Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10218 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24181-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI e EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

e contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3529/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/10/2013, R.G.N. 789/2009.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce ha esposto, con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico goduto proposta da B.L. ed individuazione della retribuzione applicabile, che alla stregua della L. n. 191 del 2009, art. 2 intervenuta in corso di causa, di interpretazione autentica della L. n. 457 del 1972, art. 3 ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza n 257/2011 dalla Corte Costituzionale, occorreva fare riferimento alla media delle retribuzioni previste per i contratti collettivi vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente, anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

La Corte territoriale, dopo aver manifestato di voler accogliere l’appello dell’Inps, nel dispositivo ha rigettato l’appello e compensato le spese.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. B.L. è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Inps denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 156 c.p.c.. per contrasto tra motivazione e dispositivo.

4. Il ricorso deve essere accolto.

Rileva il Collegio che emerge in maniera palese il contrasto tra motivazione e dispositivo.

Risulta infatti che la Corte territoriale, dopo aver affermato che l’appello era fondato alla luce della L. n. 191 del 2009, intervenuta in corso di causa, che all’art. 2, comma 5 interpreta autenticamente la L. n. 457 del 1972, art. 3 e che la norma interpretativa era stata ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza n. 257/20011, ha pronunciato un dispositivo di rigetto dell’appello.

5. Va rilevato che il dispositivo della sentenza nel rito del lavoro è atto a rilevanza esterna ed autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale, con la conseguenza che la contraddittorietà dello stesso non può essere sanata, nè facendo applicazione del principio dell’integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, nè con il procedimento di correzione degli errori materiali e determina pertanto la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, difettando l’atto, considerato nella sua unità, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato (cfr Cass. 3024/2016,n 23463/2015).

6. In accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, affetta da nullità, ed il rinvio della causa al giudice del merito designato in dispositivo, che dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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