Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10223 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10223 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

0~14

raNIMTEZAY
sul ricorso 15218-2007 proposto da:
COND. VAL LEOGRA 65 SCHIO 92004420243,IN PERSONA DEL
SUO AMM.RE , NONCHE’ DEI SUOI CONDOMINI SOC. MITA IN
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, GHIOTTO EDOARDO,
ZORZI GIOVANNA, COSTENIERO GIANFRANCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
2013
909

9k

PIAZZA CAVOUR, rappresentati e difesi dall’Avv.
DANIELE FANTINI per proc. spec. del 26/3/2013 rep. n.
26103;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 30/04/2013

NOVELLO

SILVANA

nvls1v48e42i531p,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso
lo studio dell’avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRACASSO LELIO;

avverso la sentenza n. 1986/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Colucci Angelo con delega depositata
in udienza dell’Avv. Fantini Daniele difensore dei
ricorrenti che rinuncia agli atti;
udito l’Avv. Tessarolo Costantino difensore della
controricorrente che rinuncia agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

– controricorrente

Ordinanza
Premesso che il Condominio Val Leogra 65, Schio , in
persona del suo amministratore ed i condomini Soc. Mita,

sulla base di due motivi, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia ; depositata il 19.12.2006 con cui veniva respinto
l’appello da loro proposto nei confronti di Novello Silvana, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, sez.
dist. di Schio, emessa in data 18.4.2003;
che Novello Silvana ha resistito con controricorso;
rilevato che, con atto depositato il 3.4.2013, i ricorrenti
e la controricorrente, tramite i rispettivi difensori hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e
di accettare la rinuncia;
che detta rinuncia è stata depositata tempestivamente ed
è stata sottoscritta dai difensori delle parti, muniti di
mandato speciale, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;
che non vi è luogo per la pronuncia alle spese avendone
le parti chiesto la compensazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma in data 8.4.2013

Ghiotto Edoardo, Zorzi Giovanna, Costeniero Gianfranco,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA