Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10220 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19916-2005 proposto da:

T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE EGEO 137, presso l’avvocato VALENZA NUNZIO

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAMBROTTI ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

RISORGIMENTO 59, presso l’avvocato PETRILLO PIERO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2004 del GIUDICE DI PACE di RONCIGLIONE,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GUIDO RIZZI, con delega,

che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Ronciglione, con sentenza n. 152 depositata il 21.2.2004, ha respinto l’opposizione proposta da T.M. avverso il decreto ingiuntivo n. 3 emesso nei suoi confronti in data 3.2.2004 a favore del Consorzio (OMISSIS) per la somma di Euro 579,23 oltre interessi e spese, asseritamente dovuta a titolo di contributi per le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio. Ha affermato la natura obbligatoria del Consorzio, desumendola dalla lettura dello statuto, fra tutti i proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio per tutte le opere di urbanizzazione primarie da trasferire al Comune di (OMISSIS) in base alla convenzione intervenuta con quest’ultimo ente del (OMISSIS). Accertato che il fabbricato di proprietà dell’opponente è stato costruito su di un lotto di terreno distinto in catasto col n. (OMISSIS) frazionato part.lle (OMISSIS) ubicato all’interno del comprensorio, ha pertanto sostenuto che il T., in quanto fruitore delle opere e dei servizi del Consorzio, pur non avendo partecipato alla sua costituzione, è comunque obbligato, in forza dell’art. 1104 c.c., al pagamento pro quota delle spese relative. Ha peraltro rilevato che il predetto opponente partecipò a quattro sedute assembleari, in una delle quali si diede atto dell’esistenza e della misura del debito maturato a suo carico.

Il T. ricorre per cassazione avverso questa decisione con tre motivi resistiti dal Consorzio intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col primo motivo, denunciando violazione del principio generale della certezza dei rapporti giuridici e violazione dei principi informatori della materia, si duole dei presupposti posti a fondamento della decisione perchè arbitrar, rilevando che il giudice di pace avrebbe illogicamente ed immotivatamente disatteso i principi informatori della materia laddove ha affermato che il Consorzio è obbligatorio, benchè i documenti prodotti in causa rechino la dicitura Consorzio volontario Santa Teresa, dunque provino che la sua costituzione fu volontaria. Sarebbe inoltre caduto in palese contraddizione, avendo comunque dato atto della sua mancata partecipazione alla fase costitutiva del Consorzio, altresì desumibile dall’atto di costituzione. L’assunto viola il principio regolatore della materia che colloca la figura in oggetto nell’archetipo dell’associazione non riconosciuta, alle cui regole occorre pertanto far capo, nella specie disapplicate attraverso l’improprio richiamo alle regole sulla comunione.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia analogo vizio, e sulla scorta della medesima impostazione, assume di non aver usufruito dei presunti servizi resi dal Consorzio, e di non essere neppure a conoscenza di una sua partecipazione, del resto mai comunicatagli se non al momento della ripartizione delle spese. Non si comprende, nè si offre spiegazione della ragione per la quale si sia affermata la sua partecipazione a quattro sedute assembleari, sulla base di semplici fogli privi di data certa e sottoscrizione. L’equità non comporta comunque il potere di discostarsi dalle prove, da cui è emerso che neppure il sua dante causa S.A. risulta tra i fondatori del Consorzio.

Col terzo motivo infine si duole del rigetto delle sue istanze istruttorie.

Il primo motivo è privo di fondamento.

Si è detto ripetutamente con indirizzo cui s’intende dare continuità, che i consorzi di diritto privato rappresentano aggregazioni tra persone fisiche o giuridiche che condividono determinati bisogni od interessi, che hanno il fine di soddisfarli mediante un’organizzazione ad esse sovraordinata (Cfr. Cass. 1984/04199, 4125/2003). Quelli di urbanizzazione, preordinati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso realizzazione e fornitura di opere o servizi complessi ed onerosi, non testualmente qualificati, sono stati di regola ricondotti alla figura, di cui riproducono i tratti peculiari, delle associazioni non riconosciute (C. Cass. 1976/04252, 1984/04199 e 1992/11218), senza la pretesa d’aver risolto la problematica che investe l’individuazione della normativa applicabile, discendente dal fatto che il connotato associativo anzidetto si coniuga con un forte profilo di realità. “Inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, gli associati assumono nel contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni” (Cass. citata e nn. 1992/11218 e 1999/04301, che parlano di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria)”.

La complessità di tale struttura, affidata all’autonomia privata, rende necessario accertare quale sia la volontà manifestata nello statuto (C. Cass. 2001/03665), al fine di accertare quale sia la normativa applicabile, se prevalga quella in materia di associazione ovvero quella in materia di comunione.

Nella fattispecie in esame, il giudice di pace ha ritenuto di dar prevalenza al dato della comunione in ragione del beneficio ricavato dal fondo di proprietà del T. dalle opere realizzate dal Consorzio, beneficio che in sostanza il predetto non ha mai contestato, nè in questa sede assume d’aver negato.

Il ricorrente ha censurato la completezza e la congruità di tale ragionamento, sostenendo che il giudice di pace ha valorizzato la presenza del carattere reale dal collegamento dei doveri dei consorziati con la loro qualità di proprietari dei singoli beni situati nel comprensorio, legittimando per l’effetto l’obbligo contributivo in applicazione analogica del generale principio di cui agli artt. 1104 e 1118 c.c., secondo i quali nessuno può pretendere di liberarsi dagli oneri connessi a determinati beni o servizi ove continui a trovarsi in una situazione tale da beneficiare comunque degli stessi. Poichè tale collegamento risulta, nella specie, ben evidenziato dalla sentenza impugnata, il ricorso di cui si discute deve essere senz’altro rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 100,00 per esborsi.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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