Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1022 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1022 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 14937-2012 proposto da:
TESTA TERESA, (CF. TSTTRS49T52I400V), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta
e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale delle
Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULII, EMANUELA CAPANNOLO, giusta
procura in calce al ricorso notificato;

RR3-

Data pubblicazione: 20/01/2014

- resistente nonché contro
REGIONE LAZIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580;

avverso la sentenza n. 3087/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 5.4.2011, depositata 11 04/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il resistente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 14937 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

– intimati –

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24
ottobre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello dì Roma, con sentenza del 4 luglio 2012, confermava
la decisione del Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro che

riconoscimento del suo diritto all’assegno di invalidità condannandola al
pagamento delle spese di lite.
La Corte, per quello che interessa, aveva disposto la condanna alle spese
del grado dell’appellante sul rilievo che mancava la dichiarazione di cui
all’art. 152 disp. Att. c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Testa affidato ad
un unico articolato motivo.
L’INPS ha depositato procura.
Con l’unico motivo di ricorso si evidenzia che l’atto introduttivo del giudizio
era stato depositato in data anteriore alla entrata in vigore dell’art. 42 co.11
del DL n. 269/2003 convertito in L. n. 326 del 2003 che aveva modificato
l’art. 152 disp. Att. c.p.c. ( in data 15.5.2003).
Il motivo è fondato in quanto la novella all’art. 152 cit. non si applica ai
giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore ( 2 ottobre 2003, cfr. Cass. n.
4657 del 08/03/2004; Cass.

n. 4165 del 01/03/2004) sicchè la condanna

alle spese della Testa ai sensi della normativa “ratione temporis” applicabile
poteva essere disposta solo in caso di lite manifestamente infondata e
temeraria, ipotesi questa che non risulta essere stata ritenuta dalla Corte di
merito.
Per quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”
Il Collegio condivide il contenuto della relazione ritenendo il ricorso
fondato con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel
merito sicchè va dichiarato che la ricorrente non è tenuta alle spese del
grado di appello.
i

aveva rigettato la domanda proposta da Testa Teresa intesa ad ottenere il

In considerazione del complessivo esito del processo che ha visto
rigettata la domanda della Testa, ricorrono giusti motivi per compensare le
spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
mento, dichiara irripetibili le spese del grado di appello, compensa le spese

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013
Il Presidente

del presente grado di giudizio.

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