Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10221 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1513-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ORESTE

TOMMASINI N 20, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SALAZAR, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

DI REGGIO CALABRIA, T.T., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 685/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/07/2017 R.G.N. 972/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SIMONA MARIA SALAZAR per delega verbale Avvocato

MICHELE SALAZAR.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.G. aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, per ottenere il riconoscimento del diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE).

2. La ricorrente, precisato di essere una docente inserita sino all’anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Calabria, in quanto in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di Educazione Artistica” (classe di concorso A028) e di “Storia dell’Arte” (classe di concorso A025), e di avere presentato domanda per l’inserimento nelle GAE per tali classi di concorso per il biennio 2009-2011, aveva contestato la legittimità della sua esclusione dalla GAE per il biennio 2007-2009.

3. Essa aveva allegato di essere stata esclusa con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria n. 9705 del 24.6.2009, provvedimento adottato sul rilievo della sua mancata inclusione nelle graduatorie compilate per il biennio 2007-2009 e in applicazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, art. 1, relativo alla integrazione ed all’aggiornamento delle GAE del personale docente ed educativo per il biennio 2009-2011.

4. Il giudice di primo grado, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ipotetici controinteressati individuati, aveva rigettato la domanda.

5. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado.

6. La Corte territoriale ha ritenuto che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605 della che ha previsto che alla data della entrata in vigore della legge le graduatorie permanenti di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, ha disposto in modo implicito ma inequivoco di non consentire l’ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente e non ha richiamato la disposizione contenuta nella L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1 bis che consente il reinserimento dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per non avere presentato tempestiva domanda in occasione dei periodici aggiornamenti.

7. La Corte territoriale ha aggiunto che ove la L. n. 296 del 2006 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche le ipotesi di reinserimento conseguente alla cancellazione, lo avrebbe fatto in modo esplicito nell’ambito delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l’inserimento “ex novo” risultava ancora possibile ed ha aggiunto che il D.L. 97 del 2004, comma 1-bis è incompatibile con la suddetta disciplina.

8. La Corte territoriale ha concluso che la definitiva esclusione dalla graduatoria conseguiva alla omessa presentazione tempestiva della domanda di permanenza nella graduatoria da parte della ricorrente ed ha ritenuto irrilevante che quest’ultima non avesse ricevuto alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento di esclusione, e ancor prima della necessità di presentazione di tempestiva domanda di permanenza per il biennio 2007-2009, “in quanto la domanda di conferma nella graduatoria era già stata prevista come obbligatoria già dalla Legge del 2004 ed il relativo termine era stato fissato dalle disposizioni amministrative, sicchè l’invio tempestivo della domanda era indispensabile senza che potesse necessaria una sollecitazione in tal senso da parte della P.A.”.

9. Avverso questa sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successive memorie.

10. Alla pubblica udienza del 19.6.2019 questa Corte, rilevato che non era stata data la prova della notifica del ricorso ai controinteressati R.B. e S.S.F., ha assegnato alla ricorrente il termine di 60 gg decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza per la notifica del ricorso a detti controinteressati ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

11. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gli Uffici Scolastici sono rimasti intimati al pari di tutti i resistenti controinteressati, tra i quali R.B. e S.S.F., ai quali il ricorso risulta notificato nei termini assegnati da questa Corte nel provvedimento innanzi richiamato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

12. La ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-bis, degli artt. 11 e 15 preleggi (primo, secondo e terzo motivo) e chiede la disapplicazione dei D.M. n. 42 del 2009, D.M. n. 44 del 2011, D.M. n. 235 del 2014, D.M. n. 495 del 2016 (secondo e terzo motivo).

13. La ricorrente sostiene che non vi è alcuna incompatibilità tra la L. n. 143 del 2009, art. 1, comma 1 bis e la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605 perchè mentre la prima disposizione consente il reinserimento, a domanda, nelle GAE, la seconda, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 ha solo vietato nuovi inserimenti, con le eccezioni espressamente previste dal legislatore, senza modificare in alcun modo il D.L. n. 97 del 2004 quanto alla possibilità del “reinserimento” dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento.

14. Le questioni dedotte in giudizio sono state già affrontate da questa Corte con la sentenza n. 28250 del 2017 con la quale è stato affermato che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”.

15. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella sentenza sopra richiamata condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato (il Ministero e i controinteressati sono rimasti intimati).

16. Sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato al punto n. 14 di questa sentenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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