Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10225 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante di I.B., quali eredi di I.

M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3625/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2007 R.G.N. 6658/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 22/2/02, A.A. in nome proprio e per conto del figlio I.B., quale erede di I.M., esponeva che quest’ultimo aveva lavorato alle dipendenze della s.n.c. Landolfi Renato, dichiarata fallita con sentenza n. 717 del 13/9/90;

che aveva goduto del trattamento di CIGS L. n. 301 del 1979, ex art. 2 come modificato dalle L. n. 390 del 1981 e L. n. 63 del 1982, dal 14/9/90 al giorno 11/3/92; che aveva percepito l’indennità di mobilità dal 30/9/92 al 30/9/95 computata sulla base degli importi riconosciuti per l’indennità di disoccupazione speciale ex lege n. 1115 del 1968, L. n. 223 del 1991, ex art. 22, comma 7 invece che in virtù dell’art. 7, comma 1 della legge citata – che al comma 14 aveva abrogato la L. n. 1115 del 1968 ed all’art. 3, comma 5 aveva abrogato la L. n. 301 del 1979 – alla cui stregua l’indennità spettante sarebbe dovuta essere commisurata al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi 12 mesi ed all’80% per il periodo successivo.

Ciò premesso, conveniva in giudizio l’INPS chiedendone la condanna al pagamento delle differenze spettanti per il titolo descritto, che quantificava nella misura di Euro 3.346,57 oltre accessori di legge.

Costituitosi tardivamente in giudizio, l’Istituto contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con sentenza 2/4/04 il Tribunale accoglieva integralmente la domanda e condannava l’INPS alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Istituto, che ribadiva la tesi relativa alla applicabilità alla fattispecie del disposto di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 22, comma 7 in base al quale i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge hanno titolo al trattamento di disoccupazione speciale di cui alla L. n. 1115 del 1968 e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, o che siano stati licenziati da imprese per le quali sia intervenuto l’accertamento della situazione di crisi aziendale, ovvero nelle aree del mezzogiorno di cui al TU. 218/78, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito.

Rilevato che per i dipendenti delle società fallite la L. n. 301 del 1979, art. 2 aveva previsto la sospensione degli effetti dei licenziamenti ai soli fini dell’intervento della cassa integrazione, l’appellante sosteneva che, una volta cessato tale intervento, i licenziamenti avevano ripreso efficacia, con conseguente applicabilità del richiamato art. 22, comma 7 ed inapplicabilità dell’art. 7. previsto esclusivamente per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 4 ed in possesso dei requisiti previsti dall’arti6 ci (disoccupati a seguito di licenziamento per riduzione di personale), nel cui ambito la posizione della controparte non poteva essere ricondotta. Concludeva per la riforma dell’impugnata sentenza con reiezione delle avverse pretese.

La A. si costituiva, resistendo al gravame con articolate argomentazioni.

Integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del figlio minore B., quale erede di I.M., con sentenza del 4 maggio – 16 giugno 2007, l’adita Corte d’appello di Napoli, rigettava l’impugnazione.

A sostegno della decisione osservava che, essendo intervenuta l’estinzione del rapporto nella vigenza della L. n. 223 del 1991 in quanto coincidente con il momento dell’inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità (30.9.92), non era ravvisabile la ricorrenza del presupposto di applicabilità dell’invocato L. n. 223 del 1991, art. 22.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo.

La A. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16, u.c., (art. 360 c.p.c., n. 3)-, sostiene che erroneamente il Giudice d’appello ha ribadito la spettanza della indennità di mobilità in applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7 affermando che il licenziamento dello I. non poteva che essere avvenuto dopo l’entrata in vigore della predetta legge (11 agosto 1991), allorchè era terminata la sospensione del rapporto di lavoro in virtù del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 2 della legge. Più in dettaglio -ad avviso dell’Istituto- il convincimento della Corte d’Appello di Napoli si sarebbe formato su un erroneo presupposto, ossia l’aver ricondotto il momento rilevante per l’individuazione della norma applicabile al caso di specie -e quindi della prestazione economica da riconoscere al lavoratore – alla data in cui si è risolto il rapporto di lavoro già rimasto sospeso per la concessione del beneficio assistenziale anzidetto (11.03.1992), piuttosto che alla data della intimazione del licenziamento da parte del curatore.

Infatti, il sig. I. -prosegue l’INPS- per poter beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria L. n. 301 del 1979, ex art. 2 già con decorrenza dal 14.09.1990, quale dipendente di un’impresa industriale fallita, doveva necessariamente essere destinatario di un atto di recesso intimato dal curatore prima dell’ammissione al beneficio in questione comportante appunto la sospensione dell’intimato licenziamento e la presecuzione del rapporto “ai soli fini dell’intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell’art. 2 della presente legge …” (n. 301 del 1979). La fattispecie in oggetto, pertanto, non potrebbe ricadeste nella previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7 avendo questa riguardo ai soli licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge stessa. Il ricorso è infondato, alla stregua del principio di diritto elaborato da questa Corte in analoghe occasioni, secondo cui, in tema di trattamento di disoccupazione, nell’ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma della L. 27 luglio 1971, n. 301, art. 2, fino a data successiva all’entrata in vigore della citata L. n. 223 del 1991, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all’indennità di mobilità a norma L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16, atteso che, comportando la sospensione del licenziamento non l’estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 (Cass. n. 7458/2007; Cass. n. 16205/2003).

A tale principio -al quale il Collegio presta adesione, condividendone le argomentazioni che lo sostengono – la Corte territoriale si è attenuta nello svolgimento della motivazione della decisione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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