Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10225 del 28/04/2010
Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
D.M.F.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
11/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso l’11 maggio 2006 la Corte d’appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di D.M.F. della somma di Euro 5.416,65 a titolo di equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione per anni cinque e mesi cinque del termine ragionevole triennale del processo da lei promosso dinanzi al T.a.r. della Campania in data 1 ottobre 1997 e tutt’ora pendente, avente ad oggetto la corresponsione del trattamento di fine rapporto che le spettava quale dipendente del comune di Napoli per il periodo decorrente dalla data di avviamento al lavoro fino alla data di inquadramento nel ruolo, ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile).
Avverso il provvedimento, non notificato, proponeva ricorso per Cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto notificato il 13 giugno 2007, deducendo la violazione dell’art. 2907 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonche’ la violazione del principio ne bis in idem e la carenza di motivazione nell’omesso rilievo della preclusione da giudicato formatosi sulla medesima domanda, gia’ proposta in precedenza ed accolta dalla stessa Corte d’appello di Napoli.
La D.M. non svolgeva attivita’ difensiva.
All’udienza del 17 Febbraio 2010 il P.G. precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ inammissibile.
La censura riguardante la violazione del divieto del ne bis in idem e’ restata a livello meramente assertivo. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha infatti precisato gli estremi della precedente decisione che assume resa dalla Corte d’appello di Napoli sulla medesima domanda, ne’ tanto meno ha prodotto copia del decreto, cosi’ da consentire l’accertamento della preclusione eccepita, previa verifica che la domanda fosse stata davvero gia’ proposta dalla D. M. e, in ipotesi, non afferisse ad un diverso periodo di ritardo dello stesso processo presupposto, tuttora pendente.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 Febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010