Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10218 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 28/04/2010), n.10218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22673-2005 proposto da:

WALTER TOSTO SERBATOI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso l’avvocato D’ANGELO

QUIRINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

BIASE GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANTONIO MERLONI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

DI FRANCIA 197, presso l’avvocato LEMME GIULIANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LIUZZO LAMBERTO, LEMME FABRIZIO

VITTORIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1331/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIULIANO LEMME che ha

chiesto l’interruzione del procedimento o in subordine rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.2.1995, la Antonio Merloni s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Walter Tosto serbatoi s.p.a. per l’accertamento della non brevettabilità del trovato oggetto della domanda di brevetto italiano (OMISSIS), depositata dalla convenuta in data 11.5.1994 con il titolo “Contenitore protettivo a tenuta stagna per la installazione interrata di serbatoi contenenti gas liquefatti sotto pressione” (brevetto poi concesso con il n. (OMISSIS) in data 15.4.1997) nonchè, limitatamente al territorio italiano, della corrispondente domanda di brevetto Europeo n. (OMISSIS), depositata in data 11.5.1994 (brevetto poi concesso in data 3.1.1996 con il n. 624.752, con traduzione italiana dell’1.2.1996), nonchè per l’accertamento negativo della contraffazione del brevetto della convenuta.

Si costituiva la Walter Tosto Serbatoi s.p.a. eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, la litispendenza per connessione con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, a carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice, affermando la piena validità del trovato.

Effettuata CTU brevettuale, la causa era decisa dal tribunale con sentenza n. 7576/98 che, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, accoglieva le domande di parte attrice e dichiarava la nullità dei brevetti in contestazione.

Proposta impugnazione da parte della Walter Tosto Serbatoi s.p.a., la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata in data 3.3.2000, dichiarava la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio con il litisconsorte necessario P.G., risultante autore dell’invenzione, e rimetteva la causa al Tribunale.

Con atto di citazione del 14.9.2000 la Antonio Merloni s.p.a.

provvedeva alla riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Milano.

Si costituiva nel giudizio l’originaria convenuta Walter Tosto Serbatoi s.p.a. che riproponeva le eccezioni e le difese già sollevate nelle precedenti fasi, rilevando altresì che la Commissione Europea dei Brevetti aveva nel frattempo respinto l’opposizione avverso la concessione del brevetto Europeo.

Si costituiva P.G., eccependo, in via preliminare, la nullità dell’atto di riassunzione ad esso notificato nonchè il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla validità delle domande di brevetto, l’incompetenza per territorio del tribunale adito e l’identità della materia del contendere rispetto ad altro giudizio. Affermava, quindi, la validità dei brevetti in contestazione e proponeva in riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la contraffazione del brevetto perpetrata dalla società attrice.

Nel corso del giudizio era effettuata CTU brevettuale.

Con sentenza n. 10863/2003, il Tribunale di Milano definiva il giudizio, e respinte tutte le eccezioni preliminari, ravvisata la carenza di novità intrinseca del trovato, dichiarava la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo, nonchè del brevetto nazionale, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese.

Con atto di citazione in appello notificato il 29 settembre 2003, la Walter Tosto serbatoi s.p.a. impugnava la predetta sentenza, di cui chiedeva la riforma.

L’appellante prospettava la nullità della sentenza per difetto di partecipazione del P.M. ex art. 79, comma 2, L. inv.; riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione, nonchè quella di incompetenza territoriale e di litispendenza; nel merito censurava la decisione del Tribunale, meramente ripropositiva delle conclusioni della c.t.u., là dove aveva ritenuto la nullità del brevetto per difetto di novità intrinseca.

L’appellata chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Si costituiva altresì P.G., che proponeva appello incidentale, richiamando le domande già avanzate dall’appellante principale, nonchè l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione e d’incompetenza territoriale.

Con sentenza 1331/05, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Walter Tosto serbatoi spa sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria e comprendenti anche la domanda di conversione del brevetto in modello di utilità, cui resiste con controricorso la Antonio Merloni spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente assume e che la sentenza avrebbe errato nel ritenere sufficiente, al fini della partecipazione del PM al procedimento, la mera apposizione, da parte dell’Ufficio, del visto di presa visione degli atti, mentre, a detta della ricorrente, sarebbe stata necessaria la notificazione degli atti stessi al PM. Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio. La controversia di nullità, infatti, era stata radicata avanti il Tribunale di Milano sull’assunto della non sufficienza, al fini dell’identificazione della sede della società dell’indicazione della sola città di Pescara sul modulo presentato per il deposito della domanda di brevetto.

Con il terzo motivo sostiene che la Corte avrebbe errato nel disattendere – come già aveva fatto il Tribunale – le eccezioni di litispendenza, connessione e/o continenza rispetto alla causa per concorrenza sleale promossa dalla Water Tosto Serbatoi S.p.A. con citazione notificata il 20 maggio 1995 avanti il Tribunale di Pescara.

Con il quarto motivo, censura la ritenuta mancanza di novità del brevetto, sostenuta nella CTU e posta a base delle decisioni della Corte d’Appello e del Tribunale.

Con il quinto motivo chiede la conversione del brevetto nullo in modello di utilità.

Va anzitutto disattesa la richiesta, depositata in cancelleria, di interruzione del processo per essere stata la Antonio Merloni spa posta in amministrazione straordinaria.

E’ stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte che il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., ivi compresa la sottoposizione a procedura concorsuale di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità. (ex plurimis Cass. 18300/03).

Il primo motivo è infondato.

E’ pacifico che nel caso di specie l’intervento del P.M in giudizio sia obbligatorio ai sensi dell’art. 70 c.p.c..

In riferimento a tale ipotesi, l’art. 71 c.p.c. prescrive che debbano essere comunicati gli atti al PM per consentirgli di intervenire nel processo senza che sia previsto alcun obbligo per la parte di notificare la citazione in giudizio.

In tal senso, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che per l’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all’ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza (Cass. 571/00; Cass. 25722/08; Cass. 21065/06; Cass. 17727/03).

Nel caso di specie è pacifico che gli atti siano stati trasmessi al PM e che questi è anche intervenuto nel giudizio apponendo il visto sugli stessi.

Quanto, poi, alla asserita tardività dell’invio degli atti, del tutto corretta appare la motivazione fornita dalla Corte d’appello secondo cui, una volta che il PM, apponendo il visto sugli stessi, è intervenuto nel giudizio ed ha a, implicitamente rinunciato a sollevare alcuna eccezione in ordine alla tardività dell’invio.

Deve infatti ritenersi che, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario, la costituzione anche se tardiva di quest’ultimo in giudizio senza sollevare eccezioni, perfino se in fase di appello, vale a sanare la mancata o tardiva chiamata in giudizio (Cass. 1156/93; Cass. 5674/97; Cass. 16504/05; Cass. 9781/95).

Venendo all’esame del secondo motivo di ricorso si rileva che l’art. 93, L. inv. impone che in ogni domanda di brevetto il richiedente o il mandatario indichino il domicilio nella Repubblica.

La norma in questione prescrive, inoltre, che il domicilio dichiarato od eletto con la domanda di brevetto per invenzione industriale deve essere annotato nel registro dei brevetti, dopo la concessione della privativa, senza necessità di un’espressa richiesta dello interessato. Tale annotazione produce l’effetto, fino a che non intervenga una nuova dichiarazione od elezione di domicilio, di radicare presso il giudice del luogo indicato la competenza per territorio, in ordine alle domande concernenti l’invenzione, nelle quali sia convenuto colui che richiede il brevetto (citato R.D. n. 1127 del 1939, art. 75, comma 2). Tale principio opera anche nel caso in cui la dichiarazione od elezione di domicilio sia contenuta in una domanda di brevetto proposta a mezzo di mandatario nominato con lettera di incarico (citato R.D. n. 1127 del 1939, art. 94). (Cass. 3238/75, Cass. 3225/74, Cass. 27/78). Da ciò consegue, altresì che, anche dopo l’espletamento del mandato e la cessazione di ogni rapporto fra il titolare del brevetto e il suo mandatario, il domicilio eletto, risultante dal registro dei brevetti, prevale sul domicilio reale, eventualmente diverso, ai fini della competenza per territorio (Cass. 27/78).

Alla luce dei sopracitati principi, in più occasioni affermati da questa Corte, deve concludersi che il domicilio che rileva ai fini della determinazione della competenza è quello contenuto nella domanda di brevetto e successivamente iscritto nel registro.

