Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1022 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1022
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25290-2019 proposto da:
S.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1746/2019 del TRIBUNALE di
CAMPOBASSO, depositato il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2020 dal Consigliere GRASSO GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata, limitatamente al diniego del diritto alla protezione umanitaria;
ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di una sola censura avverso la statuizione e che il Ministero resiste con controricorso;
ritenuto che viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 ter e 50 quater c.p.c., in riferimento al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, poichè il Tribunale, nonostante l’interessato avesse opposto la decisione della Commissione amministrativa esclusivamente a riguardo della negazione del diritto alla sola protezione umanitaria, invece che rispettare le forme dell’art. 702 bis c.p.c., in relazione al novellato testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, il quale dispone che solo le controversie aventi ad oggetto le forme di protezioni tipiche o maggiori (diritto al rifugio e alla protezione sussidiaria) sono regolate dal nuovo rito, esulando da esso le controversie riguardanti la sola protezione umanitaria, aveva deciso collegialmente, applicando il nuovo rito, che consente solo il ricorso in cassazione, e poichè il ricorso era stato incardinato nelle forme del predetto art. 702 bis c.p.c., il decreto che aveva definito il giudizio era affetto da nullità;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la doglianza è fondata; invero:
– consta dagli atti compulsabili, in ragione della natura processuale del fatto da accertare, che il ricorrente ebbe ad adire il Tribunale, nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., dolendosi esclusivamente del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, come peraltro ricorda espressamente la stessa decisione gravata;
– questa Corte ha già avuto modo di precisare che nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a) conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino (Sez. 1, n. 16458, 19/6/2019, Rv. 654637; conf. Sez. 6, n. 3668, 13/2/2020).
– ben diverso il caso in cui (che qui non ricorre) il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis; egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di “venire contra factum proprium” di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (Sez. 1, n. 2120, 30/1/2020, Rv. 656808);
considerato che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021