Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1022 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 1022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4440-2015 proposto da:

B.E.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della

Libertà n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Viti, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso,

unitamente all’Avvocato Michele Rosario Luca Lioi;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 940/2014 della Corte d’appello di Perugia,

depositato il 30 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Petitti Stefano;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Stefano Viti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.E.M., unitamente ad altri soggetti interessati, con ricorso depositato il 19 giugno 2013, chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato il 10 febbraio 2005, deciso con sentenza depositata il 1 settembre 2012; giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto dei ricorrenti, tutti militari in ferma breve transitati nell’Arma dei Carabinieri, alla corresponsione del premio di congedamento;

che il consigliere designato rigettava la domanda ritenendo che la pretesa azionata nel giudizio presupposto fosse temeraria;

che la Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 – ter, evidenziando come già al momento della proposizione della domanda dinnanzi al giudice amministrativo fosse certa la non spettanza del diritto rivendicato, tenuto conto che il premio di congedamento spetta nel solo caso di definitiva cessazione dal servizio; il che denotava che la pretesa era stata azionata senza un preventivo vaglio della sua fondatezza sulla base dello stato della giurisprudenza e al solo fine di sostenere rivendicazioni sindacali; nè poteva costituire ostacolo alla valutazione di temerarietà la circostanza che nel giudizio presupposto non vi era stata condanna per lite temeraria;

che per la cassazione di questo decreto il solo B.E.M. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 – quinquies, in relazione all’art. 96 c.p.c., sostenendo che la citata disposizione sarebbe chiara nel suo tenere testuale e non consentirebbe al giudice dell’equa riparazione di effettuare una valutazione di temerarietà della domanda azionata nel giudizio presupposto;

che il primo motivo è infondato alla luce del principio per cui “in tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali” (Cass. n. 9100 del 2016);

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, in relazione all’art. 96 c.p.c., rilevando che, contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato, la giurisprudenza amministrativa, almeno sino alla sentenza del 2007, citata nella decisione emessa all’esito del giudizio presupposto, presentava pronunce favorevoli alla tesi della spettanza del premio di congedamento anche in ipotesi di trasferimento nel servizio permanente effettivo; e del resto, la stessa pronuncia citata dal TAR dava atto di tale differenziato orientamento;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo consistente nella esistenza, al momento della proposizione della domanda, di precedenti favorevoli all’accoglimento della stessa; che con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione, errata e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 CEDU, ribadendo che il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del giudizio spetta a tutte le parti dello stesso e che l’esito negativo della pretesa azionata può al più incidere sulla entità dell’indennizzo;

che il secondo, il terzo e il quarto motivo, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati; che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta all’esito del giudizio presupposto, in quanto implica l’accertamento negativo della temerarietà ovvero dell’abuso del processo della parte soccombente, impedisce al giudice dell’equa riparazione di rivalutare tale profilo ed escludere ab origine il diritto all’indennizzo (v., di recente, Cass. n. 13840 del 2016; Cass. n. 11606 del 2016);

che rimane integro, evidentemente, anche in tali casi, il sindacato del giudice dell’equa riparazione in ordine alla permanenza dell’incertezza sull’esito della lite, con la possibilità di escludere il danno da irragionevole durata dal momento di cui sia siano verificate sopravvenienze che elidono quell’incertezza e con essa il patema d’animo (Cass. n. 4890 del 2015; Cass. n. 18654 del 2014); che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha negato il diritto all’equa riparazione ritenendo che i ricorrenti fossero ab origine consapevoli della infondatezza della pretesa e senza valutare con un minimo di diligenza il fondamento giuridico della pretesa azionata, nonostante la disposta compensazione delle spese di lite del giudizio presupposto; che si impone pertanto l’accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio per un nuovo esame della domanda di equa riparazione, alla luce dei richiamati principi;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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