Tale regola trova applicazione anche nel caso di brevetto Europeo.

Quest’ultimo viene richiesto con domanda da inoltrarsi all’Ufficio Europeo brevetti di Monaco con la designazione dei paesi per cui se ne chiede la validità e, quindi, nel caso che qui interessa, ovviamente l’Italia.

Tuttavia il brevetto Europeo, una volta rilasciato, non è immediatamente efficace nel nostro paese ma richiede una procedura di convalida che comporta il deposito presso UIBM di una traduzione del brevetto rilasciato dall’UEB. A tal fine, il D.P.R. n. 32 del 1979, art. 13, applicabile ratione temporis, prescrive che nella procedura avanti l’UIBM concernente l’efficacia in Italia il brevetto Europeo, “il titolare deve eleggere domicilio in Italia per tutte le comunicazioni e notificazioni del predetto Ufficio. Si applicano le disposizioni del R.D. n. 1127 del 1939, art. 93”.

Discende da ciò l’infondatezza dell’assunto avversario secondo cui nel caso di specie il domicilio doveva ritenersi quello contenuto nella domanda di brevetto Europeo e indicato nel brevetto stesso e nella sua traduzione.

E’ infatti evidente che la previsione del D.P.R. n. 32 del 1979, art. 13 stabilisce, invece, il principio che per la validazione del brevetto Europeo in Italia è necessario che venga presentata apposita domanda, cui vanno allegati l’originale del brevetto Europeo e la sua traduzione nella nostra lingua, e che detta domanda deve contenere l’indicazione del domicilio nel nostro paese ai fini delle comunicazioni e che detta indicazione, ai sensi dell’art. 75, L. inv., vale anche ai fini della individuazione del foro competente per le controversie derivanti dal brevetto in cui il titolare sia convenuto.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha proceduto all’esame della domanda di validazione del brevetto Europeo ed ha correttamente rilevato che la società ricorrente si era nella detta domanda limitata ad indicare di avere sede in Pescara senza indicazione dell’indirizzo sociale e che, pertanto, tale dichiarazione non conteneva alcuna indicazione di domicilio.

Peraltro la Corte d’appello ha rilevato nella domanda veniva fornito il nome del mandatario con l’indicazione del suo domicilio e da ciò del tutto correttamente ha tratto la logica conclusione che il domicilio eletto, ai fini dell’art. 93, L.i. fosse necessariamente quello del mandatario.

Il motivo va in conclusione respinto.

Il terzo motivo è anch’esso infondato.

La società ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la litispendenza, continenza o connessione del presente giudizio con altro pendente innanzi al tribunale di Pescara avente ad oggetto la questione della validità del brevetto come eccezione proposta dalla Merloni alla azione per contraffazione proposta dalla attuale ricorrente.

Sul punto la Corte d’appello ha escluso l’incompetenza del Tribunale di Milano in ragione del fatto che al momento della proposizione della citazione (21.2.95) innanzi al Tribunale predetto pendeva avanti al tribunale di Pescara soltanto un procedimento cautelare (dal 10.12.94), come tale inidoneo a configurare una delle ipotesi di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c..

Tale assunto è del tutto corretto alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che nè la litispendenza nè la continenza di cause possono configurarsi tra un procedimento per l’adozione di provvedimenti cautelari e d’urgenza ed un giudizio ordinario di merito, in quanto l’insuscettibilità dei richiamati provvedimenti d’urgenza di costituire giudicato – essendo essi idonei ad evitare un pregiudizio al richiedente nelle more della decisione sul merito, ovvero ad assicurare “provvisoriamente” gli effetti della decisione sul merito e presentandosi l’introduzione del relativo giudizio solo come successiva ed eventuale – esclude la ragione stessa di una pronuncia di litispendenza o di continenza di cause. (Cass. 26977/07; Cass. sez. un. 7337/96Cass. 822/94; Cass. 3888/98).

In tale contesto risulta privo di ogni rilevanza l’assunto della società ricorrente secondo cui, a seguito della riforma dell’ordinamento processuale, la pendenza del giudizio è determinata dalla notificazione del ricorso cautelare e non anche dalla citazione per il giudizio di merito.

Premesso, infatti, che, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., per la determinazione della competenza si applica la legge vigente al momento della proposizione della domanda, basta osservare che la L. n. 353 del 1990, che ha introdotto il ed procedimento cautelare a rito uniforme, non risulta applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 per effetto dei rinvii operati dalla L. n. 477 del 1992, dal D.L. n. 571 1994 convertito con modificazioni con L. n. 673 del 1994 e dal D.L. n. 432 del 1995 convertito con modificazioni con L. n. 534 del 1995.

La L. n. 353 del 1990, art. 90, per effetto delle citate modificazioni, stabilisce infatti che “ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriori a tale data”.

Nel caso di specie è incontestato che il procedimento cautelare di sequestro è iniziato il 10.12.94 ed il giudizio innanzi al tribunale di Milano è stato introdotto in data 21.2.95 per cui non può, nel caso di specie, trovare applicazione la nuova normativa invocata dalla ricorrente relativa ai procedimenti cautelari a rito uniforme trovando così piena applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza dianzi riportata.

In ordine all’ulteriore doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla competenza territoriale, è appena il caso di dire che anche t’eccepito giudicato, che sarebbe costituito dalla ordinanza collegiale emanata dal Tribunale di Pescara in data 27.4.95 che in sede cautelare si è pronunciata sulla eccezione di incompetenza sollevata dalla Merloni, si rivela insussistente alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che i provvedimenti, come quello in discorso, adottati dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione, anche in sede di reclamo di misure ricadenti sotto la disciplina degli artt. 669 bis e ss. cod. proc. civ., in quanto carenti del requisito della decisorietà, ed insuscettibili, per il loro carattere strumentale, di assumere efficacia di cosa giudicata (cfr., in merito, Cass. Sez. 1 civ., sent. n. 1028 del 2.11.1998), e, inoltre soggiacendo allo stesso regime delle ordinanze che sono diretti ad attuare, non sono passibili di impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza. Questa presuppone, infatti, che la pronuncia sulla competenza con essa contestata sia irretrattabile, ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che l’ha resa; irretrattabilità non prevista per i provvedimenti considerati (cfr., in proposito, ex multis, Cass. n. 588 del 26.1.1996, Cass n. 8178 del 9.9.1996, Cass. ord. N. 250 del 28.3.1997Cass 13562/99Cass 15579/06; Cass 825/07).

Il quarto motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

La prima censura contenuta in detto motivo si basa sull’assunto che, per escludere la novità intrinseca del trovato, la Corte d’appello ha erroneamente tenuto in considerazioni brevetti esteri in violazione dell’art. 16, comma 1, lett. b.

La censura è palesemente infondata.

L’art. 16, L. inv. prevede, infatti, che non possono essere presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva i documenti di cui all’art. 14, comma 3, l.inv., il quale, però, fa riferimento al contenuto di domande di brevetto nazionali, ovvero Europeo o internazionale designanti l’Italia, che abbiano una data di deposito anteriore a quella del brevetto oggetto di controversia.

Nel caso di specie, la Corte d’appello non ha fatto alcun riferimento a domande di brevetto, bensì a brevetti già rilasciati che, pertanto, rientrano ormai nello stato della tecnica che, come è noto, è costituito, ai sensi dell’art. 14, comma 2, l.nv., da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero.

Ne consegue che la censura non coglie l’effettiva ratio decidendi basata per l’appunto su brevetti già rilasciati e non già su domande di brevetto ancora in corso di esame.

La seconda censura contesta la decisione laddove essa ha escluso l’inventività intrinseca del trovato. La stessa è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto che tutte le soluzioni proposte e rivendicate trovassero risposta in antecedenti soluzioni, riferibili a prodotti analoghi, tali da rendere evidente, a persona operante nel settore quale tecnico, la pretesa soluzione applicata.

In particolare, ha ritenuto che “la protezione del serbatoio con formazione di un’intercapedine e il suo mascheramento (in virtù di interramento) sono soluzioni che si riscontrano in numerose antecedenti soluzioni: v. serbatoio Eternella Primagaz e il brevetto (OMISSIS)”.

In secondo luogo, ha rilevato che “l’individuazione della formazione di siffatto spazio tra i due contenitori al fine di consentire il monitoraggio della pressione, ovvero la verifica di fuoriuscita della sostanza contenuta in quello interno è elemento caratterizzante le anteriorità ora ricordate, nonchè il brevetto Europeo (OMISSIS) (attinente a due contenitori coassiali)”.

Per quanto riguarda il problema del minimo ingombro ha ulteriormente osservato che “esso è percepito e risolto esplicitamente dal brevetto francese n. (OMISSIS), attraverso la medesima soluzione costruttiva”.

Anche la facilità di estrazione, come indicata nella descrizione, rivendicazione, ” è risolta secondo quanto già insegnato nel da ultimo citato brevetto (sterro limitato, sbullonamelo del coperchio ed estrazione del serbatoio interno), nonchè nel brevetto USA 3.465.527 (serbatoio interrato verticalmente)”.

Quanto, poi, alla configurazione della parete di sommità che comprende un boccaporto con collare allineato, con estremità assiale appoggiata frontalmente sul serbatoio di gas, con mezzi di tenuta, tra l’estremità del collare e il serbatoio, la Corte d’appello ha osservato che la CTU “ha evidenziato come anche tale soluzione appare ampiamente anticipata nel brevetto francese (OMISSIS) (caratterizzato dalla presenza di boccaporto isolato dall’intercapedine circostante, ancorchè coincidente con il collo del serbatoio interno) e dal prodotto Eternella.

La Corte territoriale ha successivamente rilevato che anche la seconda CTU disposta per valutare le nuove prospettazioni della WTS aveva confermato le conclusioni della prima.

Da ultimo è stata esclusa la sussistenza di una invenzione per combinazione o traslazione poichè, in ogni caso, nel brevetto WTS non si evidenziavano nuovi imprevisti risultati rispetto ai precedenti trovati.

Tale motivazione appare esaustiva e logicamente argomentata. La stessa prende in esame tutte le deduzioni della società ricorrente e risulta basata sulle risultanze di ben due consulenze tecniche.

Premesso che l’accertamento della novità intrinseca ed estrinseca sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 1051/69, Cass. 3706/71), è ben noto il costante orientamento di questa Corte secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, facendole proprie, assolve l’obbligo della motivazione con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese. (Cass. 3519/01; Cass. 6882/02;

Cass. 3191/06; Cass. 7806/98; Cass. 12630/95).

Inoltre, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 8355/07; Cass. 17606/07; Cass. 12080/00).

Nel caso di specie deve dunque concludersi per l’inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente le quali tendono in realtà a proporre una diversa interpretazione degli elementi posti alla base del giudizio, finendo quindi con l’investire il merito della decisione che risulta fondata su una motivazione corretta sotto il profilo logico giuridico.

Venendo all’esame del quinto motivo, anche a volere ritenere applicabile al presente giudizio il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 76, che stabilisce che la domanda di conversione del brevetto in modello di utilità può essere presentata in ogni stato e grado del giudizio, tale norma deve tuttavìa essere interpretata alla luce dei principi vigenti nell’ordinamento processuale.

Occorre ricordare che già nel vigore del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 59, comma 3, che consentiva la conversione del brevetto nullo in distinto brevetto del quale sussistano i requisiti senza specificare se fosse per ciò necessaria una apposita domanda, questa Suprema Corte ha ritenuto che la norma in questione, non deroga al principio della domanda ed alle regole processuali che la riguardano, e, dunque, non autorizza tale conversione senza una richiesta dell’interessato, da avanzarsi nei modi e nei tempi prescritti dal codice di rito. (Cass. 12545/04).

Ciò posto, la norma dell’art. 76, D.Lgs. cit. va interpretata alla luce dei principi processuali applicabili al giudizio di cassazione nel quale, come è noto, non è possibile una valutazione degli elementi di fatto in precedenza non effettuata, perchè non richiesta, dal giudice di merito, poichè detta valutazione esorbita dal giudizio di legittimità. (cfr. Cass. 12627/06; Cass. 17078/02).

In questa sede non è infatti possibile rivalutare le risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito per accertare se sulla base delle stesse il trovato dei ricorrenti sia suscettibile di protezione sotto il profilo del modello di utilità in quanto ciò esorbita dalla funzione che l’ordinamento ha attribuito a questa Corte.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA