Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10224 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3724-2016 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIERO CLEMINTINO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO SCHIAVO;

– controricorrente –

nonchè contro

L.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12635/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.A., quale genitore della minore L.M., convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli L.M.G. e Assicurazioni Generali s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno subito dalla minore quale terza trasportata nel veicolo, condotto dal M. e tamponato da autovettura condotta dal convenuto. Il giudice adito dichiarò inammissibile la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 7 ottobre 2015 il Tribunale di Napoli rigettò l’appello. Osservò il giudice di appello che non era provato che l’autoveicolo fosse di proprietà del L.M. all’epoca del sinistro e che lo stesso fosse privo di copertura assicurativa e che non vi era traccia in atti di precedente sentenza passata in giudicato, quale prova documentale, risultando che l’appellante avesse ritirato la propria produzione all’udienza del 14 gennaio 2010 come da verbale in atti ed avesse omesso di depositarla al momento del deposito della comparsa conclusionale.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi M.M.L., divenuta maggiorenne resiste con controricorso Generali Italia s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c. e art. 77 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il fascicolo di parte era stato, dopo il ritiro, depositato in data 10 febbraio 2010 e che all’udienza del 12 maggio 2011 il CTU aveva firmato per l’accettazione dell’incarico ed il ritiro delle produzioni (e che nella relazione di consulenza si menziona espressamente la documentazione esibita dal M.), sicchè il giudice doveva disporre le opportune ricerche per il reperimento del fascicolo di parte. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, non rinvenendo il fascicolo di parte) ha erroneamente presunto che fosse stato ritirato, omettendo di appurare se la mancanza fosse stato imputabile a negligenza della cancelleria e quindi di disporre le relative ricerche.

I due motivi, da valutare unitariamente, sono manifestamente infondati. Deve premettersi che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. 29 ottobre 1998, n. 10819).

Afferma il ricorrente che il fascicolo era stato ritirato dal CTU. All’udienza del 28 maggio 2015, come dato atto dalla sentenza, sono state precisate le conclusioni. Il ricorrente non specifica se alla detta udienza il fascicolo fosse presente. Se il fascicolo non era presente, parte ricorrente, ai fini dell’esercizio della facoltà di ritiro del fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., comma 2, ed ai fini dell’assolvimento del successivo onere di restituzione del fascicolo al momento del deposito della comparsa conclusionale, aveva l’onere di dedurre l’incolpevole mancanza del fascicolo. Non avendo assolto tale onere di segnalazione non può dolersi la parte dell’inosservanza delle forme all’atto della decisione, avendovi dato causa essa stessa con il proprio comportamento (art. 157 c.p.c., comma 3). Residua così il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 169, comma 2, e la preclusione per il Tribunale a rilevare la mancanza del fascicolo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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