Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10217 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10217 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 25813/08 proposto da:

Pasquale LA ROCCA;
Maria Luisa BARCELLA;
Letteria Liliana Anna LA ROCCA;
Francesca Agata LA ROCCA;
Giuliana LA ROCCA;
Affilio LA ROCCA
parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Rosario Spampinato, giusta procura a margine
del ricorso; domiciliate ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

ricorrenti

contro

Michele LA ROCCA ( c.f. LRC MHL 53R01 C351A)

rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Chiavetta, giusta procura a margine del
controricorso; domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-controricorrente

/4~.4.<44 K ■ I; 3(f3 Data pubblicazione: 30/04/2013 Avverso la sentenza n. 548/08 della Corte di Appello di Catania; pubblicata il 22/04/08 e notificata il 24/06/08 Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini; raccoglimento del ricorso ; Udito l'avv. Vincenzo Astuto, per delega dell'avv. Francesco Chiavetta, per la parte controricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 30 maggio 1999 venne a morte Lorenza La Rocca, lasciando i propri beni a Michele La Rocca, giusta testamento pubblico del 26 gennaio 1998, così revocando precedenti disposizioni di ultima volontà, rese nella medesima forma il 19 settembre 1991 con le quali aveva nominato eredi i nipoti ex fratre Pasquale ed Attilio La Rocca e legatarie le figlie e la moglie del primo : Francesca, Letteria Liliana Anna, Giuliana La Rocca e Maria Barcella: dette parti, con citazione notificata il 6 agosto 1999 innanzi al Tribunale di Catania, impugnarono il testamento da ultimo redatto chiedendone l'annullamento per l'incapacità naturale in cui avrebbe versato la congiunta al momento delle disposizioni di ultima volontà, dimostrata dal fatto che la commissione sanitaria presso la locale USL, nella seduta del 18 agosto 1997, aveva riconosciuto nella testatrice l'esistenza di una invalidità civile totale per demenza senile, accompagnata da ipoacusia e debolezza di vista; sottolinearono la circostanza di non aver più avuti contatti con la zia — che in precedenza era sempre stata accudita dagli esponenti- in quanto il convenuto l'aveva trasferita, dopo un ricovero, nella propria abitazione Michele La Rocca si costituì contrastando la domanda; l'adito Tribunale respinse le richieste delle parti attrici con sentenza n. 645/2003; la Corte di Appello di Catania 2 Udito l'avv. Rosario Spampinato, per le parti ricorrenti, che ha insistito per confermò tale decisione con pronunzia dell'aprile 2008 rilevando che, a seguito di consulenza tecnica di ufficio, era rimasta smentita la diagnosi di demenza senile stilata dalla commissione sanitaria in quanto di tale patologia non sarebbero stati dimostrate le conseguenti alterazioni cognitive rilevanti, vale a dire l'afasia e l'agnosia, ma solo il commissione medica non avendo, le parti appellanti, neppure dimostrato che al momento della manifestazione delle volontà testamentarie la testatrice fosse priva della capacità naturale di intendere e di volere. Per la cassazione di tale decisione i La Rocca/Barcella hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo; ha resistito Michele La Rocca con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I — Le parti ricorrenti denunziano: a - la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della Corte del merito assumendo che alla base della decisione sarebbe stata posta una consulenza tecnica di ufficio che, senza alcuna valida giustificazione, sarebbe pervenuta a disattendere le conclusioni della commissione medica della AUSL n.3 di Catania in merito alle condizioni della defunta ; b — l'erroneità di non acquisire gli atti di tale commissione ; c — la irrilevanza delle testimonianze , chiaramente false, in merito alle residue capacità ; d — la inattendibilità soprattutto del teste avv Di Mauro che non sarebbe stato "indifferente" per essere collega di studio del difensore del contro ricorrente in un giudizio contro Francesca La Rocca, sempre per questioni relative alla successione di Lorenza La Rocca II — Il motivo non è idoneo a confermare l'esistenza dei denunziati vizi di motivazione in quanto non emerge, dalla sua lettura, ove il ragionamento del primo giudice fosse esposto in modo talmente carente da non consentire di ripercorrerne l' iter logico né tampoco ove lo stesso si fosse posto in contrasto con le proprie premesse; sotto diverso ma concorrente profilo la censura è inammissibile in quanto si limita a sindacare i risultati della delibazione , da parte del giudice di secondo grado, delle emergenze 3 deficit mnemonico; ritenne pertanto superfluo acquisire gli atti dell'accertamento della istruttorie, in presenza di una coerente giustificazione delle scelte operate dal giudice del gravame; il richiamo all'art. 213 cpc — al fine di, sostanzialmente, dedurre una violazione della norma- è inammissibile perché la Corte del merito ha motivato la ragione della sua scelta — fondata sulla irrilevanza delle stessa, attesa la mancata dimostrazione della del testamento- e le parti ricorrenti, nel richiedere l'ordine di esibizione, hanno sostanzialmente ammesso il carattere esplorativo dell'istanza , solo presupponendo che da quegli accertamenti ( ai quali assumono di non aver avuto accesso) si sarebbero potuti trarre elementi valutativi a confutazione delle ragionate conclusioni del consulente tecnico di ufficio. III - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 20 marzo 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione. permanenza della supposta deficienza cognitiva e volitiva al momento della redazione

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