Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10224 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A.F. – COMMERCIO ARTICOLI FOTOGRAFICI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l’avvocato

PRESTA TONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato MODESTI ANDREA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA TOSCANA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

URBANA 90, presso l’avvocato MARINELLI MARIA LETIZIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE MEDIO FERRUCCIO, giusta procura in calce al

controricorso;

SANPAOLO IMI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)) – incorporante il BANCO DI

NAPOLI S.P.A.-, quale mandatario della Societa’ per la Gestione di

Attivita’ – S.G.A. S.p.a., in persona del Responsabile del Presidio

Recupero Crediti S.G.A. di Pescara pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62 presso l’avvocato CARLETTI

DANIELA, rappresentato e difeso dagli avvocati QUINZIO PAOLO, QUINZIO

ENRICO, giusta procura in calce al controricorso;

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso l’avvocato CHIMENTO IOLANDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE MEDIO PIERGIORGIO GIUSEPPE, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A., ETRURIA LEASING S.P.A.,

BANCA INTESA S.P.A., B.M., C.M., C.F.,

BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO S.P.A., INTESABCI GESTIONE CREDITI

S.P.A., CREDITO ITALIANO S.P.A., COMPAGNIA IMMOBILIARE E FINANZIARIA

– C.I.F. S.R.L.;

– intimati –

e sul ricorso n. 31043/2005 proposto da:

COMPAGNIA IMMOBILIARE E FINANZIARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.I.F.

(P.I. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso

l’avvocato PRESTA TONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MODESTI ANDREA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA TOSCANA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA URBANA 90, presso

l’avvocato MARINELLI MARIA LETIZIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE MEDIO FERRUCCIO, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

SANPAOLO IMI S.P.A. – incorporante il BANCO DI NAPOLI S.P.A.-, quale

mandatario della Societa’ per la Gestione di Attivita’ – S.G.A.

S.p.a., in persona del Responsabile del Presidio Recupero Crediti

S.G.A. di Pescara pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato CARLETTI DANIELA, rappresentato e

difeso dagli avvocati QUINZIO PAOLO, QUINZIO ENRICO, giusta procura

in calce al controricorso al ricorso incidentale;

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.P.A., in persona del

Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato CHIMENTO IOLANDA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE MEDIO PIERGIORGIO GIUSEPPE,

giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO S.P.A., INTESABCI GESTIONE CREDITI

S.P.A., CREDITO ITALIANO S.P.A., BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA

S.P.A., ETRURIA LEASING S.P.A., COMIT S.P.A., B.M., C.

M., C.F., COMMERCIO ARTICOLI FOTOGRAFI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 704/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

la Corte dispone la riunione delle cause 31039/05 a 31043/05;

udito, per la ricorrente C.A.F. (e C.I.F.), l’Avvocato A. MODESTO che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente Cassa di Risparmio di Chieti,

l’Avvocato P.G. DE MEDIO che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito, per la controricorrente Banca di Napoli, l’Avvocato E. QUINZIO

che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

C.A.F., in subordine rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1991 la Banca Toscana S.p.A. adiva il Tribunale di Chieti chiedendo in via principale che fosse dichiarata la simulazione assoluta di vari atti pubblici di compravendita immobiliare, con cui, nei mesi di ottobre e novembre del 1990, B.M., C. M. e C.F., fideiussori della societa’ Cauti G. &

Figlio di Sergio e Carlo Cauti S.a.s., debitrice dell’attrice per la somma di L. 530.141.278, avevano trasferito alcuni loro immobili sia alla Compagnia Italiana di Fotografia S.r.l. (in sigla C.I.F.) e sia al Consorzio Artigiani Fotografi CAF S.r.l.; in subordine la Banca Toscana chiedeva che i medesimi atti fossero revocati in quanto stipulati in frode ai creditori.

Nel giudizio spiegavano intervento volontario il Credito Italiano S.p.A., la Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana S.p.A., la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., l’Istituto Bancario Italiano S.p.A., la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., la Banca Commerciale Italiana S.p.A. e la Etruria Leasing S.p.A., assumendo anche loro di essere creditrici della B. e delle C. e svolgendo domande analoghe a quelle proposte dalla Banca Toscana.

