Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10221 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10221 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 8213-2007 proposto da:
MARCHESINI MARIA C.F.MRCMRA26L62H084H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo
studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLEMENTI
PIETRO;
– ricorrente –

2013
contro

786

SAURO FLORA C.F.SRAFLR43T52E171Z, MARCHESINI MARCO
C.F.MRCMRC83E30F861X,
ROMA,

VIA A.

elettivamente domiciliati in

GRAMSCI

28,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 30/04/2013

I
*O

dell’avvocato FRANCHI MANILIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BRAGANTINI DONATO;
– controrlcorrenti

avverso la sentenza n. 174/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 03/02/2006;

udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Giglio Giuseppe difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.4.1997 Maria Marchesini, assumendo che abitava in località
Spighetta nella frazione Torbe di Negrar, nel fabbricato, con annessa corte in
comproprietà, in catasto f.15, mappali 19/1, 19/2, 391, 392, 394; che per accedere al
predetto immobile dalla strada comunale Cenghie e per recedere da esso da oltre

pedonale e carraio su una stradina insistente sui mappali 73 e 23 e che nel 1996 i
proprietari di detti mappali avevano compiuto atti di molestia, conveniva Flora
Sauro e Marco Marchesini davanti al Pretore di Verona per sentir dichiarare
acquisito per usucapione il diritto di servitù di passaggio e per la ricostruzione del
pericolante muro di sostegno.
I convenuti resistevano deducendo che l’attrice, dotata di due distinti accessi, solo a
partire dal 1995 e previo permesso del fittavolo, aveva iniziato ad utilizzare la
stradina in precedenza impraticabile.
Riconvenzionalmente chiedevano la condanna dell’attrice al ripristino del muro.
Con memoria ex art. 183 l’attrice chiedeva accertarsi il diritto di servitù anche per
destinazione del padre di famiglia.
Con sentenza 29.5.2002 il Tribunale rigettava la domanda, decisione confermata
dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza 174 del 3.2.2006 che rigettava
l’appello di Marchesini Maria, richiamando le deposizioni testimoniali e la
situazione dei luoghi.
Ricorre Maria Marchesini con due motivi, resistono le controparti.
Tutti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, premesse considerazioni generali sul principio di diritto che,
nell’esaminare le prove sia necessario motivare le ragioni per cui le testimonianze di

venti anni utilizzava in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, il passaggio

parenti stretti, amici o conoscenti si possano considerare valide, con l’affermazione
che la Corte veneziana non ha minimamente motivato, anzi ha confermato
l’esistenza del passaggio, si denunzia illegittimità della sentenza impugnata per
carenza di motivazione essenziale e dei criteri di valutazione delle prove e, col
secondo, illegittimità della sentenza per aver ritenuto la sostanziale impraticabilità

Le censure non meritano accoglimento e la produzione in questa sede dell’atto di
acquisto del 1907 è inammissibile ed irrilevante.
La sentenza impugnata, premesso che l’impugnazione riguardava la statuizione del
Tribunale circa il possesso della servitù a partire dal 1995, ha riesaminato le prove
testimoniali con riferimento alla cm, confermando sostanzialmente la mancata prova
di un possesso ultraventennale e l’impraticabilità dei luoghi, cui si oppone
genericamente il mero dissenso, senza indicare concretamente gli elementi per
pervenire ad una riforma della decisione, tanto più che non si censura il permesso da
parte del fittavolo.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( “ex
plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa (Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella

dello stradello.

concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n.
4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i

2003 n. 2222).
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle
spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200,
di cui 2000 per compensi, oltre accessori
Roma 20 marzo 2013

,r I
i/
ii

fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA