Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10220 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13533-2015 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO

3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;

– controricorrente –

G.I.M.V., in proprio e nella qualità di

esercente la potestà genitoriale sul figlio minore

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 2,

presso il Sig. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato

FILIPPO PETRAROLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.,

G.G., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Il (OMISSIS), si verificò un sinistro stradale che coinvolse due veicoli:

(a) l’autoveicolo Fiat Uno targato (OMISSIS), condotto da R.V.A., sul quale erano trasportate F.R. e F.M., assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla società Groupama s.p.a. GAN s.p.a.);

(b) l’autoveicolo Opel Corsa targato (OMISSIS), condotto da Pr.Da., sul quale erano trasportati G.I.M.V. e P.D., assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla società Allianz s.p.a. (olim, Bernese s.p.a.).

In conseguenza dello scontro R.V.A. e Pr.Da. morirono; tutti i trasportati si ferirono.

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, nel 2000 la vedova ( G.I.M.V.) e l’orfano ( P.D.) di Pr.Da. convennero dinanzi al Tribunale di Lecce i proprietari e gli assicuratori sia del veicolo su cui viaggiavano (d’ora innanzi, per brevità, “il veicolo vettore”), sia dell’altro mezzo (d’ora innanzi, per brevità, “il veicolo antagonista”).

Gli attori chiesero la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni consistiti sia nelle lesioni fisiche sofferte direttamente, sia nei pregiudizi derivati dall’uccisione del proprio congiunto, Pr.Da..

3. Con sentenza 19 aprile 2012 n. 963, il Tribunale di Lecce accolse la domanda, e condannò tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni.

La sentenza di primo grado venne appellata in via principale dalla Allianz (assicuratore del vettore), ed in via incidentale da G.I.M.V..

La Allianz si dolse di essere stata condannata a risarcire ai trasportati G.I.M.V. e P.D. anche il danno da essi patito in conseguenza della morte del loro marito e padre; sostenne che tale decisione era erronea perchè “il danno da perdita del congiunto non attiene alla qualità di trasportato” (così la sentenza qui impugnata, p. 6).

G.I.M.V. e il figlio, invece, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, si dolsero del rigetto, da parte del Tribunale, della loro domanda di risarcimento “del danno subito dal decesso del coniuge Pr.Da., come perdita della capacità lavorativa di quest’ultimo” (così la sentenza impugnata, p. 10).

4. Con sentenza 18 marzo 2015 n. 196 la Corte d’appello di Lecce accolse l’appello principale della Allianz, e rigettò quello incidentale di G.I.M.V..

La Corte d’appello ritenne che i danni da lutto patiti dai congiunti del vettore deceduto dovessero essere risarciti interamente, e solo, dall’assicuratore della r.c.a. dell’antagonista (la Groupama). Di conseguenza escluse la solidarietà tra i due assicuratori della r.c.a., e condannò la sola Groupama al risarcimento integrale, senza dare peso alcuno al concorso di colpa della vittima.

La Corte d’appello pervenne a questa conclusione così argomentando: (a) la solidarietà passiva tra il vettore e l’antagonista (ed i rispettivi assicuratori), ex art. 2055 c.c., “vale solo per i danni alla persona patiti dai trasportati, non per i danni da morte del congiunto, perchè tali danni hanno per presupposto non la qualità di trasportato, ma il rapporto di parentela;

(c) di conseguenza, dei danni patiti da G.I.M.V. e Pr.Da. in conseguenza della morte del rispettivo marito e padre, doveva rispondere “il solo veicolo responsabile del decesso” (sic), ovvero quello condotto da R.V.A. ed assicurato dalla Groupama;

(c) del concorso di colpa del vettore ( Pr.Da.) non si può tenere conto, perchè la Groupama non ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo “la graduazione delle responsabilità”.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione in via principale dalla Groupama, con ricorso fondato su due motivi; ed in via incidentale da G.I.M.V. e P.D., con ricorso anch’esso fondato su due motivi.

La Allianz ha resistito con due controricorsi ad ambedue le impugnazioni.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta la violazione sia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia la violazione del giudicato interno.

