Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10219 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10219 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 4421-2009 proposto da:
C.P.T.

– COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.P.A.

P.I.

01460540469, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente
2015

all’avvocato MICHELE MARIANI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

461

contro

CELLI LUCIANO C.F. CLLLCN58S01G702G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

Data pubblicazione: 19/05/2015

studio

dell’avvocato

BENITO

PANARITI,

che

lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA
FRANCESCA CHESSA, ORNELLA AGLIOTI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di FIRENZE, depositata il 06/08/2008 R.G.N. 1330/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega verbale
MARESCA VERBALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 1115/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 agosto 2008 la Corte d’appello di Firenze, in riforma
della sentenza del Tribunale di Pisa del 7 giugno 2005, ha dichiarato il
diritto di Celi Luciano ad essere inquadrato dalla Compagnia Pisana
Trasporti s.p.a. corna Capo unità organizzativa tecnica, parametro 230 di

Corte territoriale ha considerato che il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto sufficienti per
determinare la domanda e, in particolare, la descrizione delle mansioni
svolte, e la declaratoria del livello di inquadramento richiesto; tale
sufficienza è comprovata dalla costituzione della società resistente che ha
svolto compiute difese dimostrando, in tal modo, di avere compreso le
ragioni della domanda. La stessa Corte territoriale ha poi ritenuto provata la
domanda del lavoratore, sulla base dell’espletata istruttoria testimoniale e
documentale svolta da cui è emerso che il Celi ha sostituito dal marzo
1995 il collega dimissionario che rivestiva la qualifica superiore, ha svolto
nel tempo le funzioni di Capo deposito della Gestione tecnica, ed ha svolto
i compiti propri del neo assunto dipendente inquadrato nel parametro 230.
La Compagnia Pisana Trasporti ha proposto ricorso per cassazione
avverso tale sentenza affidato a tre motivi.

cui al CCNL di categoria del 2000, con decorrenza 1° giugno 1995. La

Resiste il Celli con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2095 cod. civ. in relazione all’art. 414 cod. proc. civ.
ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. deducendo che il ricorso introduttivo non
conterrebbe tutti gli elementi sufficienti ai fini della sua validità non y ,
.,/(

contenendo, in particolare, la descrizione delle mansioni svolte e quelle
contenute nella declaratoria contrattuale, né il contratto invocato; inoltre il
difetto del ricorso introduttivo per carenza degli elementi indicati dall’art.
414 cod. proc. civ. non sarebbe sanabile dalla costituzione del convenuto.
Con il secondo motivo si assume violazione e/o falsa applicazione

all’art. 2697 cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si
lamenta che le prove orali e documentali con le quali la Corte d’appello ha
ritenuto di supplire alle carenze delle deduzioni del ricorso introduttivo,
non sarebbero state sufficienti a provare la fondatezza della domanda stante
la genericità delle espressioni utilizzate e la mancata indicazione delle
mansioni indicate nella declaratoria contrattuale invocata.
Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione su un punto essenziale della controversia, in rapporto al
contenuto delle declaratorie dell’inquadramento di partenza e di quello
richiesto ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., e violazione o falsa applicazione
delle declaratorie dell’inquadramento di partenza e di quello richiesto,
nell’accordo nazionale del 27 novembre 2000 ex art. 360, n. 3 cod. proc.
civ. In particolare si deduce la contraddittorietà della motivazione per
essere stata data maggiore credibilità ad un teste che ha riferito de relato, e
che le mansioni effettivamente svolte del Celli sarebbero conformi al suo
inquadramento secondo la declaratoria contrattuale che sarebbe stata
interpretata in modo non corretto.
Il primo ed il terzo motivo sono infondati in quanto investono un giudizio
riservato al giudice di merito in relazione, il primo, alla completezza e
legittimità dell’atto introduttivo, ed il terzo alla valutazione delle prove.
Giudizi non censurabili in cassazione se adeguatamente motivati.
Il secondo motivo di ricorso è viceversa fondato.

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t‘i

dell’art. 2095 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione

Come è noto e costantemente affermato dalla giurisprudenza sia di merito
che di legittimità, nel procedimento logico – giuridico diretto alla
determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può
prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle
attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e

risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
individuati nella seconda. Nel caso in esame la Corte territoriale ha omesso
l’indicazione ed esposizione delle mansioni svolte dal lavoratore in
questione, e l’indicazione delle norme contrattuali che prevedono
l’inquadramento rivestito e quello invocato, limitandosi ad affermare
apoditticamente che il Celli ha svolto compiti più complessi di quelli propri
della qualifica di appartenenza ed appartenenti a quella propria del
parametro 230, senza indicare quali siano i compiti previsti per tale
inquadramento, e compiendo, conseguentemente, un salto logico nella
suddetta argomentazione trifasica necessaria nella declaratoria di ogni
inquadramento di personale. In altri termini il giudice dell’appello, nella
sua sintetica motivazione, non ha dato conto alcuno della disposizione del
contratto collettivo di declaratoria delle mansioni della qualifica di
appartenenza e di quella concernente la declaratoria delle mansioni
effettivamente espletate in relazione alla qualifica rivendicata
giudizialmente. In tal modo non si travalicano certo i compiti del giudice di
legittimità a cui non compete il giudizio sull’accertamento svolto e sulla
riconducibilità delle mansioni svolte a quelle previste contrattualmente per
la qualifica rivendicata, ma va, a tale riguardo, ribadito che il controllo di
legittimità da parte della Corte di Cassazione non si esaurisce in una
verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la
portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto,
accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa, spettando

dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il

comunque al giudice di legittimità il controllo sulla logicità della
motivazione della decisione del giudice di merito (Cass. 16 agosto 2004, n.
15968).
La sentenza impugnata che, si ripete, ha omesso la puntuale indicazione
delle norme contrattuali che descrivono la qualifica rivendicata e

indicato in dispositivo, che provvederà ad adeguarsi al principio di diritto
sopra esposto provvedendo all’accertamento in fatto delle attività lavorative
in concreto svolte dal lavoratore interessato, all’individuazione delle
qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed al
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
contrattuale individuati nella seconda. Il medesimo giudice del rinvio
provvederà al regolamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli
altri;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2015.

riconosciuta, deve dunque essere cassata con rinvio ad altro giudice

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