Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10220 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10220 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25063-2008 proposto da:
INGLETTO

ROSARIO

C.F.NGLRSR56L04I172Y,

PEDONE

ANTONELLA C.F.PDNNNL61B46E916R, elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 106, presso lo
studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentati
e difesi dall’avvocato PRETE ROBERTO;
– ricorrenti –

2013
785

contro

NATALE OTELLO C.F.NTLTLL52S02L049Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI 12,
presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA,

Data pubblicazione: 30/04/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato MESSINESE AGATA;
LA GIOIA FRANCESCO C.F.LGAFNC50M14L049M,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARONIO 52,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BARBERIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato OCCHINEGRO

– controricorrenti nonchè contro

LAMANNA SERGIO, LAMANNA IRENE, LAMANNA VITO BIAGIO,
PETRELLI COSIMO, PADALINO CLARA, CARRIERO FRANCESCO,
FRASCELLA GRAZIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 379/2007 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI di LECCE , depositata il 05/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

RICCARDO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4.12.1997 Otello Natale, assumendo di aver acquistato da
Francesco La Gioia con atto 3.9.1997 un terreno in S. Vito di Taranto di mq 900
destinato a parcheggio, partita 215754, f.279, particella 720 e di esserne entrato in
possesso, di aver accertata l’occupazione di una fascia da parte dei confinanti che

di Taranto, accertata la proprietà, di condannare Irene, Sergio e Vito Biagio
Lamanna, Cosimo Petrelli, Grazia Frascella, Francesco Carriero, Clara Padalino,
Rosario Ingletto e Antonietta Pedone al rilascio e alla rimozione dei manufatti.
I convenuti contestavano la domanda assumendo di aver acquistato appartamenti e
posti auto da La Gioia che aveva fatto spostare un cancello ed eretto un muro,
chiedendo la chiamata in causa del La Gioia che contestava la domanda dell’attore,
deducendo di aver in precedenza venduto agli altri la fascia contestata.
Con sentenza 7.2.2005 la domanda veniva accolta in parte con condanna dei
convenuti a restituire la striscia di terreno, con declaratoria di inammissibilità della
domanda dei convenuti nei confronti del La Gioia, decisione confermata dalla Corte
di appello di Lecce, con sentenza 379 del 5.1.2.2007, che condannava gli appellanti
alle spese nei confronti dell’attore , compensandole con La Gioia, qualificando la
domanda come rivendica ed indicando in mq 868 il terreno acquistato mentre in
realtà ne possedeva mq 841,67, come da ctu.
Agli atti non vi era la chiamata in causa del La Gioia né la procura di questi al
difensore.
Ricorrono Ingletto Rosario e Pedone Antonella con tre motivi, illustrati da
memoria, resistono Natale e La Gioia.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l’avevano adibita a strada, installando un cancello ed un box, chiedeva al Tribunale

Col primo motivo si deducono vizi di motivazione prospettando il fatto controverso
della individuazione del confine.
Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 948, 1470 cc perché dalla ctu
risulta che le proprietà sono delimitata da un muretto ed il confine è rimasto
inalterato.

della individuazione del confine.
Le censure non meritano accoglimento.
La prima e la terza possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.
Oltre a non essere autosufficienti, partono da un presupposto di fatto che la
sentenza esclude posto che non v’è contrasto sui confini (pagina dieci che richiama
quella di primo grado).
La Corte di appello, invero, qualifica l’azione del Natale di rivendica, come
giustamente ritenuto dal Tribunale, in quanto non vi è contrasto sui confini e l’attore
rappresenta che la superficie del suo terreno non corrisponde a quella indicata nel
rogito, dunque di una sua parte si sono appropriati i vicini confinanti.
Il contrasto è tra gli atti ed in ciò suppliva l’attenta indagine del ctu né aveva
valore la tesi del confine contrattuale creato dal La Gioia (pagina dodici) non
potendosi negare che aveva venduto al Natale una superficie ben indicata nel rogito e
quella doveva consegnarli, non l’altra risultata minore (pagina tredici).
La seconda censura conferisce decisività ad un dato, esistenza del muretto,
che è semmai prova dell’immutazione denunziata, deducendo che il confine è rimasto
inalterato.
In ogni caso i momenti di sintesi ed il relativo quesito sono generici,
tautologici ed inidonei a superare la corretta e sufficiente motivazione che ha fatto
riferimento all’atto di acquisto, alla ctu ed alla obiettiva minore superficie in capo

Col terzo motivo si denunziano vizi di motivazione in relazione al fatto controverso

all’attore, ratio decidendi sostanzialmente non impugnata ma contestata con
riferimenti che presuppongono un riesame del merito non consentito in questa sede.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in euro

controricorrenti
Roma 20 marzo 2013

2200, di cui 2000 per compensi, oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti

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