Sostiene che il vincolo del giudicato (interno) sarebbe stato violato perchè:

(-) il Tribunale aveva ritenuto i due conducenti coinvolti nel sinistro ( R.V.A., assicurato dalla Groupama; e Pr.Da., assicurato dalla Allianz) responsabili in pari misura dei danni patiti da G.I.M.V. e Pr.Da.;

(-) tale statuizione non era stata impugnata da alcuno; la Allianz infatti col suo appello non aveva affatto negato la sussistenza del concorso di colpa della vittima, ma aveva solo negato la sussistenza della solidarietà;

(-) la Corte d’appello, pertanto, non poteva addossare alla sola Groupama (assicuratore della r.c. dell’antagonista) l’onere integrale del risarcimento del danno patito dai congiunti di Pr.Da. in conseguenza della morte di questi, perchè sulla sussistenza di un concorso di colpa della vittima nella misura del 50% si era formato il giudicato.

1.2. Il motivo è infondato in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere corretta.

Il presente giudizio ha ad oggetto il caso d’un sinistro stradale che provoca la morte del conducente, ed il ferimento dei suoi congiunti, trasportati.

In casi consimili occorre tenere distinte due questioni:

(a) chi abbia diritto al risarcimento, e nei confronti di chi;

(b) se la condotta colposa del defunto, che abbia concausato la propria morti possa essere opposta dai corresponsabili del danno ai congiunti della vittima.

1.3. In merito alla prima questione, è noto che nel caso di scontro tra veicoli a motore, ciascuno dei conducenti si presume responsabile:

(a) del 50% dei danni patiti dall’antagonista, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2;

(b) del 100% dei danni patiti dai terzi, ex art. 2054 c.c., comma 1, “Terzi” sono tutte le persone diverse dai conducenti: trasportati sul veicolo condotto dal responsabile, trasportati su altri veicoli, non trasportati.

Costoro possono invocare, nei confronti del responsabile o dei corresponsabili, la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, per ottenere il risarcimento di qualsiasi tipo di pregiudizio: danno alla salute, danno patrimoniale, danni da uccisione d’un congiunto, a nulla rilevando se, nel momento in cui il loro parente spirava, si trovassero a piedi o in macchina.

La sentenza impugnata, pertanto, è totalmente erronea là dove afferma che, nel caso di sinistro stradale concausato da due veicoli, il quale abbia provocato la morte d’una persona, “il danno da perdita del rapporto parentale è sottratto alla solidarietà gravante su entrambi i conducenti corresponsabili del sinistro, perchè non ha come presupposto la qualità di terzo trasportato, ma il rapporto di parentela col defunto”.

La solidarietà tra corresponsabili, infatti, non dipende dalla natura del danno causato, ma dall’efficienza causale delle rispettive condotte.

1.4. In merito alla seconda questione, questa Corte ha già ripetutamente stabilito – con orientamento al quale intende qui dare continuità – che “in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile” (Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 22514 del 23/10/2014).

1.5. Nel caso di specie, pertanto, i prossimi congiunti di Pr.Da. avrebbero avuto diritto:

(a) al risarcimento integrale del danno alla salute, nei confronti di uno qualunque dei corresponsabili o dei loro assicuratori ex art. 2055 c.c.;

(b) al risarcimento parziale del danno derivato dalla morte del loro congiunto, non perchè tale credito “non ha per presupposto la qualità di trasportato”, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, ma perchè il concorso di colpa del defunto era opponibile, ex art. 1227 c.c., comma 1, anche ai suoi congiunti, e lo sarebbe stato comunque, trasportati o meno che fossero.

1.6. Posti questi principi, ed individuato dunque in cosa sia davvero consistito l’errore commesso dalla Corte d’appello, si può ora passare ad esaminare se tale errore sia stato validamente censurato dalla Groupama col primo motivo di ricorso.

La Groupama sostiene, in primo luogo, che la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato, formatosi sulla statuizione di corresponsabilità paritaria del vettore e dell’antagonista, e dei rispettivi assicuratori. Questa doglianza è manifestamente infondata.

Il Tribunale accertò (o meglio, presunse) la colpa paritaria dei due conducenti, e li condannò in solido coi rispettivi assicuratori.

Per effetto della sentenza di primo grado, quindi, la Groupama: (a) si trovò condannata a pagare il 100% del danno; (b) si trovò ad avere un coobbligato solidale.

Si tratta di due statuizioni diverse. L’una attiene al quantum dell’obbligazione risarcitoria, l’altra al quomodo. Esse possono coesistere o meno, e la riforma dell’una non spiega effetti sull’altra.

Di tali statuizioni la Allianz ha impugnato in grado di appello la seconda (l’affermazione del vincolo solidale), ottenendone la riforma. Pertanto dalla Corte d’appello la Groupama non si è vista attribuire una quota di responsabilità maggiore rispetto a quella assegnatale dal Tribunale (anche il Tribunale l’aveva condannata per l’intero), ma si è vista solo sottrarre un condebitore solidale verso cui promuovere un eventuale regresso.

