Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10218 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato COLLETTI PIETRO, con studio in 31100 TREVISO, Via dei

Dall’Oro, 24, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

CATTOLICA ASSIC SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1083/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione IV Civile, emessa il 26/01/2005, depositata il 17/06/2005;

R.G.N. 132/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato GIZZI FABRIZIO (per delega Avvocato COLLETTI

PIETRO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per rigetto ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- P.A.M. chiese al Tribunale di Treviso il risarcimento dei danni che assumeva di avere sofferto in conseguenza della rovina del cancello posto a chiusura del passo carraio di ingresso all’edificio della Scuola Materna (OMISSIS) e citò in giudizio l’istituto scolastico, qual custode, e M.L., quale autore del guasto al cancello provocato dal camion condotto dallo stesso M.. Nel corso del giudizio dì primo grado intervenne la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l., quale successore a titolo particolare nel credito della P., sul presupposto di averle corrisposto la somma di L. 100.000.000, ottenendone la cessione delle ragioni di credito vantate nei confronti dei convenuti.

2.- Il Tribunale di Treviso dichiarò cessata la materia del contendere tra la P. e la Scuola Materna (OMISSIS) e rigettò la domanda proposta dall’attrice, e per essa dalla società assicuratrice, nei confronti di M.L..

3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Treviso propose appello la Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l.; il M. si costituì, resistendo al gravame, e propose appello incidentale.

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, ha condannato M.L. al pagamento in favore della Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l. della somma di Euro 51.645,68, oltre accessori; ha rigettato l’appello incidentale; ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi, ponendo la residua metà a carico del M., che ha condannato anche al pagamento per intero delle spese di CTU. 4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione M.L., a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria. Non si difende l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione sulle risultanze probatorie concernenti la dinamica del sinistro, in particolare le modalità di apertura del cancello da parte dell’attrice P., nonchè concernenti i fatti accaduti fra l’urto tra il camion condotto dal M., che fece rovinare al suolo il cancello la sera prima dell’incidente per cui è causa, ed il verificarsi di questo; in particolare, secondo il ricorrente, non sarebbero state considerate le risultanze istruttorie concernenti la forzatura del cancello ad opera di tale Le., sentita anche come testimone.

1.2.- Il motivo è infondato.

Proprio le risultanze probatorie che il ricorrente sostiene essere state trascurate da parte della Corte d’Appello sono state invece valutate dal giudice del merito al fine, per un verso, di escludere che il comportamento della Le. (che aveva richiuso il cancello, dopo che questo era stato urtato dal M. e dal M. medesimo riposizionato nei cardini, ma lasciato aperto) possa aver costituito un fatto sopravvenuto idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del convenuto appellato ed il sinistro; per altro verso, per valutare ed affermare che tale condotta aveva “dato innesco alla sequenza causale conclusasi con l’evento di danno oggetto di causa”. La sentenza motiva ampiamente sia in punto di ricostruzione della condotta dal M. e delle conseguenze dell’urto provocato al cancello, giudicate talmente gravi da far concludere per il suo danneggiamento – senza che fosse necessaria la prova, invocata dal ricorrente, dell’effettiva rottura dei cardini; sia in punto di irrilevanza della chiusura del cancello da parte della Le. evidenziando, per un verso la compatibilità di questa con una condizione di “effimero equilibrio” del cancello sui cardini, per altro verso – ciò, che in ricorso non è riportato – che “l’operazione compiuta fosse soltanto una e per di più con movimento orientato in senso inverso a quello nel corso del quale si verificò la rovina”.

Non vi è parte alcuna della motivazione della sentenza di secondo grado che possa essere giudicata illogica o contraddittoria, risultando coerente la valutazione in fatto che il giudice d’appello ha dato delle stesse risultanze istruttorie delle quali il ricorrente pretenderebbe sostanzialmente un nuovo esame; esame che, attenendo alla ricostruzione del fatto, è evidentemente precluso a questa Corte. Giova richiamare il principio per il quale “non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza alle aspettative della parte della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante in quanto tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5″(così Cass. 1 marzo 2001, n. 2948, nonchè Cass. 24 luglio 2001, n.l0052).

2.- Col secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 2051 c.c., per non avere la Corte d’Appello considerato la responsabilità dell’istituto scolastico proprietario del cancello, che, quale custode ex art. 2051 cod. civ., aveva l’obbligo di vigilare e mantenere sotto controllo la cosa, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi, e quindi, secondo il ricorrente, dovrebbe rispondere ai sensi della norma richiamata, non avendo fornito la prova positiva del fortuito.

