Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10223 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2613-2016 proposto da:

I.S. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASSISI, 7,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORFU’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CAMPILONGO;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1162/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza I.S. chiedendo il risarcimento del danno conseguente ad atti di querela e relative iscrizioni nel registro notizie di reato. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Il Tribunale adito accolse la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 15.000,00, e rigettò la domanda riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello I.S.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 22 settembre 2015 la Corte d’appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza condannò il I. al pagamento della somma di Euro 10.000,00 e rigettò per il resto l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, in ordine al motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice per mancanza di terzietà e indipendenza, che, trattandosi di ipotesi di astensione facoltativa, come ritenuto nell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione, non vi era nullità della sentenza e, quanto alla domanda riconvenzionale, che l’appello era infondato sia in diritto, avendo ritenuto la sentenza che i fatti esposti non avessero nè rilevanza penale nè portata lesiva, sia in fatto, non emergendo fatti lesivi diversi da quelli esaminati dal primo giudice, rimanendo così oggetto di esame la portata offensiva della risposta alla delega di indagine conferita dal pubblico ministero al D., portata offensiva da escludersi.

Ha proposto ricorso per cassazione I.S. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p.c., avendo il giudice della causa di primo grado dapprima proposto istanza di astensione per i gravi motivi di cui all’art. 51 c.p.c., ed in seguito dichiarato, in sede di processo verbale relativo al procedimento di ricusazione, che i fatti indicati nell’istanza di astensione e quelli enunciati dal ricorrente non incidevano sulla sua imparzialità.

Con il secondo motivo si denuncia omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il D., stanti le precedenti controversie insorte con il I., avrebbe dovuto astenersi nella trattazione della delega e che comunque era stato oltrepassato il contenuto della delega, con manifestazioni di ostilità nei confronti dello stesso I.. Lamenta quindi che la Corte d’appello aveva omesso di motivare sul punto, senza esaminare i motivi per i quali la domanda riconvenzionale fosse stata disattesa, e comunque omettendo di pronunciare in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Le denunce di omessa pronuncia sono manifestamente infondate, avendo con tutta evidenza la Corte pronunciato sui motivi di appello. Quanto alla censura per vizio motivazionale, trattasi di censura formulata in base alla disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più vigente, non essendo stato denunciato l’omesso esame di fatto decisivo, e controverso peraltro in modo in ogni caso dalle direttive ermeneutiche fornite sul nuovo n. 5, dalle sezioni unite di questa Corte – Cass. nn. 8053 e 19881 del 2014). La denuncia di vizio, motivazionale non è inoltre pertinente avendo la censura ad oggetto un error in procedendo.

Va infine aggiunto, con riferimento alla denunciata nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, che la parte ricorrente non ha dedotto se sia stata proposta istanza di ricusazione del giudice (in mancanza di tale istanza la parte non può far valere il vizio di nullità della sentenza in sede di gravame – fra le tante Cass. n. 2399 del 2016).

Nulla per le spese, in mancanza di partecipazione al giudizio della controparte. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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