La Corte d’appello dunque non ha violato alcun giudicato, per la semplice ragione che non si è occupata del problema del concorso di colpa della vittima, ma del problema della solidarietà tra i due assicuratori.

Ma ognun vede che altra è la questione della misura del debito, ben altra è la questione di stabilire quante e quali siano le persone che debbano pagarlo.

La circostanza che, per effetto dell’esclusione del vincolo solidale, la Groupama abbia di fatto perduto l’azione di regresso verso la Allianz, è una conseguenza in facto dell’accoglimento del gravame, ma non incide sulla misura della condanna della Groupama, che per l’intero danno fu pronunciata in primo grado, e per l’intero danno è rimasta in appello.

1.7. La Groupama sostiene, poi, che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, perchè “dopo avere affermato che il danno da perdita parentale è sottratto alla solidarietà gravante su entrambi i conducenti corresponsabili”, avrebbe dovuto “coerentemente statuire che il danno da perdita parentale conseguente la morte (di) Pr.Da. doveva restare a carico di Groupama limitatamente al 50%”.

Anche questa censura è infondata.

Essa non prospetta alcuna divergenza tra chiesto e pronunciato: la Allianz chiese alla Corte d’appello di essere esclusa dalla solidarietà passiva, e la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, lasciando inalterate le parti restanti della sentenza.

La circostanza che la Groupama si sia ritrovata a dover pagare anche la quota di danno che il defunto ha concausato a se medesimo non è un effetto derivante da una violazione dell’art. 112 c.p.c.: è un errore commesso sin dal primo grado che però, per quanto si dirà tra breve, doveva essere censurato in grado di appello, e non lo è stato.

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2055 c.c..

Sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente addossato alla Groupama l’intera responsabilità per i danni derivati dalla morte di Pr.Da., senza detrarre la percentuale di colpa concorrente del deceduto. Così facendo ha violato gli artt. 1227, 2043 e 2055 c.c..

2.2. Il motivo è inammissibile, a causa della formazione del giudicato interno.

In primo grado il Tribunale ritenne di dovere condannare al risarcimento i due assicuratori dei due conducenti coinvolti nel sinistro, in solido e per l’intero.

La Allianz (assicuratore del vettore) appellò, deducendo non già l’omessa detrazione dal quantum debeatur della percentuale di concorso di colpa ascrivibile alla vittima, ma l’erronea attribuzione ad essa della qualità di “coobbligato solidale”.

A fronte di questa impugnazione, in appello la Groupama si limitò a chiedere la conferma della decisione di primo grado.

Pertanto, a fronte dell’appello della Allianz, e dinanzi al rischio di perdere un coobbligato solidale contro cui eventualmente promuovere il regresso, la Groupama avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato, col quale chiedere che la percentuale di colpa attribuibile alla vittima fosse detratta dal risarcimento dovuto dai responsabili, solidale o meno che fosse la loro obbligazione.

Non avendolo fatto, la Corte d’appello non era affatto tenuta a tornare sulla questione, sulla quale perciò si è ormai formato il giudicato interno.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale.

Col primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2055 c.c.; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 129 e 141.

Sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la “solidarietà tra assicuratori”, per i danni derivanti dalla morte di Pr.Da.. Deducono che l’assicuratore del vettore (Allianz) era tenuto, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 a risarcire i danni patiti dai prossimi congiunti della vittima, persino nel caso di responsabilità esclusiva del deceduto.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato, sebbene anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.

La Corte d’appello di Lecce ha escluso che l’assicuratore della r.c.a. del conducente deceduto (Allianz) dovesse indennizzare i parenti di questo, per il danno consistito nella sofferenza causata dalla morte. La motivazione posta dalla Corte d’appello a fondamento di tale decisione è erronea, per le ragioni già esposte ai p.p. 1.3 e ss..

Il dispositivo della sentenza impugnata, tuttavia, è conforme a diritto. L’assicuratore della r.c.a. infatti è obbligato nei confronti del terzo danneggiato solo se sussiste una colpa dell’assicurato, accertata o presunta che sia.

Se l’assicurato per colpa uccide se stesso, non commette alcun illecito nei confronti dei propri congiunti, e non è nemmeno concepibile che sorga una sua responsabilità verso questi ultimi (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 23426 del 04/11/2014).

