Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10224 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32738-2018 proposto da:

P.S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RENATO SPERANZONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 420/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/09/2018 R.G.N. 79/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO DIERNA per delega verbale Avvocato RENATO

SPERANZONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 420/2018, decidendo sul reclamo proposto da P.S.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia del Tribunale che aveva respinto la domanda dell’opponente P. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dall’Agenzia.

2. Il licenziamento aveva fatto seguito a tre contestazioni disciplinari. Di tali contestazioni il Tribunale aveva ritenuto generica quella del 22/12/2014 (che aveva tratto spunto da notizie di fonte giornalistica inerenti l’attività di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti) ed invece idonee a sostenere la legittimità del licenziamento quella del 26/3/2015 (che richiamava il contenuto dell’ordinanza del GIP di Venezia con cui era stata sostituita al P. la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora) e quella del 14/12/2015 (con cui si addebitavano al P. specifici fatti di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, il possesso di un coltello a serramanico, oggetto di applicazione della pena di sei mesi di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale ed altri comportamenti, tra cui dichiarazioni non veritiere).

3. Escludeva la Corte territoriale la tardività delle contestazioni di addebito e la conseguente decadenza dall’azione disciplinare valorizzando non la data in cui il fascicolo penale era stato posto a disposizione dell’Agenzia ma quella in cui era stata ultimata la duplicazione di detto fascicolo.

Riteneva che il procedimento disciplinare già sospeso potesse essere riattivato e concluso anche in pendenza del procedimento penale stante il divieto di deroghe da parte della contrattazione collettiva a quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, novellato restando la discrezionalità nel procedere esclusa solo dall’ipotesi in cui fosse intervenuta sentenza penale, discrezionalità affidata, nel suo concreto esercizio, al solo limite generale della buona fede e correttezza che si esprime attraverso l’esercizio del potere di riattivazione non in modo arbitrario.

Rilevava che la gravità dei fatti contestati non avesse formato oggetto di specifico rilievo da parte del reclamante ed in ogni caso evidenziava la sussistenza di una piena autonomia tra la valutazione da compiersi in sede disciplinare e quella del procedimento penale (irrilevante essendo lo sconto di pena premiale previsto dall’art. 444 c.p.p., di cui il P. aveva beneficiato) trattandosi, nella specie, di fatti gravi, da valutarsi unitariamente, espressivi di una sostanziale inaffidabilità del dipendente.

4. Contro la sentenza P.S.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-ter, comma 1, in relazione alla modificazione introdotta dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 14, comma 1, lett. A), (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.

Evidenzia che il nuovo testo dell’art. 55-ter era entrato in vigore dopo la riattivazione del procedimento disciplinare e persino dopo il licenziamento mentre la precedente versione della norma, ratione temporis applicabile, prevedeva che la sospensione del procedimento disciplinare, pur inizialmente facoltativa, una volta adottata, dovesse necessariamente durare `fino al termine di quello penalè, non essendo consentita, prima, alcuna riattivazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità sentenza sotto il profilo della omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del licenziamento per violazione del C.C.N.L. 28 maggio 2004, art. 67, comma 6, lett. 8), del personale comparto agenzie fiscali (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamenta che la Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di impugnazione secondo il quale, a termini della norma pattizia, il licenziamento (con o senza preavviso), poteva essere irrogato solo in presenza di una condanna passata in giudicato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del C.C.N.L. 28 maggio 2004, art. 67, comma 6, lett. B), del personale comparto agenzie fiscali (art. 360 c.p.c., n. 3).

Censura la sentenza impugnata per aver posto a fondamento della decisione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 55, comma 1) ritenuta prevalente su quella pattizia laddove la salvezza delle ipotesi previste dal contratto collettivo era stata fatta salva dal medesimo D.Lgs. art. 55-quater, comma 1.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Occorre in primo luogo considerare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative), già nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e risultante a seguito della sostituzione disposta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 68, comma 1, prevedeva, al comma 1: “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’art. 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2”.

Vi era stata, dunque, da parte del legislatore della riforma del 2009 la scelta di introdurre una disciplina normativa di rango primario prevalente su eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva.

4.2. Ciò precisato, e quanto al successivo art. 55-ter del medesimo D.Lgs., regolante i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, è necessario chiarire le caratteristiche dei poteri riconosciuti alla P.A. in ordine alla sospensione del primo in pendenza del secondo.

4.3. Come è noto, la disciplina relativa alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e in particolare, per quanto qui rileva, le integrazioni ad essa derivanti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, si sono innestate su un regime, quello di cui al D.P.R. n. 5 del 1957, art. 112, che prevedeva la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale, successivamente eroso dalla possibilità per la contrattazione collettiva di disporre diversamente (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 74, comma 3) ed infine soppiantato dalla disciplina legale “imperativa”: di cui al predetto D.Lgs. n. 150 del 2009 (artt. 68 e 70).

4.4. L’art. 55-ter, comma 1, introdotto dal D.Lgs. n. 150 cit., ed il principio di tendenziale autonomia del procedimento disciplinare da quello penale che esso esprime, rispondono evidentemente all’esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari, per un tempo anche lungo e ciò in una logica che allontana la sanzione da uno spirito esclusivamente repressivo, ma ne manifesta viceversa la natura di strumento di efficienza nel governo del personale.

4.5. Al contempo va, peraltro, considerato come, nel pubblico impiego, sussista vincolo indissolubile, anche successivamente all’adozione del provvedimento sanzionatorio (art. 55-ter c.p.p., commi 1 e 2, art. 653 c.p.p.), rispetto al giudicato penale, sicchè è naturale che a ciò si accompagni un sensibile grado di discrezionalità nel valutare se condurre a termine il procedimento disciplinare, pur a procedimento penale pendente, specialmente nei casi in cui, avendo la sanzione (sospensione/licenziamento) effetti sulla prestazione acquisibile medio tempore, maggiori siano anche i rischi di pregiudizio anche patrimoniale per il datore di lavoro.

D’altra parte, il dipendente non subisce pregiudizi dalla sospensione del procedimento disciplinare, in quanto egli si vede assicurato ex ante un accertamento più accurato, potendo, altresì, continuare a percepire medio tempore la retribuzione piena, fermo restando che egli ha interesse giuridicamente tutelato a reagire rispetto ai vizi del provvedimento, allorquando la sospensione sia disposta senza alcuna effettiva relazione fattuale rispetto alle circostanze oggetto del procedimento penale, derivandone in tal caso l’indebita violazione dei termini di conclusione del procedimento (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4).

4.6. Il quadro giuridico complessivo si definisce, dunque, nel senso che la possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in presenza di fatti di maggiore gravità e nella ricorrenza di situazioni più complesse si denota come una facoltà della Pubblica Amministrazione, nell’interesse del buon andamento di essa ed in attuazione di un canone di prudenza, che di tale principio è espressione e che è insito nei parametri di complessità di accertamento o insufficienza degli elementi disponibili cui fa riferimento la norma.

4.7. Se la sospensione è una facoltà dell’operare della P.A., ne deriva anche la piena legittimità della scelta di riattivare il procedimento, dapprima sospeso, anche prima della definizione del processo penale con pronuncia irrevocabile.

Conclusione che del resto trova riscontro nel fatto che l’art. 55-ter, comma 1, fissa il momento ultimo (“fino al termine”) di durata della sospensione, ma non esclude la ripresa in un momento anteriore, mentre d’altra parte, ove taluni effetti siano da riconnettere soltanto all’irrevocabilità della pronuncia penale, ciò è stato dalla medesima disposizione espressamente stabilito nei successivi commi.

E non a caso, si osserva, il già citato D.Lgs. n. 75 del 2017, n. 75, qui non applicabile ratione temporis, ha espressamente previsto che “il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”, con modifica che non solo conferma le conclusioni qui assunte ma anche, facendo leva sulla discrezionalità, i principi su cui esse si sono basate (si veda, in termini, Cass. 13 maggio 2019, n. 12662).

4.8. Stante, poi, la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, sopra ricordata, la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare (della quale la possibilità di sospensione e di riattivazione è indissolubile corollario) costituisce norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 c.c., sicchè non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva (v. in tal senso Cass. 2 gennaio 2020, n. 6).

5. Sono, poi, infondati il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi.

5.1. Il ricorrente assume che solo una sentenza penale di condanna avrebbe legittimato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

5.2. il C.C.N.L. 28 maggio 2004, art. 67, per il personale del comparto delle Agenzie Fiscali, individuate dal C.C.N.Q. 18 dicembre 2002, art. 3, prevede che il licenziamento senza preavviso si applica in caso di “… b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;… d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del

rapporto di lavoro e) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti indicati nell’art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 c.p., c), ed e) della L. n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti previsti dalla L. n. 97 del 2001, art. 3, comma 1”.

Solo per le fattispecie tipizzate nelle lettere b) ed e) il recesso viene ricollegato al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, mentre nell’ipotesi di cui alla lettera d) rileva la gravità della condotta e l’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva è consentita, a prescindere dalla rilevanza penale dell’azione, in relazione a “fatti o atti anche dolosi che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto” (Cass. 28 agosto 2018, n. 21260; Cass. 7 maggio 2019, n. 11948).

5.3. Non vi è dubbio che in detta fattispecie possa essere sussunta anche la condotta del dipendente per cui è causa (la sentenza impugnata ha sottolineato, ai fini della valutazione di gravità dei fatti contestati, la specifica capacità di “contatto” del P., rivelatasi attraverso lo svolgimento di attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente nelle zone perimetrali della sede di lavoro con uso del parcheggio esterno, luogo al di sopra di ogni sospetto e particolarmente protetto, con uscite dal servizio strumentali all’attività di acquisto finalizzato alla cessione dello stupefacente, oltre che l’abusivo utilizzo del permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, per un parente, espressivi della sostanziale inaffidabilità del dipendente), anche astrattamente idonea ad integrare un delitto (come, del resto, dimostrato, con riguardo ai fatti di cessione di acquisto e cessione a terzi di cocaina, oggetto del procedimento penale, dalla conclusiva applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c., ancorchè con la riduzione prevista per il patteggiamento).

6. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare atto di costituzione al fine della partecipazione all’udienza di discussione non seguito da ulteriore attività difensiva.

8. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi Cass., Sez., Un. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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