Aggiunge il ricorrente che “il comportamento colposo della teste Le., direttrice della Scuola Materna, la quale omise di avvertire e/o di segnalare le anomalie riscontrate nella chiusura del cancello tanto da averlo dovuto forzare, si pone ex art. 2043 c.c. come causa diretta ed immediata dell’evento lesivo subito dalla sig.ra P.M.A.”.

2.1.- Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 2051 cod. civ. poichè non ha affatto escluso la responsabilità dell’istituto scolastico, quale custode, malgrado fosse rimasta ignota la causa dell’evento dannoso, ma ha ritenuto provata positivamente tale causa, riconducendo la stessa al fatto del M.. Pertanto, superata come sopra la censura concernente il vizio di motivazione, non sussiste la violazione di legge poichè è stato individuato un fattore causale esterno ed estraneo alla cosa in custodia idoneo a far venir meno la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass. 22 giugno 2007, n. 14609, 10 ottobre 2008, n. 2529).

Analogamente, la Corte d’Appello ha escluso che la condotta della Le. avesse, a sua volta, interrotto il nesso causale tra il fatto imputabile al M. e l’evento. Tale esclusione rileva, in primo luogo, dal. punto di vista della causalità materiale poichè -come detto sopra- la chiusura, sia pure forzata, del cancello da parte della testimone è stata reputata inidonea, da sola, a provocare la rovina del cancello; vale a dire che, secondo la Corte d’Appello (che sul punto ha reso motivazione adeguata), la condotta concretamente tenuta dalla Le. si è inserita nella catena causale originata dal fatto del M., senza in alcun modo modificarne l’evoluzione nè aggravarne le conseguenze.

In secondo luogo, detta esclusione rileva anche dal punto di vista della causalità c.d. omissiva poichè contrariamente a quanto sostenuto nella parte finale del secondo motivo di ricorso – nessun obbligo giuridico, specifico o generico, di intervento positivo è riscontrabile in capo alla Le., nè il ricorrente ha indicato quale sarebbe la fonte di tale obbligo, essendosi limitato a richiamare la norma dell’art. 2043 cod. civ.. Questa, tuttavia, considerata unitamente all’art. 40 cod. pen., presuppone la verifica, prima ancora dell’idoneità causale, dell’esistenza in capo al soggetto, del quale si assume la responsabilità, di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti asseritamente idonei ad evitare il danno.

Il motivo va perciò rigettato sotto entrambi i profili proposti dal ricorrente.

3.- Col terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 cod. proc. civ. e dell’art. 1916 cod. civ., deducendo che la Corte d’Appello non avrebbe esaminato la sua doglianza relativa al tenore della quietanza rilasciata dalla P. alla Società Cattolica di Assicurazioni, da cui si desumerebbe che l’attrice originaria non avrebbe ceduto il proprio credito alla società assicuratrice, poichè avrebbe rinunciato alla prosecuzione dell’azione penale e/o civile “nei confronti di chicchessia” e quindi non avrebbe potuto trasferire un diritto di credito estinto dalla società assicuratrice; d’altronde, quest’ultima, avendo pagato, si sarebbe potuta surrogare nei diritti del proprio assicurato per esercitare azione di rivalsa, ma, nel caso di specie, non si era avvalsa di tale istituto, bensì di quello della cessione del credito.

3.1.- Il motivo è inammissibile. Come rileva lo stesso ricorrente, la Corte d’Appello ha motivato in merito al rigetto dell’eccezione di inefficacia della cessione “in relazione alla mancata accettazione o notificazione della stessa prima dell’intervento in causa della cessionaria”, argomentando in base al disposto dell’art. 1264 cod. civ. Il ricorrente non censura tale ratio decidendi, ma sostiene che l’eccezione -che sarebbe stata oggetto di appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della stessa da parte del giudice di primo grado- sarebbe stata da lui proposta ponendo le ragioni giuridiche di cui sopra, diverse dal richiamo all’art. 1264 cod. civ..

Orbene, proprio in ragione del fatto che la sentenza non prende affatto in considerazione tali ragioni, era onere del ricorrente medesimo, non solo allegare di avere (ri)sollevato in grado d’appello l’eccezione, rigettata dal giudice di primo grado, ma anche riportare in ricorso i motivi dell’appello incidentale, al fine di consentire a questa Corte di controllare la veridicità dell’assunto, prima dì esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 ed altre); in mancanza, l’eccezione in parola è da reputarsi non riproposta in grado d’appello e quindi oggetto di questione inammissibile dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. 22 luglio 2005 n. 15422).

4.- Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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