Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1022 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1022 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 24319-2016 proposto da:
NATALE MARIA, DI BERNARDO AMATO ALDO, TOSCANO LUCIANO,
DE SANCTIS MARIA CONCETTA, D’ALESSANDRO PASQUINA,
INFANTE ATTILIO, DEL RIO MARIA LUISA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo
studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FERDINANDO EMILIO ABBATE, RANIERI RODA;
– ricorrenti –

2017
2635
.k•

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso il decreto n. 1427/2015 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, decidendo in sede di
rinvio, con decreto depositato il 16/9/2015, successivamente corretto
con ordinanza del 4/2/2016, condannò il Ministero dell’Economia e
delle Finanze a pagare in favore, fra gli altri, di Luciano Toscano,
Attilio Infante, Aldo Di Bernardo Amato, Maria Luisa Del Rio, Pasquina

C 3.166,00 ciascuno (l’importo originario, frutto di errore di calcolo,
successivamente rettificato, era di C 5.585,00), a titolo d’equo
indennizzo per la non ragionevole durata di un processo
amministrativo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi
C 560,00, oltre C 8,00 per esborsi, oltre accessori, spese tutte
distratte in favore dei difensori antistatari;
che avverso il predetto decreto, siccome corretto, gli anzidetti
istanti propongono ricorso, ulteriormente illustrato da memoria,
esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento,
che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt.
91, cod. proc. civ. e 2233, c od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per
avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale,
relativamente alla fase di rinvio;
che l’Amministrazione intimata, non avendo provveduto a
tempestivo controricorso, si è limitata a depositare “atto di
costituzione”, al solo fine di segnare la propria presenza nel giudizio
di legittimità;
considerato che l’opinione secondo la quale il decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui
stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4)
non può considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo
stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i
compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia,
al suo art. 1, comma 7, dispone che «In nessun caso le soglie
numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che

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D’Alessandro, Maria Natale e Maria Concetta De Sanctis la somma di

nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e
nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa»,
non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso
controricorrente, il d.m. n. 140 risulta essere stato emanato (d.l. n.
1/2012, conv. nella I. n. 27/2012) allo scopo di favorire la

indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi,
così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo
assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale;
per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione
giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale
non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione
temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché,
diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente,
non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare
la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti,
l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in
cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso
o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n.
55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel
regolare le spese di causa;
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in
complessivi C 560,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti
imposti dal d.m. n. 55, tenuto conto dl valore della causa (da C
1.100,01 a C 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in
ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato
deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa
nel merito, il complessivo compenso, in relazione al giudizio di rinvio,
può essere liquidato in C 1.198,50 (C 255,00 per la fase di studio, C
255,00 per la fase introduttiva, C 283,50 per la fase istruttoria, C

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liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle

405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 I. n.
576/1980, con distrazione in favore degli avv.ti Giovambattista
Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta,
dichiarandosi antistatario;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e

tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle
attività espletate;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il giudizio di merito
svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio,
l’importo complessivo di C 1.198,50, oltre spese generali e accessori,
oltre C 8,00 per esborsi, distratto in favore degli avv.ti
Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate; condanna il
predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese
del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avv.ti
Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda,
liquida in C 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2017.
Il Presidente

;

(Stefano Petitti)

,(1,

i

Giudiziario
V..
V a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

1 ? GEN. 2018

possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo,

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