Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10221 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10221 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 9412-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2016
1415

contro

DI BARTOLOMEO VITTORIO non in proprio ma nq di tutore
di GIUSEPPE DI FRANCESCANGELO, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA ADIGE 66, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO GRAZIANI,
difende giusta delega in calce;

che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 18/05/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GRAZIANI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MARIA STALLA;

Svolgimento del giudizio.
L’agenzia delle entrate propone quattro motivi di ricorso per la cessazione della
sentenza n. 63/14/10 del 16 febbraio 2010 con la quale la commissione tributaria
regionale di Roma, in riforma della prima decisione, ha ravvisato l’illegittimità per
difetto di motivazione e, comunque, per eccessività di valutazione, dell’avviso di
rettifica e liquidazione notificato a Vittorio Di Bartolomeo (in qualità

di tutore di

Giuseppe Di Francescangelo) per imposta di successione 2001; ciò, con specifico

terreni appresi

pro quota

all’asse ereditario, con valore dichiarato di curo

486.381,81.
Resiste il Di Bartolomeo con controricorso e memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ cc. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione degli articoli 51, 3^ co., e 52, 2^
e 2^ bis co., d.P.R. 131/86; nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso
e decisivo per il giudizio. Ciò, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto
carente di motivazione l’avviso di rettifica in oggetto, nonostante che esso facesse
riferimento ai metodo sintetico-comparativo utilizzato per la stima, facendo altresì
richiamo alla nota dell’agenzia del territorio n. 26330 del 7 marzo 2006 (allegata)
contenente precisa menzione di diversi atti di trasferimento relativi ad immobili
analoghi.
§ 1.2 I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.
In base alla previsione generale di cui all’articolo 7 legge 212/00, l’atto
dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti
amministrativi, ex articolo 3 legge 241/90, indicando “i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione”.
Per quanto concerne, in particolare, l’imposta di registro, l’articolo 52, 2^ co.
cl.P.R. 131/86 stabilisce che l’avviso di rettifica e di liquidazione deve contenere, oltre
all’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti presi in considerazione,
nonché delle aliquote applicate nel calcolo della maggiore imposta, anche
l’indicazione “degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali (il valore attribuito) è
stato determinato”. A sua volta, l’articolo 51, 2^ e 3^ co. stabilisce che per gli atti
che hanno ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari ed aziende, per ‘valore’ si
intende il ‘valore venale in comune commercio’; che l’ufficio determina avendo
riguardo ai trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni
alla data dell’atto, relativi all’immobile oggetto di accertamento o ad immobili simili;
ovvero al reddito netto capitalizzato producIbile dall’immobile, non e ad ogni altro
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R c.n.9412/11 rg. – Ud.22 aprile 2016

Il

riguardo al maggior valore venale (euro 868.374,02) dall’ufficio attribuito a tre

elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai
comuni.
Ancora, il co.2 bis dell’art.52 cit. (introdotto dall’art.4 d.lgs.32/01), stabilisce
anch’esso – a pena di nullità – che l’atto debba indicare “i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato”; aggiungendosi che se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all’atto che io richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il

Sulla scorta di questo disposto normativo, la giurisprudenza di legittimità si è
attestata nell’affermare, anche con specifico riguardo all’imposta di registro, che
“l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta
assolto quando l’Ufficio enunci il “petitum”, ed indichi le relative ragioni in termini
sufficienti a definire la materia del contendere” (Cass. n. 25559 del 03/12/2014;

Cass. n. 4289/15); aggiungendosi che il parametro di sufficienza e satisfattività
dell’obbligo di motivazione dell’atto deve essere vagliato nell’ottica del concreto
esercizio del diritto di difesa del contribuente, atteso che:

“in materia tributaria,

l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in
condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di
esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positiva, di contestare efficacemente
ran” ed il “quantum debeatur”; sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti
all’interessato “non solo tempestivamente, tramite l’inserimento “ab origine” nel
provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a
consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. n. 7056/14; così

Cass. 16836/14 ed altre).
Si è inoltre osservato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione
ha la “funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio dell’eventuale
fase contenziosa successiva, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di
difesa”, sicché è necessario e sufficiente che tale motivazione enunci quantomeno i
criteri astratti adottati nella determinazione del maggior valore, ancorché non
vengano esplicitati gli elementi di fatto utilizzati nella loro applicazione; posto che il
contribuente “conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di
contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale” (Cass.25153/13, in

materia di valutazione aziendale).
Si è poi posto opportunamente in luce che, una volta assolto dall’ufficio l’obbligo di
enunciare i presupposti valutativi adottati e le relative risultanze, esula dal tema della
‘motivazione’ – per attingere a quello, tutt’affatto diverso, della ‘prova’ della pretesa

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Ric.n.9412/11 rg. – Ud.22 aprile 2016

contenuto essenziale.

tributaria – ogni questione sulla idoneità in concreto del criterio applicato in sede di
rettifica (Cass. 9810/14).
Svolta questa premessa di ordine generale, va osservato come l’avviso di rettifica e
liquidazione in oggetto (riportato in ricorso) risponda appieno ai parametri di
motivazione imposti dalla legge, come su delineati; e ciò con riguardo Sia ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche dell’imposizione, sia alla indicazione di
tutti gli elementi costitutivi della pretesa volti a porre il contribuente in condizione di

L’avviso in oggetto, Infatti, richiama l’allegata nota dell’agenzia del territorio
prot.n.26230/05, recante a sua volta un elenco dettagliato e specifico degli ‘elementi
di confronto’ utilizzati dall’ufficio a sostegno dell’adozione del metodo sinteticocomparativo di stima; insiti in molteplici e convergenti stime di terreni similari dedotti
in atti risalenti ad epoca sostanzialmente coeva alla data di apertura della
successione in questione.
Non trova dunque alcun riscontro obiettivo quanto sostenuto dalla commissione
tributaria regionale in ordine alla carenza motivazionale dell’avviso; dando
quest’ultimo sufficiente contezza non soltanto del metodo adottato, ma anche dei
parametri quantitativi comparativamente utilizzati dall’ufficio per la rettifica di valore.
Sicché ricorrono entrambi i vizi qui lamentati.
§ 2.1 Con il terzo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione
dell’articolo 52, 4^ co., d.P.R. 131/86; per avere la commissione tributaria regionale
ritenuto agricoli i terreni in oggetto sulla base della sola classificazione catastale, e
senza considerare la loro edificabilità, in quanto inseriti in zona B3 del PRG del
comune di Guidonia Montecelio, con indice di edificabilità fondiaria di 2,00 mc/mq.
§ 2.2 Anche questa censura – mirata a sovvertire una autonoma ratio decidendi,
basata sulla vincolatività nella specie del calcolo automatico su rendita catastale deve trovare accoglimento; posto che la preclusione alla rettifica di valore non
riguarda, ex art.52 4^ co. d.P.R. 131/86 i “terreni per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono la destinazione edificatoria”. Si tratta di previsione che va riguardata

altresì alla luce dell’intervento normativo attuato con il D.L.

n. 223 del 2006,

convertito nella L. n. 248 del 2006 (art.36), che – ai fini dell’applicazione della
disciplina contenuta in varie fonti regolatrici della materia tributaria – ha introdotto
(con norma interpretativa avente efficacia retroattiva) una nuova nozione legale di
area edificabile; nel senso che “un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo” (Cass. Sez. Un. n. 25505/2006 e n. 25506/ 006).

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Ric.n.9412/11 rg. – Ud.22 aprile 2016

adeguatamente difendersi, anche in sede contenziosa.

Ora, nel caso di specie la rettifica di valore doveva dunque ritenersi ammissibile,
posto che l’inserimento dei terreni caduti in successione in zone urbanistiche di PRG
dotate di indici di edificabilità fondiaria risultava dalla nota dell’agenzia del territorio
già posta a fondamento dell’avviso contestato.
§ 3.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla valutazione dalla commissione tributaria regionale,

trattandosi asseritamente di terreni decentrati, privi di servizi ed acquisiti

jure

successionis per metà dal contribuente (che già li possedeva per la restante metà).

§ 3.2 Pure questa doglianza, volta anch’essa a caducare un’ulteriore rado decidendi
autonomamente adottata dalla CTR con riferimento al ‘merito` della stima, deve
trovare accoglimento.
Va premesso che l’agenzia delle entrate non chiede di rivedere la valutazione
fattuale operata dal giudice territoriale (il che sarebbe, nella presente sede di
legittimità, effettivamente inammissibile), bensì di cogliere un vizio di ordine logico,
insito nella motivazione con la quale la commissione regionale ha ritenuto congruo il
valore dichiarato dal contribuente in ragione del fatto che quest’ultimo era già
proprietario della metà dei beni, limitandosi – con la successione – ad acquisire
porzioni residue che, in quanto tali, dovevano ritenersi “di scarsissimo pregio e valore
commerciale”. Là dove – e qui è in effetti riscontrabile il vizio logico lamentato –

questo stesso elemento fattuale (acquisizione jure successionis della metà residua dei
terreni) doveva sì rilevare ma, sulla base di un ragionamento di notorietà, in senso
esattamente opposto a quello adottato dalla sentenza impugnata. Vale a dire, nel
senso dell’incremento di valore (non già del suo deprezzamento) arrecato
dall’accorpamento ed integrazione, per effetto della successione ereditaria, della
piena proprietà.
Ed era su tale presupposto che il giudice di merito doveva poi procedere
nell’osservanza dell’onere motivazionale posto a suo carico – a valutare la congruità
del maggior valore accertato, in maniera non apodittica, ma con riguardo ai
parametri (ubicazione, servizi, edificabilità, atti similari ecc…) concretamente
risultanti dall’avviso di accertamento e dall’allegata nota tecnica.
La sentenza va dunque cessata, con rinvio ad altra sezione della commissione
tributaria regionale di Roma, la quale provvederà ad una nuova valutazione di merito
tenendo conto dei principi teste indicati.
Pqm
La Corte
accoglie il ricorso;
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secondo cui il valore rettificato dall’ufficio doveva comunque ritenersi eccessivo,

-

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione

della commissione tributaria regionale di Roma.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 aprile

2016.

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