Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10218 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10218 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 8750-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. p0078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2015
396

ANTONIETTA

CORETTI,

LELIO

MARITATO,

ITALO

PIERDOMINICI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

UNIONE SINDACALE REGIONALE – CISL DI ROMA E DEL LAZIO

Data pubblicazione: 19/05/2015

C.F. 97148110584, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO
CASSANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 302/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 30/06/2008 r.g.n. 9253/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato D’ALOISIO per delega verbale MARITATO
LELIO;
udito l’Avvocato UMBERTO CASSANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

R. Gen. N.8750/2009
Udienza 27/1/2025

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 302 del 2008 la Corte d’appello di Roma, andando di

..

contrario avviso rispetto al Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità della
cartella esattoriale notificata in data 23/11/2005 all’ Unione Sindacale Regionale
CISL di Roma e del Lazio, avente ad oggetto l’importo di € 24.665,36 a titolo di

2002.
La Corte d’appello riteneva in primo luogo che la proposta opposizione fosse
tempestiva in quanto proposta nel termine di 40 giorni previsto dall’articolo 24 del D.
lgs. n. 46 del 1999, considerato che la contestazione avente ad oggetto la mancata
specificazione del tasso percentuale applicato al fine di calcolare le somme
aggiuntive richieste non atteneva ad un vizio formale della cartella, ma al merito del
diritto controverso. Riteneva poi che l’Inps non avesse assolto l’onere di allegare e
provare i presupposti del credito, considerato che la cartella esattoriale non chiariva il
motivo di applicazione del regime sanzionatorio previsto alla L. n. 662/1996, né
indicava il tasso applicato e la sorte capitale, elementi necessari al fine di individuare
la materia del contendere e consentire alla controparte l’esercizio effettivo del diritto
di difesa.
Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a tre motivi;
ha resistito con controricorso l’ Unione Sindacale Regionale CISL di Roma e del
Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A sostegno del primo motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione degli
articoli 29 comma 2 e 46 del D.Igs. n. 46 del 1999 per avere la Corte d’appello
qualificato l’ opposizione quale opposizione al ruolo nel merito anziché opposizione
agli atti esecutivi e non averne pertanto dichiarato la tardività.
Fa presente che l’opponente si era limitato a contestare ed eccepire la mancata
specificazione in cartella del tasso percentuale applicato dall’ente impositore al fine
di calcolare le somme aggiuntive e non aveva contestato nel quantum l’ammontare
della somma iscritta a ruolo a titolo di somme aggiuntive.
1.1. Il motivo non è fondato.
,

Paola Ghinoy,

estensore

3

sanzioni per il ritardato pagamento di contributi INPS afferenti il mese di settembre

R. Gen. N.8750/2009
Udienza 27/1/2015

L’ interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto
integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sicché in
sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione
che sorregge sul punto la decisione impugnata (così Cass. n. 7932 del 2012). Nel
caso, la Corte ha qualificato l’opposizione come opposizione di merito, valutandone

mancata indicazione del tasso percentuale determinerebbe la mancata allegazione dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa. L’ Inps peraltro non indica quali aspetti
sarebbero stati ignorati o travisati dalla Corte nella sua valutazione, solo sollecitando
una diversa lettura degli stessi elementi, attività che è preclusa in questa sede di
legittimità.
2. Come secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 1219 c.c., degli
articoli 13,14, 16 e 18 della L.n. 689 del 1681, dell’art. 2697 c.c., per aver errato la
Corte d’appello – ritenendo applicabile all’inadempimento dell’obbligazione
contributiva, di natura civilistica, la normativa di cui alla L.n. 689 del 1981 – nel
ritenere che nel giudizio di opposizione l’ente impositore dovesse provare l’entità del
credito iscritto a ruolo, pur in assenza di contestazione di parte opponente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte, coerentemente con l’operata qualificazione della domanda, ha
ritenuto che l’opposizione così come formulata integrasse una contestazione della
quantificazione delle sanzioni operata dall’Inps nella cartella e quindi che l’onere di
dimostrare la fondatezza della pretesa incombesse sull’ente previdenziale. Il motivo
così come formulato non è pertanto conferente alla ratio decidendi della Corte, che
non ha applicato la L.n. 689 del 1981, ma ha solo ritenuto che fosse stata formulata la
contestazione dell’ammontare delle sanzioni richieste.
3. Come terzo motivo l’Inps lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe
incorsa la Corte d’appello laddove ha addebitato all’istituto di non avere specificato e
dimostrato il regime sanzionatorio applicato, senza considerare che esso poteva
essere determinato sulla base di un calcolo matematico e che l’importo richiesto ai
sensi della legge 388/2000 sarebbe stato maggiormente oneroso per il datore di
lavoro rispetto a quello richiesto con la legge 662/1996 indicata in cartella.
Paola Ghinoy, estensore
4

Pe,

il complessivo contenuto, con motivazione adeguata e pertinente, sostenendo che la

R. Gen. N.8750/2009
Udienza 27/1/2015

3. Il motivo è fondato.
L’avere ritenuto errato il richiamo effettuato dall’Inps alla disciplina
sanzionatoria non esonerava la Corte dall’esaminare la fondatezza o meno della
pretesa azionata, considerato che secondo il condiviso orientamento della
giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012, Cass. n. 11839

dell’opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima
l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve
esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale,
valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo.
3.1. L’ obbligo del datore di lavoro di pagare all’ INPS una somma aggiuntiva
in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce
peraltro una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardato pagamento
dei contributi e trova in essi la sua fonte (Cass. n. 18148 del 10/08/2006).
Nel caso, il periodo di riferimento e l’ammontare della somma capitale pagata
in ritardo risultavano dai modelli DM 10 presentati dall’opponente, come riferito
anche in questa sede, né era in discussione che il ritardo riguardasse contributi il cui
ammontare era rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Derivando
quindi la quantificazione delle sanzioni, sulla base dei presupposti così come
risultanti in causa, direttamente dalla legge, la Corte avrebbe potuto e dovuto
procedere al riscontro di correttezza degli importi richiesti, derivanti da meri calcoli
matematici.
4. Segue all’ accoglimento del terzo motivo di ricorso la cassazione della
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio per nuovo esame ed
anche per le spese alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2015
Il Co gliere estensore

Il Presidente

del 2014), in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice

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