo di Ufficiale della Riscossione, secondo i principi espressi dall’art. 26 cit., essendosi così qualificato chi ha sottoscritto le cartelle oggetto del presente ricorso.

5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica. Non è contestato che le cartelle di pagamento sono state notificate e sono pervenute nella sfera giuridica del destinatario, in quanto in sede di appello (si legge nella parte in fatto della sentenza impugnata) il contribuente denuncia il vizio di notifica delle cartelle perchè la notifica sarebbe stata eseguita da un’agenzia privata. A tale riguardo i giudici del merito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, hanno ritenuto l’irregolarità della notifica perchè eseguita direttamente dal concessionario della riscossione, ritenuto non abilitato per legge, mentre sulla questione della notifica eseguita a mezzo di posta privata, i giudici di appello hanno affermato che tale forma di notifica determina “l’incertezza sulla effettiva notificazione dei titoli sottostanti le cartelle esattoriali oggetto del fermo amministrativo, con effetti sulla illegittimità e/o nullità degli atti successivi, conseguenti e connessi ivi incluso il fermo amministrativo in contestazione”.

Ciò premesso, le censure proposte dalla società ricorrente non colgono direttamente la “ratio decidendi” della pronuncia con riferimento alla asserita irritualità della notifica eseguita a mezzo di licenziatario privato, nondimeno lo sviluppo illustrativo dei mezzi denuncia una violazione di legge atteso che ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il concessionario è autorizzato a notificare le cartelle di pagamento mediante invio diretto a mezzo posta.

Con riferimento a questo aspetto le doglianze sono fondate, a mente della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tale caso, la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincendenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dall’art. 26 cit., penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. n. 19270 del 2018; Cass. n. 6395 del 2014).

Con riferimento alla modalità di notifica delle cartelle che il giudice del merito asserisce essere stata eseguita a mezzo di posta privata, questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato, con sentenza n. 299 del 2020, il principio, riferito alla notifica degli atti giudiziari ma estensibile anche alla notifica degli atti amministrativi, secondo cui: la notifica eseguita da licenziatario privato è nulla e non inesistente, quindi, sanabile per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), come nella specie è avvenuto in ragione della rituale impugnazione degli atti impositivi.

6.In definitiva, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, relativamente alle cartelle di pagamento non aventi ad oggetto tributi e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, con termine per la riassunzione di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza.

Accoglie anche i restanti motivi nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, rispetto all’epoca di introduzione della lite, su alcune delle questioni trattate nel presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, relativamente alle cartelle di pagamento non aventi ad oggetto tributi, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, con termine di giorni novanta per la riassunzione della comunicazione della presente sentenza.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione anche i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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