Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10222 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17397-2015 proposto da:

T.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVAN

BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE FABIO FARRUGGIA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. già INA ASSITALIA S.P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35 presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1577/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– T.S.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma S.G. e la società Generali s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale;

– il Tribunale con sentenza 2 agosto 2006 rigettò la domanda;

– la Corte d’appello di Roma, con sentenza 10 marzo 2015 n. 1577, rigettò il gravame di T.S.A.;

– quest’ultimo ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso fondato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorrente col primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata – e lo dichiara lui stesso – per avere “contraddittoriamente valutato le prove”;

– nell’illustrazione del primo motivo di ricorso, infatti, sostiene che le prove raccolte avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello ad affermare la responsabilità dei convenuti;

– il motivo, pertanto, è manifestamente inammissibile perchè censura un apprezzamento di fatto;

– col secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato interno, per essersi pronunciato su un capo di sentenza – quello in cui si affermava la responsabilità di S.G. – non impugnato da alcuno;

– anche tale motivo è manifestamente infondato;

– l’affermazione della responsabilità dell’assicurato e dell’assicuratore della r.c.a., infatti, non può che essere accertata in modo uniforme rispetto al terzo danneggiato; sicchè, impugnata da T.S.A. la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti dell’assicuratore, tale impugnazione ha impedito la formazione di qualsiasi giudicato, e legittimato la Corte d’appello a pronunciarsi altresì sul rapporto tra vittima e responsabile civile (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006);

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna T.S.A. alla rifusione in favore di Generali Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.S.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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