Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10221 del 19/05/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 10221 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 22414-2008 proposto da:
CARSTEN’S SUEDE & LEATHER S.R.L. P.I. 01937660643. in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUDO GIULIOLI
47 B 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
2015
FRANCESCO CASALE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
869
contro
CIONI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 19/05/2015
LUCIO NICOLAIS,
che
lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA DEL RE, giusta delega
in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 671/2008 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato IZZO PAOLO per delega CASALE
FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
di FIRENZE, depositata il 13/05/2008 R.G.N. 1419/2005;
RG. 22414/08 – Carsten’s Suede & Leather srl c. Cioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13/5/08, la Corte d’appello di Firenze, confermando
la sentenza del tribunale della stessa sede del 9/5/05, ha
condannato la società indicata in epigrafe a pagare all’agente
dall’agente ma non andato a buon fine per colpa esclusiva del
mandante.
In particolare, la Corte ha ritenuto concluso l’affare (come risulta
dalla sua parziale esecuzione e dal pagamento della provvigione,
per la parte andata a buon fine) ed ha escluso la stipula di patto
per il pagamento della provvigione solo all’esito dell’esecuzione
dell’affare.
Avverso tale sentenza ricorre la società con sette motivi, illustrati
da memoria, cui resiste il lavoratore con controricorso.
Il ricorrente deduce:
1) (art. 360 n. 4) violazione dell’art. 132 co. 1 cpc, nullità sentenza
di appello per mancata esposizione compiuta di tutte le questioni.
2) (art. 360 n. 5) vizio di motivazione su conclusione affare e su non
esecuzione.
3)
(art. 360 n. 4), violazione dell’art. 112 cpc, per omesso esame
motivi di appello su valutazione di documento riepilogativo
dell’anno, tra cui non vi era indicazione dell’affare per cui è causa.
4)
(art. 360 n. 3) violazione artt. 116 cpc, 2730, 2733, 2735 cc, per
aver ritenuto insussistente la confessione stragiudiziale in
relazione a detto documento.
5) (360 n. 5) vizio di motivazione per mancata valutazione del
comportamento della parte che in sede di interrogatorio formale
ha ammesso di non aver procurato l’ordine, frutto di accordo
diretto del titolare.
6) (art. 360 n. 5) vizio di motivazione, per mancata valutazione del
documento sub. 3
Cioni C 67mila a titolo di provvigione per affare promosso
7) (art. 360 n. 5) vizio di motivazione su attendibilità di un teste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le doglianze della parte siano
inconferenti rispetto al nucleo centrale della decisione, che poggia
sulla parziale esecuzione dell’affare e sul pagamento della
lato, sull’assenza di un patto relativo allo star del credere
dell’agente.
Parte ricorrente insiste nel cercare di dimostrare che l’agente
non ha promosso l’affare, soprattutto attraverso la valorizzazione
delle risultanze del prospetto riepilogativo di fine anno che non
menziona l’affare stesso e dalle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio (che richiamano l’intervento diretto nell’affare da
parte del preponente), trascurando che la non menzione
dell’affare nel prospetto non esclude necessariamente il
promovimento dello stesso da parte dell’agente, così come -per
altro verso- la presenza del preponente alla conclusione dell’affare
non esclude il ruolo svolto dall’agente (che firma anzi l’ordine su
indicazione del preponente, secondo le stesse dichiarazioni
richiamate dal ricorrente).
In ogni caso, deve rilevarsi che parte ricorrente non impugna
la decisione della corte territoriale nella parte in cui esclude lo
star del credere dell’agente e, soprattutto, nella parte in cui
rileva il pagamento -sia pur parziale- della provvigione all’agente
per parte dell’affare andato a buon fine, aspetto che rende
evidente l’attività svolta dal’agente in ordine allo specifico affare.
A fronte di tale aspetto, i motivi di ricorso sono inconferenti o
relativi ad aspetti non decisivi (non essendo sufficiente ad
integrare gli estremi di una pronuncia omessa o insufficiente la
mancanza o carenza di statuizione su una richiesta della parte,
quando la decisione sul punto avrebbe comunque portato al
rigetto della domanda).
Più particolarmente:
provvigione all’agente per la parte andata a buon fine e, dall’altro
I motivi 1 e 2 sono privi di consistenza avendo la sentenza
esposto adeguatamente la materia sottoposta dal gravame e dato
motivazione congrua delle sue decisioni.
Il motivo 3 reca un quesito di diritto (pag. 17) del tutto astratto
dalla fattispecie e, pertanto, inidoneo ad integrare il requisito di
legge.
I motivi 4, 5 e 6, come dianzi detto, sono mossi da una errata
sulla documentata conclusione dell’affare (fattura n. 28) e sulla
assenza di prova di un accordo correlante la provvigione al suo
buon fine; quanto alla errata valutazione del rapporto tra
allegazione iniziale ed “adattamento” in sede di interrogatorio, la
censura è affatto generica (non trascrivendo il testo della pretesa
“confessione”) e riguarda un dato processuale che la sentenza
definisce, senza odierna contestazione, “irrilevante”.
Il motivo 7 è affatto inammissibile perché contiene una mera
proposta di rivalutare l’attendibilità del teste.
Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di lite, che si liquidano in € cinquemila per compensi, € cento per
spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella
misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio
2015. Il Presidente
pretesa di ribaltare la premessa valutativa della sentenza, fondata