Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10218 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12078-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI

ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GIOVANNI FUSARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 274/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.A. convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero della Salute, l’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Locale di Cosenza, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per essere stata contagiata da virus dell’epatite, in conseguenza di una trasfusioni effettuate con sangue infetto;

– il Tribunale ha ordinato la chiamata in causa della Gestione Stralcio della disciolta ASL n. (OMISSIS) di Cosenza;

– la Corte d’appello di Catanzaro, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero, dichiarando il diritto al risarcimento prescritto e facendo decorrere la prescrizione dalla presentazione della domanda amministrativa di concessione dei benefici previsti dalla L. 25 febbraio 1991, n. 210;

– nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale, “nella qualità di gestione liquidatoria”, ritenuta dalla Corte d’appello successore nelle obbligazioni della disciolta ASL, la domanda è stata rigettata per difetto di prova.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la sentenza d’appello è stata impugnata da C.A., con ricorso fondato su due motivi;

– col primo motivo la ricorrente deduce che la statuizione nei confronti del ministero sarebbe erronea perchè:

(a) il “limite formale” della prescrizione sarebbe stato superato dal D.L. n. 90 del 2014, in tema di transazione con gli emotrasfusi;

(b) poichè del fatto doveva rispondere anche la ASL a titolo contrattuale, il termine prescrizionale decennale del debito della ASL “si estendeva), al ministero;

(c) in ogni caso il ministero risponde per “contatto sociale”, e quindi il suo debito è soggetto al termine di prescrizione decennale;

– tutte e tre le suddette allegazioni sono manifestamente infondate, posto che:

(a1) il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) non ha in alcun modo inciso sui termini di prescrizione dei diritti al risarcimento del danno, nè sulla loro decorrenza;

(b1) nel caso in cui più persone concausino, con condotte per titoli diversi, un danno unitario, ciascuna ne risponde per il titolo che le proprio, e non si verifica alcuna unificazione dei rispettivi termini di prescrizione (così già Sez. 2, Sentenza n. 4278 del 17/11/1976, in motivazione);

(c1) il Ministero della Salute, nel caso di danni da emotrasfusione con sangue infetto, risponde unicamente a titolo extracontrattuale, come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa corte ormai dieci anni fa (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008);

– col secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere la responsabilità della USL di Cosenza (e, per essa, del suo successore ASP-Gestione liquidatoria), sul presupposto che non vi fosse prova che le trasfusioni furono eseguite presso la USL;

– deduce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di esaminare il documento n. 2 del fascicolo attoreo, trascritto nel ricorso, ovvero una dichiarazione rilasciata nel 2002 dall’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS), nella quale si afferma che l’odierna ricorrente venne trasfusa presso l’ospedale civile di Cosenza sin dal 1979;

– il suddetto motivo è fondato sotto il profilo dell’omesso esame d’un fatto decisivo, intendendosi per “fatto” ovviamente non il documento, ma la circostanza che l’attrice venne sottoposta a trasfusione presso l’ospedale di (OMISSIS);

– la sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente a questo aspetto, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, la quale dovrà tornare a valutare la sola domanda proposta dall’odierna ricorrente contro l’Azienda Ospedaliera ed i suoi successori ex lege, ovviamente previa valutazione di attendibilità e/o fidefacienza della suddetta dichiarazione, rilasciata 22 anni dopo i fatti;

– le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) rigetta il primo motivo ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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