A tale causa veniva riunita altra analoga causa introdotta dal Banco di Napoli S.p.A. nei confronti di C.F..

Con sentenza del 7 maggio 2001, l’adito Tribunale di Chieti dichiarava nulli ed inefficaci gli atti di compravendita posti in essere dalle parti convenute e condannava C.F. a pagare al Banco di Napoli S.p.A. la somma di L. 69.167.369 con interessi.

Le societa’ C.I.F e C.A.F. proponevano distinti appelli, poi riuniti.

Nel gravame si costituivano la Banca Toscana S.p.A., il Banco di Napoli S.p.A., il Credito Italiano S.p.A., la Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A. (succeduta alla Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana S.p.A.), la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., la Intesabci Gestione Crediti S.p.A. (gia’ Istituto Bancario Italiano S.p.A.). Non si costituivano, invece, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., la B. e le C., che venivano dichiarate contumaci, nonche’ la Banca Commerciale Italiana S.p.A. e la Etruria Leasing S.p.A..

Con ordinanza dell’11.06.2002, pronunciata fuori dell’udienza, veniva disposta a carico delle societa’ CIF e CAF la rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti della Etruria Leasing S.p.A. nonche’, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Commerciale Italiana S.p.A., nel termine perentorio del 31.07.2002. Il provvedimento veniva comunicato alle parti il 13.06.2002, con biglietto di Cancelleria notificato dall’Ufficiale Giudiziario. Successivamente veniva respinta l’istanza che le societa’ CAF e CIF avevano formulato all’udienza del 3.12.2002, di rimessione in termini per l’espletamento degli ineseguiti incombenti disposti con l’ordinanza dell’11.06.2002.

Con sentenza del 12.04 – 23.08.2005 la Corte d’appello dell’Aquila dichiarava inammissibili gli appelli proposti dalla Compagnia Immobiliare e Finanziaria S.r.l. e dal Consorzio Artigiani Fotografi – CAF S.r.l., compensando integralmente le spese di lite.

La corte rilevava:

– che non era stato attuato l’ordine d’integrazione del contraddittorio, disposto ai sensi dell’art. 331 c.p.c., avendo le societa’ CIF e CAF omesso di eseguire la notificazione dell’atto di appello nei confronti della Banca Commerciale Italiana S.p.A., nel concesso termine perentorio del 31.07.2002;

che l’omissione non poteva ritenersi giustificata dai rilievi svolti dalle societa’ appellanti in ordine ad errori contenuti nella comunicazione del provvedimento con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, errori sostanzialmente consistiti nel fatto che detta comunicazione recava solo l’indicazione del numero di ruolo (OMISSIS), relativo all’appello proposto dalla CIF (e non anche il numero di ruolo (OMISSIS), relativo all’appello proposto dalla CAF), l’indicazione quale parte del processo della sola CIF (e non anche della CAF) nonche’ l’indicazione dell’avv. A. dell’Aquila quale destinatario della comunicazione, senza specificazione della sua qualita’ di domiciliatario del procuratore degli appellanti – che in particolare inesatto era l’ultimo rilievo perche’ la comunicazione risultava inviata “all’avv. A.G. – L’Aquila (avv. Modesti)” con implicito ma evidente riferimento alla sua qualita’ di domiciliatario ed irrilevanti, invece, si rivelavano gli ulteriori due rilievi delle societa’ appellanti, posto che il procuratore destinatario della comunicazione aveva l’onere di prendere visione dell’originale dell’ordinanza e di verificarne il contenuto che d’altra parte ricorrevano i presupposti per l’adozione di detto ordine d’integrazione, vertendosi in situazione di litisconsorzio necessario processuale, dato che tra le cause originate dalle diverse ed autonome domande di accertamento della simulazione sussisteva un rapporto di inscindibilita’ e dipendenza che conclusivamente doveva trovare applicazione la previsione d’inammissibilita’ del gravame, di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2.

Avverso questa sentenza, notificata l’11.10.2005 al Consorzio Artigiani Fotografi – CAF S.r.l., la C.A.F – Commercio Articoli fotografici S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione (RG n. 31039/05) affidato a tre motivi, illustrato da memoria e notificato alla Banca Toscana S.p.A., al Banco di Napoli S.p.A., alla Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A., alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla Intesabci Gestione Crediti S.p.A., al Credito Italiano S.p.A., alla Compagnia Immobiliare e Finanziaria S.r.l., alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., alla Etruria Leasing S.p.A., alla Banca Intesa S.p.A. (gia’ Banca Commerciale Italiana S.p.A.), nonche’ a B.M. e a M. e C.F..

Contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, notificatale l’11.10.2005 anche la Compagnia Italiana di Fotografia S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione (RG n. 1043/05) affidato a tre motivi, illustrato da memoria e notificato al Consorzio Artigiani Fotografi S.r.l., alla Banca Toscana S.p.A., al Banco di Napoli S.p.A., alla Banca Popolare dell’Adriatico S.p.A., alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla Intesabci Gestione Crediti S.p.A., al Credito Italiano S.p.A., alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., alla Etruria Leasing S.p.A., alla Banca Intesa S.p.A. (gia’ Banca Commerciale Italiana S.p.A.), nonche’ a B.M. e a M. e C.F..

Ad entrambi i ricorsi la Banca Toscana S.p.A., la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e la Sanpaolo IMI S.p.A (incorporante il Banco di Napoli S.p.A.) hanno resistito con controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva. All’odierna udienza pubblica i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito va accolta l’eccezione sollevata da tutte le parti controricorrenti, d’inammissibilita’ del ricorso proposto dalla C.A.F – Commercio Articoli fotografici S.r.l..

La ricorrente che, in contrasto pure con l’affermazione sul punto resa all’odierna udienza dal suo difensore, non risulta essere stata gia’ parte del giudizio d’appello, deve ritenersi priva della legittimazione a ricorrere per Cassazione, in quanto non ha documentato in questa sede, come era suo onere (in tema, tra le altre, cfr. Cass. 200717681), l’asserita sua derivazione per trasformazione dal Consorzio Artigiani Fotografi – CAF S.r.l., che dall’esame degli atti risulta avere assunto e mantenuto sino alla decisione impugnata la veste di parte nel giudizio di merito. A sostegno del ricorso la societa’ Compagnia Italiana di Fotografia S.r.l. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 34, art. 82; nullita’ del procedimento (art. 360 c.p.c., nn 3 e 4)”.

Censura la statuizione d’inammissibilita’ del gravame per la mancata rinnovazione della notificazione della citazione nei confronti della societa’ Etruria Leasing S.p.A., sostenendo che l’ordinanza dell’11.06.2002 aveva illegittimamente ordinato tale rinnovo, stante la validita’ della attuata prima notificazione, li motivo e’ inammissibile.

L’inammissibilita’ dell’appello risulta essere stata pronunciata solo ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, ed in ragione del mancato assolvimento dell’ordine d’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca Commerciale Italiana S.p.A., ragione per cui la censura e’ inconferente non attenendo alla ratio decidendi.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt 134 e 136 c.p.c, dell’art. 45 disp. att. c.p.c. e dell’art. 170 c.p.c.; nullita’ del procedimento; omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn 3 e 4 e 5)”.

Il motivo di ricorso, la cui illustrazione per lo piu’ comprende doglianze riferibili soltanto all’impugnazione, gia’ dichiarata inammissibile, proposta dalla C.A.F – Commercio Articoli fotografici S.r.l., va esaminato con esclusivo riferimento ai profili di censura che specificamente attengono alla ricorrente Compagnia Italiana di Fotografia S.r.l., e, dunque, escludendo tutte le questioni che non la riguardano quali quelle inerenti all’asserita mancata comunicazione alla prima societa’ del provvedimento d’integrazione del contraddittorio.

Essenzialmente la ricorrente CIF S.r.l. si duole, anche per il profilo motivazionale, che la Corte di merito non abbia ritenuto invalida e segnatamente nulla, la notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario (ai sensi dell’art. 136, comma 2) di detto biglietto, contenente (ai sensi dell’art. 134 c.p.c., comma 2) la comunicazione del provvedimento d’integrazione pronunciato fuori dell’udienza. Deduce che la comunicazione del biglietto di cancelleria, essendo avvenuta tramite notificazione dell’Ufficiale Giudiziario, andava eseguita nei confronti del suo procuratore, quindi dell’avvio A. Modesti, nel domicilio eletto presso l’avv. A.G. e che essendo stata, invece, indirizzata direttamente “all’avv. A.G. – L’Aquila (avv. Modesti)” e’ nulla e non sanata dalla comparizione dei procuratori alla successiva udienza del 4.06.2002, e che l’avv.to A. non e’ stato posto in grado di comprendere di essere destinatario della notifica non in proprio ma quale domiciliatario.

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c.;

insufficienza e contraddittorieta’ di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Si duole di non essere stata rimessa in termini per l’integrazione del contraddittorio data la nullita’ della notificazione della comunicazione dell’ordinanza che l’aveva disposta ed in subordine dato l’incolpevole errore che si era determinato circa l’interpretazione del provvedimento, tra l’altro non sussistendo per il destinatario della comunicazione l’obbligo di recarsi in cancelleria nel caso in cui non si fosse riconosciuto procuratore di alcuna delle parti.

Il secondo ed il terzo motivo, che essendo strettamente connessi, consentono esame unitario, non sono fondati.

In coerenza con il dettato normativo e con esaurienti e logiche argomentazioni, i giudici di merito hanno ineccepibilmente ritenuto valida la comunicazione alla Compagnia Italiana di Fotografia S.r.l., tramite notificazione, dell’ordinanza con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

Il relativo biglietto di cancelleria recava, infatti, gli estremi della causa, ivi compreso il numero di ruolo generale, e dell’adottato provvedimento nonche’ i nomi del giudice e delle parti, tra cui la societa’ ricorrente, ed era stato consegnato all’ A., cui era stato inoltrato apponendo accanto al suo nominativo, l’indicazione, seppure tra parentesi e, dunque in forma sintetica ma chiara, dell’avv.to Modesti, procuratore della parte e del quale il primo era solo domiciliatario, cosi’ quanto al contenuto del biglietto in questione, aderendo alle prescrizioni imposte dall’art. 45 disp. att. c.p.c. e quanto alla relativa notificazione senza incorrere in alcuna delle tassative ipotesi di nullita’ previste dall’art. 160 c.p.c. o altrimenti in caso di difetto dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo cui era destinata, ossia quello di porre le parti in grado di prendere visione del provvedimento, al riguardo giustamente anche non valorizzando prospettati, eventuali dubbi del consegnatario sul ruolo che la consegna per lui implicava, genericamente connessi alla sua professione di avvocato, peraltro non espletata nella vicenda giudiziaria in esame e tale da consentire agevole apprezzamento dei suoi compiti di mero domiciliatario.

D’altra parte, essendo stato il biglietto consegnato direttamente alla persona deputata a riceverlo e su cui gravavano solo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali era avvenuta la domiciliazione, e segnatamente quello di informare il difensore della parte dell’avvenuta notifica, il quale a sua volta avrebbe cosi’ potuto prendere personalmente visione del provvedimento e verificarne il contenuto, che peraltro, nella specie corrispondeva esattamente a quello comunicato in copia fotostatica, irreprensibilmente la Corte di merito ha anche negato la ricorrenza dei presupposti per la riammissione in termini della parte decaduta.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido delle societa’ soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, in favore delle parti resistenti, ossia la Banca Toscana S.p.A., la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e la Sanpaolo IMI S.p.A..

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla C.A.F – Commercio Articoli fotografici S.r.l.. e rigetta il ricorso riunito, proposto dalla Compagnia Italiana di Fotografia S.r.l.. Condanna in solido le due societa’ ricorrenti a rimborsare alle parti resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna di loro in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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