Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10223 del 30/04/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10223 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA
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sul ricorso 15218-2007 proposto da:
COND. VAL LEOGRA 65 SCHIO 92004420243,IN PERSONA DEL
SUO AMM.RE , NONCHE’ DEI SUOI CONDOMINI SOC. MITA IN
PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, GHIOTTO EDOARDO,
ZORZI GIOVANNA, COSTENIERO GIANFRANCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
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PIAZZA CAVOUR, rappresentati e difesi dall’Avv.
DANIELE FANTINI per proc. spec. del 26/3/2013 rep. n.
26103;
– ricorrenti contro
Data pubblicazione: 30/04/2013
NOVELLO
SILVANA
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elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso
lo studio dell’avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRACASSO LELIO;
–
avverso la sentenza n. 1986/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Colucci Angelo con delega depositata
in udienza dell’Avv. Fantini Daniele difensore dei
ricorrenti che rinuncia agli atti;
udito l’Avv. Tessarolo Costantino difensore della
controricorrente che rinuncia agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.
– controricorrente
Ordinanza
Premesso che il Condominio Val Leogra 65, Schio , in
persona del suo amministratore ed i condomini Soc. Mita,
sulla base di due motivi, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia ; depositata il 19.12.2006 con cui veniva respinto
l’appello da loro proposto nei confronti di Novello Silvana, avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza, sez.
dist. di Schio, emessa in data 18.4.2003;
che Novello Silvana ha resistito con controricorso;
rilevato che, con atto depositato il 3.4.2013, i ricorrenti
e la controricorrente, tramite i rispettivi difensori hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al ricorso e
di accettare la rinuncia;
che detta rinuncia è stata depositata tempestivamente ed
è stata sottoscritta dai difensori delle parti, muniti di
mandato speciale, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;
che non vi è luogo per la pronuncia alle spese avendone
le parti chiesto la compensazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma in data 8.4.2013
Ghiotto Edoardo, Zorzi Giovanna, Costeniero Gianfranco,