Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10223 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22176-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA n. 32, presso lo studio dell’avvocato UGO ARCURI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MORTELLITI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO PER L’ATTUAZIONE

DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA in

persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA

SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei

Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 61, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO GULLO;

– controricorrenti –

nonchè contro

S.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 293/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/03/2015 R.G.N. 215/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO MORTELLITI;

uditi gli Avvocati PAOLA DE NUNTIS e GIUSEPPE MARIA TOSCANO per

delega verbale dell’Avvocato DOMENICO GULLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha riformato solo parzialmente, in punto di legittimazione passiva, la sentenza del Tribunale della stessa sede che, adito da C.R., aveva dichiarato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario per la Regione Calabria, ed aveva rigettato le domande proposte nei confronti della Regione Calabria e di S.R. volte ad ottenere: l’accertamento della perdurante efficacia del contratto di diritto privato del 19 marzo 2010; la reintegrazione nell’incarico e nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, da disporsi previa disapplicazione o sospensione dell’efficacia di tutti gli atti deliberativi adottati; la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attore a far tempo dal 9 gennaio 2012, data di notificazione della Delib. della Giunta Regionale n. 1 del 2012.

2. La Corte territoriale ha riassunto la complessa vicenda amministrativa e processuale sulla quale si era innestato il giudizio definito dal Tribunale con la sentenza n. 2003 del 2013, ed ha evidenziato che le domande formulate dal ricorrente erano state rigettate dal giudice di prime cure per l’assorbente ragione dell’avvenuta formazione del giudicato sul capo della sentenza n. 2390 del 2011 del Tribunale di Reggio Calabria che, in altro giudizio, aveva ritenuto risolto il contratto del 19 marzo 2010 a partire dal 30 luglio 2010, ossia dalla data del disposto commissariamento del settore della sanità della Regione Calabria, ed aveva ricondotto la decadenza a quella automatica prevista dalla L. n. 11 del 2009, art. 2, comma 83.

3. Il giudice d’appello, richiamati i motivi di gravame, ne ha evidenziato l’infondatezza rilevando che:

a) l’autorità dei provvedimenti cautelari non può essere invocata in un diverso processo;

b) il Tribunale con la sentenza n. 2390/2011 non si era pronunciato, a seguito di rinuncia da parte del ricorrente, sulla legittimità del decreto del Commissario ad acta adottato il 16 novembre 2010 ma, comunque, per respingere la domanda di risarcimento dei danni, asseritamente maturati nel periodo dal 22 giugno 2010 al 17 novembre 2010, aveva fatto leva sull’intervenuto commissariamento della sanità calabrese che aveva comportato la decadenza automatica dei direttori generali degli enti del servizio sanitario, decadenza espressamente prevista dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 83;

c) la richiamata sentenza n. 2390/2011, quanto alla qualificazione della decadenza, non conteneva un mero obiter dictum perchè, al contrario, il giudice del lavoro, oltre a richiamare e ad evidenziare il testo normativo, aveva anche precisato che il diritto alla conservazione del contratto, per il periodo successivo all’adozione della Delib. n. 441 del 2010, trovava un limite nel commissariamento disposto dal Consiglio dei Ministri;

d) era onere del C. impugnare la sentenza nella parte in cui aveva escluso la perdurante efficacia del contratto a decorrere dal 30 luglio 2010, efficacia che non poteva essere rimessa in discussione in giudizi successivi;

e) anche a volere ritenere che il Tribunale avesse voluto pronunciare solo sulla legittimazione passiva, l’affermata legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri presupponeva una qualificazione del commissariamento, ormai passata in giudicato, che non poteva essere rimessa in discussione, non avendo rilievo la non totale coincidenza delle parti, posto che la sentenza, che fa stato anche nei confronti degli eredi e degli aventi causa, fra i quali può essere annoverato lo Stato, quale successore ex L. n. 191 del 2009 del rapporto con il C., in ogni caso ha efficacia riflessa, in quanto affermazione oggettiva di verità, nei confronti dei terzi che siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.R. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese la Regione Calabria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze mentre è rimasta intimata S.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “mancata valutazione della perdurante efficacia innovativa del decreto commissariale n. 137/2011; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione o falsa applicazione della portata del giudicato della sentenza Trib. Lav. RC n. 2390/11 del 15.12.2011, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” ed assume, in sintesi, che la Corte territoriale ha errato nell’interpretazione del motivo di appello con il quale non era stata invocata l’autorità del provvedimento cautelare, bensì si era sostenuto che la situazione di fatto e di diritto apprezzata dal Tribunale nella decisione poi passata in giudicato era stata innovata dal provvedimento del 29 dicembre 2011, adottato dal Commissario ad acta e contenente l’espressa dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti impeditivi della reintegrazione del C. nelle funzioni di Direttore Generale.

2. La medesima rubrica è anteposta alla seconda censura, con la quale si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato che la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e del Commissario ad acta era inscindibilmente legata alla qualificazione del commissariamento, perchè, al contrario, la successione degli organi dello Stato alla Regione si fondava, oltre che sul decreto commissariale n. 137/2011, anche sulla Delib. n. 730 del 2010.

3. Sull’asserita violazione del giudicato esterno è incentrato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole, tra l’altro, della “mancata valutazione della stabilità ed efficacia della ordinanza collegiale n. 10459/11 del 2/8/2011” nonchè della violazione o falsa applicazione dell’art. 669 octies c.p.c.. Ribadita l’efficacia innovativa del Decreto commissariale n. 137/2011, il C. sostiene che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2390/2011 non poteva travolgere l’efficacia dell’ordinanza collegiale n. 10459/2011 del 2 agosto 2011 che aveva ad oggetto proprio la legittimità del decreto con il quale il Commissario ad acta aveva dichiarato la decadenza automatica ai sensi della L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 83, decadenza che, invece, il Tribunale in sede di reclamo aveva ritenuto di dovere escludere. Aggiunge che nel giudizio definito con la sentenza n. 2390/2011 alcune domande erano state oggetto di espressa rinuncia e fra queste vi era proprio quella inerente l’illegittimità della dichiarazione di decadenza automatica disposta con il decreto commissariale n. 24/2010. Rileva, infine, che il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio solo qualora vi sia un’assoluta coincidenza delle situazioni di fatto, non riscontrabile nella fattispecie, per le ragioni già illustrate nei precedenti motivi.

4. La quarta critica denuncia “violazione o falsa applicazione della portata del giudicato della sentenza Trib. Lav. RC n. 2390/11 del 15.12.2011 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” perchè l’efficacia preclusiva del giudicato non poteva essere affermata in relazione ad una domanda, qual era quella inerente all’illegittimità della decadenza, che era stata espressamente rinunciata ed in relazione alla quale il Tribunale aveva ritenuto di non dovere provvedere. Il ricorrente sostiene, in sintesi, che il risarcimento del danno era stato limitato al periodo antecedente il commissariamento solo perchè la Regione aveva perso il potere dispositivo sul rapporto di lavoro e non perchè lo stesso doveva ritenersi ormai risolto per effetto di decadenza automatica.

5. Infine con il quinto motivo il C., oltre a denunciare di nuovo l’omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio nonchè l’errata interpretazione del giudicato, sostiene che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria non poteva essere impugnata in quanto l’appello sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse. Rileva che subito dopo la pubblicazione della sentenza era stato adottato il decreto n. 137/2011, più volte invocato dal ricorrente, ed aggiunge che non poteva essere oggetto di impugnazione la mera qualificazione giuridica del provvedimento di decadenza.

6. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati perchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che si fosse formato giudicato esterno sulla qualificazione del commissariamento e sull’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dettate dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, che prevede, tra l’altro, la decadenza automatica dei direttori generali delle Aziende interessate dal provvedimento.

6.1. La vicenda sulla quale si innesta la controversia all’esame della Corte è complessa ed è caratterizzata dall’adozione, da parte della Regione Calabria e del suo Presidente, in qualità di Commissario ad acta, di una pluralità di atti, per lo più finalizzati a privare il C. dell’incarico di Direttore Generale, ai quali il ricorrente ha reagito instaurando plurimi giudizi, cautelari e di merito.

In particolare occorre premettere che:

a) con decreto del 16 marzo 2010 il C. veniva nominato direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria ed in data 19 marzo 2010 veniva sottoscritto il contratto di lavoro di diritto privato previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, della durata di anni 5;

b) la Delib. n. 229 del 2010 incaricava il C. di gestire il procedimento di accorpamento delle ASL n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, n. (OMISSIS) di Palmi e n. (OMISSIS) di Locri, previsto dalla L.R. n. 9 del 2007;

c) con Delib. n. 441 del 22 giugno 2010 la Giunta regionale: deliberava l’accorpamento della ASL n. (OMISSIS) di Locri e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in una nuova Azienda Sanitaria, che subentrava nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle aziende preesistenti; stabiliva che cessassero dalle loro funzioni i direttori generali delle aziende soppresse; affidava i poteri di gestione della nuova Azienda sanitaria a S.R., in qualità di commissario straordinario, e nominava commissari ad acta per le operazioni di liquidazione delle aziende accorpate;

d) un primo ricorso cautelare veniva presentato dal C. in data 14.8.2010 avverso l’allontanamento subito per effetto della Delib. n. 441 del 2010 ed il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza n. 13916 del 3 novembre 2010 ordinava l’immediata reintegrazione nella qualifica e nelle funzioni di direttore generale;

e) in data 16 novembre 2010 venivano adottati due distinti provvedimenti dalla Giunta Regionale (Delib. n. 730 del 2010) e dal suo Presidente, nella qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario (Decreto n. 24 del 2010), con i quali, rispettivamente, la Giunta si dichiarava incompetente ad adottare gli atti necessari per ottemperare all’ordinanza di reintegra alla luce dell’intervenuto commissariamento della sanità calabrese, ed il Commissario, sulla base di detto commissariamento, dichiarava la decadenza automatica del C. dall’incarico ai sensi della L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 83, e confermava la nomina della S.;

f) con ricorso depositato in data 3 gennaio 2011 il C. conveniva in giudizio la Regione e domandava, previa disapplicazione delle Delib. n. 441 del 2010 e n. 730 del 2010 nonchè del Decreto n. 24 del 2010, la condanna della resistente al risarcimento dei danni derivati dalla privazione dell’incarico nonchè alla reintegrazione nelle funzioni di Direttore Generale;

g) in quel giudizio domandava anche in corso di causa, in via principale l’adozione ex art. 669 duodecies c.p.c., di provvedimenti finalizzati a dare attuazione alla precedente ordinanza cautelare n. 13916/2010 ed in subordine, ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Presidente, in qualità di Commissario ad acta, in data 16 novembre 2010;

h) poichè queste istanze venivano disattese, sia pure per ragioni diverse, dal giudice monocratico e dal Tribunale in composizione collegiale, rispettivamente con ordinanze del 16 febbraio e dell’11 aprile 2011, il C. proponeva un nuovo ricorso cautelare, questa volta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario ad acta, ed il Tribunale, con ordinanza n. 10459/2011, escluso che il commissariamento potesse essere ricondotto all’ipotesi disciplinata dalla L. n. 191 del 2009, accoglieva il reclamo, sospendeva il provvedimento del 16 novembre 2010 ed accertava “la permanenza del Dott. C. nelle funzioni di direttore generale della ASP di Reggio Calabria ed il suo conseguente diritto ad esercitarne le funzioni;

i) con successiva ordinanza del 23 novembre 2011 n. 14883 il Tribunale, nuovamente adito dal C. che aveva lamentato la mancata esecuzione del provvedimento d’urgenza, assegnava al Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di commissario ad acta, un termine perentorio entro il quale disporre la reintegrazione;

1) con Decreto 29 dicembre 2011, n. 137, il commissario disponeva la reintegrazione, ancora una volta non attuata in quanto il successivo 9 gennaio 2012 veniva comunicato al C. la delibera della Giunta Regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 con la quale si dava atto della modifica apportata dalla L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, art. 40, alla L.R. 11 maggio 2007, n. 9, art. 7, comma 6, (modifica a seguito della quale era stato disposto l’accorpamento entro il 31 gennaio 2012 delle Aziende Sanitarie n. (OMISSIS) di Reggio Calabria e n. (OMISSIS) di Locri ed era stato previsto che entro la stessa data sarebbe stato nominato l’organo di vertice della nuova Azienda), in forza della quale nelle funzioni di direttore generale dell’azienda provinciale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria veniva nuovamente nominata la S.;

m) nel frattempo il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 2390 del 15 dicembre 2011 definiva il giudizio instaurato con il ricorso del 3 gennaio 2011 (richiamato alla lett. f) ed accoglieva solo parzialmente la domanda, dichiarando l’illegittimità della Delib. n. 441 del 2010 e condannando la Regione al risarcimento del danno, quantificato in misura pari ai compensi maturati dal 22 giugno al 29 luglio 2010, data del commissariamento;

m) il C. proponeva un ulteriore ricorso in sede cautelare che veniva accolto dal Tribunale con ordinanza n. 65/2012 con la quale si sosteneva, in sintesi, che la Giunta Regionale non poteva rendere inefficace il provvedimento adottato dal Commissario ad acta con decreto n. 137/2011, perchè era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2390 del 2011 che aveva ritenuto la Giunta assolutamente incompetente ad assumere atti di gestione dei direttori generali a seguito del commissariamento della sanità calabrese;

n) l’ordinanza veniva revocata in sede di reclamo dallo stesso Tribunale con ordinanza n. 19722/2012, che escludeva la formazione del giudicato, sul rilievo che nel giudizio cautelare erano stati evocati soggetti ulteriori rispetto a quelli che avevano partecipato al giudizio deciso con la sentenza n. 2390/2011, e riteneva la legittimità della Delib. n. 1 del 2012, adottata sulla base della normativa sopravvenuta e con la quale era stato nominato il direttore Generale di una “nuova” azienda sanitaria provinciale;

o) quest’ultimo giudizio cautelare veniva riassunto con il ricorso del 18 marzo 2013, deciso dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 2003/2013 e dalla Corte d’appello con la pronuncia qui impugnata, che, come evidenziato nello storico di lite, ha ritenuto ostativa all’accoglimento delle domande formulate nei confronti della Regione Calabria, l’avvenuta formazione del giudicato sulla natura del commissariamento.

7. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, poichè il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, sicchè gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge ed il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24664/2007, Cass. S.U. Cass. n. 21200/2009, Cass. n. 15339/2018).

E’ stato anche affermato, ed all’orientamento, condiviso dal Collegio, deve essere data continuità, che il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari ed indispensabili ai fini del decisum, quelli cioè che si presentano come la premessa indispensabile della pronuncia, con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che formi la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 27304/2018, Cass. n. 11600/2018).

8. Il principio da ultimo richiamato induce ad escludere che, formatosi il giudicato sulle statuizioni della sentenza n. 2390/2011 del Tribunale di Reggio Calabria, il C. potesse nuovamente evocare in giudizio la Regione Calabria e domandare “la perdurante efficacia del contratto di lavoro di diritto privato del 19.3.2010”, la “esecuzione in forma specifica del contratto di lavoro con reintegrazione immediata e concreta… nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, previa disapplicazione o sospensione dell’efficacia di tutti gli atti impeditivi…”, la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, prodottisi a partire dal 9 gennaio 2012.

Nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, infatti, il Tribunale, ritenuta illegittima la Delib. Regionale n. 441 del 2010, ossia il primo atto con il quale il C. era stato privato dell’incarico, quanto alle conseguenze dell’accertata invalidità dell’atto, aveva espressamente affermato che il diritto alla conservazione del contratto trovava un limite nel commissariamento operato dal Consiglio dei Ministri (pag. 39 del ricorso) ed aveva statuito sulla natura di detto commissariamento, ricondotto all’ipotesi disciplinata dalla L. n. 191 del 2009, implicante, tra l’altro, decadenza automatica (art. 2, comma 83, lett. a), non solo per escludere la legittimazione passiva della Regione in relazione all’impugnazione di atti adottati dal Presidente nella qualità di Commissario ad acta, ma anche per limitare il risarcimento, domandato per il periodo 22 giugno/17 novembre 2010, al solo arco temporale compreso fra la data della rimozione e quella del disposto commissariamento (22 giugno/29 luglio 2010).

Si tratta, pertanto, di una qualificazione che non può essere considerata un obiter dictum, non vincolante, perchè tale va ritenuta solo l’affermazione priva di relazione causale con il decisum, mentre nel caso di specie è proprio sulla natura del commissariamento che il Tribunale ha fondato la limitazione del diritto al risarcimento dei danni, nei termini sopra indicati, affermando esplicitamente che dalla data del provvedimento statale “la Regione Calabria non può rispondere della mancata conservazione dell’incarico in capo al ricorrente”.

Ne consegue che il C., per evitare il passaggio in giudicato della statuizione, avrebbe dovuto impugnare la pronuncia, avendone interesse, pur a fronte di rinuncia alla domanda relativa all’illegittimità della decadenza automatica dichiarata con decreto n. 24/2010, per l’assorbente rilievo che la domanda risarcitoria, non rinunciata, era stata accolta solo parzialmente, in ragione della ritenuta applicabilità della richiamata L. n. 191 del 2009.

9. Nè il ricorrente per superare il giudicato sulla natura del commissariamento, comportante, come si è detto, decadenza automatica, può fare leva sulla “efficacia innovativa del decreto commissariale n. 137/2011”.

Questa Corte ha già affermato, che “l’autorità del giudicato non è di ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo” (Cass. n. 25862/2010).

A detto rilievo, già assorbente, si deve aggiungere che il provvedimento invocato dal ricorrente, del quale questa Corte può apprezzare il contenuto ai fini del giudizio sulla decisività dello stesso, è assolutamente privo dell’asserita “efficacia innovativa” perchè se, da un lato, dichiara “inefficaci e privi di effetti giuridici tutti gli atti posti in essere che possano ostare all’effettiva e operativa immissione dell’Arch. C. nelle funzioni di Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria”, dall’altro, è altrettanto chiaro nell’indicare le ragioni del provvedimento, emesso “in attuazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 1/8/2011 n. 10459/11 ed in ossequio al comando giudiziale contenuto nella successiva ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 23 novembre 2011 n. 14883/11” e nel precisare che il decreto viene adottato “con espressa salvezza di tutti i diritti, azioni, ragioni e difese già spiegati e che potranno essere ulteriormente avanzati nelle opportune sedi giudiziarie in relazione alla vicenda contenziosa di cui in premessa” (nota 10 posta in calce alle pagine 42 e 43 del ricorso).

10. Parimenti non può essere invocata, per superare il giudicato formatosi sulla natura del commissariamento, che costituisce punto comune ad entrambi i giudizi instaurati dal C., l’ordinanza cautelare del 2 agosto 2011 n. 10459 la quale, ritenuto applicabile alla fattispecie il D.L. n. 159 del 2007, art. 4 e non la L. n. 191 del 2009, art. 2, aveva sospeso il decreto n. 24/2010, che dichiarava l’intervenuta decadenza automatica, e confermato “la permanenza del Dott. C. nelle funzioni di Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria assunte con il contratto stipulato in data 19.3.2010″.

Valgono al riguardo le considerazioni già espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno escluso la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., sul rilievo che l’autorità del provvedimento cautelare sussiste solo per il processo nel quale si fa valere il diritto a cautela del quale lo stesso è stato emesso ed ” il suo contenuto accertativo non può mai “fare stato” tra le parti e i loro aventi causa, ai sensi dell’art. 2909 c.c., dal momento che la sua efficacia può venire sempre meno per effetto di altra “sentenza anche non – passata in giudicato”, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso.” (Cass. S.U. n. 27187/2007 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 6039/2019).

11. Infine la sentenza gravata non merita censura anche nella parte in cui ha evidenziato che il vincolo derivante dal giudicato non poteva essere escluso per il solo fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario ad acta non avessero partecipato al giudizio definito con la pronuncia n. 2390/2011 del Tribunale di Reggio Calabria.

Il principio sancito dall’art. 2909 c.c., secondo cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa”, può essere utilmente invocato, nei casi in cui non vi sia totale coincidenza di soggetti nei due giudizi che vengono in rilievo, da quella parte che sia rimasta estranea al processo nel quale il giudicato si sia formato, non già dai soggetti che a quel giudizio abbiano partecipato.

Il rilievo è assorbente, rispetto alle ulteriori questioni poste dal ricorrente quanto all’efficacia riflessa del giudicato, perchè sia il C. che la Regione Calabria, nei cui confronti sono state formulate le domande delle quali qui si discute, hanno partecipato al giudizio definito dalla sentenza n. 2390/2011, passata in giudicato.

12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso della Regione Calabria, sollevata dalla difesa del C. che ha fatto leva sul mancato rispetto dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate ad interpretare l’art. 370 c.p.c., nella parte in cui dispone che “al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile”, hanno chiarito che occorre considerare la funzione che il codice di rito assegna al controricorso, che non è un atto autonomo ma si colloca nel processo come mezzo di difesa rispetto al ricorso, con la conseguenza che sono necessari per l’ammissibilità gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre è rimessa alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e non opera il principio di completezza del ricorso, che si fonda su esigenze riscontrabili solo in caso di impugnazione della sentenza di merito (Cass. S.U. n. 1049/1997 e negli stessi termini Cass.n. 241/2006, Cass. n. 5400/2006, Cass. n. 1843/2015).

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate quanto alla Regione Calabria in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, e quanto all’Avvocatura dello Stato in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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