Se non sorge una responsabilità civile dell’assicurato, non è possibile che sorga nemmeno quella del suo assicuratore. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha escluso la responsabilità della Allianz, limitatamente al danno derivato dalla morte di Pr.Da..

3.2. Rispetto ai rilievi che precedono, non sono pertinenti i richiami dei ricorrenti incidentali agli artt. 129 e 141 cod. ass..

Tali norme sono innanzitutto inapplicabili al caso di specie, avvenuto sette anni prima della loro entrata in vigore.

In ogni caso, l’art. 129 cod. ass. è una norma sulla delimitazione del rischio assicurato nelle polizza r.c.a. (stabilendo quali siano i terzi danneggiati che possano invocare il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile), e non si occupa del diverso problema della responsabilità dell’assicurato.

L’art. 141 cod. ass., dal canto suo, non è una norma che prevede una responsabilità oggettiva, ma è norma che contempla una mera presunzione di colpa a carico del vettore e del suo assicuratore, come lascia intendere l’inequivoco riferimento alla possibilità per il debitore di provare “il caso fortuito”.

3.3. Ad abundantiam, vale la pena aggiungere che in ogni caso il motivo non è sorretto da un interesse ex art. 100 c.p.c.: non essendovi infatti problemi di massimale o rischio di fallimento, non è chiaro quale vantaggio trarrebbero i danneggiati dall’aggiunta di un ulteriore debitore solidale, rispetto alla Groupama.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale.

4.1. Col secondo motivo i ricorrenti incidentali sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 163, 183 c.p.c.; D.L. 23 dicembre 1977, n. 857, art. 4); sia dal vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere nuova, e perciò inammissibile, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle erogazioni economiche loro elargite dal defunto, domanda che invece era stata formulata.

Soggiungono che comunque, anche se la domanda suddetta fosse stata tardiva, la Corte d’appello non avrebbe potuto rilevarne la tardività, in difetto di appello incidentale da parte degli assicuratori.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Dall’esame gli atti – consentito dal tipo di vizio prospettato dai ricorrenti – emerge infatti che in primo grado gli odierni ricorrenti incidentali invocarono il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell’uccisione del loro congiunto, e consistente nella perdita del sostentamento che il defunto avrebbe loro garantito, se fosse rimasto in vita.

Tuttavia, anche ad ammettere che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere tardiva la domanda in esame, v’è da rilevare che in primo grado essa fu rigettata per difetto di prova.

Pertanto, per dimostrare la sussistenza di un interesse ad impugnare la statuizione di novità della domanda, il ricorrente ha l’onere di dedurre che, se quella domanda fosse stata esaminata nel merito, sarebbe stata verosimilmente accolta: in difetto, sarebbe contrario all’economia dei giudizi cassare una sentenza d’appello, solo per far proclamare al giudice del rinvio che effettivamente la prova del danno non c’era.

Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno indicato le prove di cui si sarebbero avvalsi nel giudizio di rinvio a supporto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale; ed hanno anzi precisato di avere chiesto sul punto delle prove orali non ammesse dal giudice di merito, senza tuttavia nè trascriverne i capitoli, nè censurare la statuizione di rigetto.

Il motivo va dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse, attesa l’inutilità d’una ipotetica statuizione che l’accogliesse, in virtù del principio già da tempo affermato da questa Corte, secondo cui “manca di interesse a dolersi in sede di legittimità la parte che abbia dedotto in sede di appello una questione sulla quale il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi, allorquando la questione, se fosse stata dal giudice presa in esame, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile”(Sez. 3, Sentenza n. 466 del 22/02/1971).

4.3. Non pertinente, infine, è il richiamo compiuto dai ricorrenti incidentali al D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4. Tale norma infatti si applica ai soli casi di danni derivanti da invalidità permanente, e non da morte; e comunque trattasi di previsione che disciplina unicamente i criteri di liquidazione d’un danno già accertato nella sua esistenza, ma non esonera la vittima dall’onere di provare l’esistenza dell’an debeatur.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate integramente tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, in considerazione della soccombenza reciproca.

Nei rapporti tra i ricorrenti (principali ed incidentali) e la Allianz possono ugualmente essere compensate, in considerazione della oggettiva ambiguità ed erroneità in iure della sentenza impugnata, la quale può avere indotto in errore le parti circa la sua rimovibilità nella presente sede.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della ricorrente e dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) rigetta il ricorso incidentale;

(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Groupama s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.I.M.V. e P.D., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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