Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10223 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BETTOLO

22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentata

e difesa dall’avvocato DEL ROSSO GABRIELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/03/2008 r.g.n. 1665/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLCO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.04.2008, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stato riconosciuto il diritto di F.M. all’accredito figurativo di contributi relativi a due periodi di maternità intervenuto al di fuori di rapporto di lavoro (7.3.1959/7.8.1959 e 21.9.1960/21.2.1961) e conseguente riliquidazione della pensione di vecchiaia, di cui la ricorrente usufruiva dall’1.10.1998, oltre interessi.

La Corte di Appello è pervenuta alla sua decisione, osservando che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, con interpretazione autentica, ha stabilito che i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro hanno effetto ai fini pensionistici, come stabilito dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, a condizione che l’iscritto al fondo pensionistico sia in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. (27 aprile 2001).

Cosicchè la ricorrente, pensionata dal 1998, non aveva diritto all’attribuzione della contribuzione figurativa nè al conseguente ricalcolo della pensione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la F. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico mezzo d’impugnazione la ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello di Firenze sarebbe errata per avere ella avuto accesso alla pensione precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001. Chiede, pertanto, di sapere “se sia applicabile la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504 (nella parte in cui stabilisce che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 si applica a coloro che risultano iscritti al fondo pensioni ancora in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. stesso), anche per il periodo di vigenza del D.Lgs. n. 564 del 1996, abrogato a decorrere dal 27.4.2001 dal D.Lgs. n. 151 del 2001 e – in particolare -se sia applicabile a coloro che, per effetto dell’accredito contributivo di periodi di maternità intervenuti al di fuori di rapporto di lavoro, maturano il diritto a pensione o alla ricostituzione della pensione in epoca precedente al 27.4.2001”. Il motivo è infondato.

Invero, come chiarito da questa Corte, investita da analoga problematica, in tema di accredito figurativo per maternità per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro svoltisi fuori dal rapporto di lavoro, la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, ha – come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 26 febbraio 2010 – natura di interpretazione autentica del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25.

Ne consegue che detto beneficio previdenziale è attribuito, con efficacia retroattiva, anche per il periodo di vigenza del D.Lgs. 16 maggio 1996, n. 564, esclusivamente a coloro che, alla data di operatività della disposizione poi oggetto di interpretazione autentica (27 aprile 2001), risultavano iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e non anche a chi già fruiva di un trattamento pensionistico, dovendosi intendere la nozione di “iscritto” contenuta nell’art. 25 cit. riferibile solo ai lavoratori ancora in attività al momento della domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa (Cfr. Cass. n. 25460/2010; Cass. n. 23037/2010).

Nè alcuna rilevanza può avere nella presente controversia il principio di diritto richiamato dalla ricorrente, elaborato dalla sentenza di questa Corte n. 15081 del 6 giugno 2008, in quanta riguarda fattispecie con aspetti del tutto diversi: là, infatti, si tratta dell’accredito di contribuzione figurativa per periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, accredito richiesto da lavoratrice a domicilio, con riferimento cioè ad attività all’epoca non tutelata per l’evento maternità.

Non avendo la ricorrente apportato argomenti tali da mettere in discussione l’esattezza dell’esposto principio, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA