Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10220 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16103/2019 proposto da:

M.M.Q., elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’Avv.to Anna Lombardi Baiardini;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Ministero Dell’interno Commissione

Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale, FIRENZE SEZ.

PG;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che appare opportuno rinviare la trattazione del ricorso in attesa della pubblicazione delle sentenze, emesse nella udienza pubblica di questa Sezione tenuta in data 11 dicembre u.s., concernenti la questione relativa alle modalità di deduzione nel ricorso per cassazione del vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA