Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10223 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10223 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA
sul ricorso 16206-2009 proposto da:
NAVACH MASSIMO C.F. NVCMSM63C16A662R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e
difeso da sé- stesso, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
951

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 19/05/2015

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIUSEPPE IOVINO, GIANNI GAVIOLI, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3755/2009 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito l’Avvocato MASSIMO NAVACH;
udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega
GAVIOLI GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

TRANI, depositata il 05/05/2009 R.G.N. 6691/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 maggio 2009, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro,
accoglieva l’opposizione proposta dall’INPS avverso il precetto con il quale il creditore
opposto, avv. Massimo Navach – che agiva in proprio, per essere stato riconosciuto
distrattario delle competenze giudiziali liquidate per il procedimento di cognizione avente

Trani, in funzione di giudice del lavoro, da Coriolano Roturmo Savino nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPS – intimava all’Istituto il pagamento
dei diritti maturati successivamente all’emissione del titolo azionato.
La decisione del Tribunale discende dall’aver questo, una volta dichiarata la propria
competenza per materia, ritenuto l’assunto del precettante secondo cui dalla doppia notifica
del medesimo titolo scaturirebbe il diritto al doppio pagamento dei diritti successivi
all’emissione della sentenza, assurdo, illogico e privo di ogni fondamento giuridico.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’avv. Navach, affidando l’impugnazione a tre
motivi. L’INPS è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, con

riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, si duole che la sentenza impugnata, in
relazione alla questione della competenza, non abbia riconosciuto che l’opposizione al
precetto avrebbe dovuto essere trattata dinanzi al giudice ordinario e con il rito ordinario.

1.1 H suddetto motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni:
a) perché lo svolto quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cpc (applicabile ratione

temporis alla presente controversia), non enuncia la regula iuris, in tema di competenza,
consequenziale alla asserita natura del credito azionato in executivis, non essendo
ammissibile che la corretta formulazione del quesito di diritto debba essere ricavata dal
giudice per via di interpretazione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007);
b) perché, pur denunciando un error in procedendo, è stato formulato con riferimento
all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, anziché in relazione al n. 4, né potendo il mezzo essere
considerato sostanzialmente riferibile a tale ultima ipotesi, stante il difetto di qualsivoglia
deduzione sulle conseguenze, in ordine alla nullità del procedimento e della sentenza, che
sarebbero consequenziali alla denunciata inosservanza delle norme processuali.
Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che nella specie non sono
ravvisabili nullità procedimentali e della sentenza impugnata, trovando applicazione il

ad oggetto prestazioni di natura assistenziale, promosso innanzi al medesimo Tribunale di

principio secondo cui la questione relativa all’attribuzione di una controversia nell’ambito
di uno stesso ufficio alla cognizione del giudice del lavoro o a quella del giudice ordinario,
riguarda un problema di cosiddetta competenza interna, non di competenza in senso
proprio, in quanto il primo non è un giudice specializzato in senso tecnico, bensì un giudice
ordinario (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 1238/1994; Cass., n. 3883/2000).
2.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, con

quanto al merito, dei requisiti minimi di motivazione.

2.1 L’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, anziché al n. 4, può in questo
caso essere superato, essendo stata espressamente dedotta, nello svolgimento del mezzo, la
nullità della sentenza impugnata.
Il motivo è tuttavia infondato, posto che la motivazione svolta, nei termini già indicati nello
storico di lite, appare esaustiva delle ragioni del decidere rispetto alle premesse fattuali a
cui accede, vale a dire la pretesa del precettante al doppio pagamento dei diritti successivi
alla emissione della sentenza per effetto della doppia notifica del medesimo titolo
esecutivo.
3.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, con riferimento

all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc, si duole che la sentenza impugnata abbia indicato nella
“doppia notifica del medesimo titolo esecutivo” l’unica circostanza fattuale posta a base del
dedotto rapporto, non considerando che, in conseguenza dei diversi diritti riconosciuti, si
erano costituiti due titoli autonomi e distinti, necessitanti differenti notifiche per
l’esecuzione della fase prodromica a quella esecutiva.

3.1 Osserva la Corte che il

Pku2-1

i 1-70

di diritto previsto dall’art. 366 bis cpc deve consistere

in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di
legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad
esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex
plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito
di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr,

ex

plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).
Il motivo all’esame è stato svolto per vizio di motivazione, ma non contiene il momento di
sintesi idoneo a circoscrivere i pretesi vizi motivazionali, mentre, per quanto eventualmente

riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, denuncia nullità della sentenza per mancanza,

riferibile a violazione di norme di diritto (peraltro neppure indicate), non contiene il
prescritto quesito.
Il mezzo è quindi inammissibile.
4.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate con riferimento all’attività processuale effettivamente svolta, seguono la
soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in

ii know,cio
euro 300,00 (trecento), di culiur-6-200,00 (duecento) per compensi), oltre accessori come
‘f) per legge.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2015.

P. Q. M.

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