Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10217 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 28/04/2010), n.10217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24987-2004 proposto da:

T.R. (c.f. (OMISSIS)), T.L., T.

M.A., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHIELAN PRIMO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO;

– intimato –

sul ricorso 28208-2004 proposto da:

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso l’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ZANCHETTIN MAURIZIO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.R., T.L., T.M.A., S.

R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1361/2003 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PRIMO MICHIELAN che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GUIDO MELONI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il parziale

accoglimento del primo motivo del ricorso principale e rimessione al

merito del resto; per il rigetto del primo motivo, assorbito il

secondo motivo del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R., L. e T.M.A. nonchè S.R., comproprietarie di alcuni immobili siti in (OMISSIS), censiti al fg. (OMISSIS), mappali nn. (OMISSIS), le prime tre anche dei mappali nn. 138 e 178, premesso che dette aree, ricomprese in un Piano per gli Insediamenti Produttivi, erano state occupate con decreto sindacale 2/3/98 e che la Commissione Provinciale competente aveva, con provvedimento 10/6/99, determinato l’indennità di esproprio, accettata da esse opponenti con raccomandata 29/6/99 e, ciò malgrado, in data 25/6/99 era stato emanato il decreto di esproprio, adivano la Corte d’appello di Venezia per sentir accertare, in conseguenza della predetta accettazione, l’avvenuta cessione bonaria dei beni e, per 1 ‘ effetto, dichiarare il decreto di esproprio privo di causa o emanato in carenza di potere, con pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione alla determinazione di stima come da esse attrici (col medesimo atto) proposta; nel merito domandavano la determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione provvisoria con riferimento alla natura edificabile dei terreni. Il Comune convenuto deduceva di aver più volte sollecitato le espropriande ad addivenire alla cessione volontaria dei beni, invito accolto, peraltro condizionatamente, dalle sole L. ed T.A., senza dunque l’indispensabile consenso delle restanti comproprietarie, consenso, invece, manifestato da tutte solo dopo la pronuncia del decreto di esproprio.

Assumeva che, in ogni caso, l’assenso dato alla stima definitiva rendeva improcedibile, per acquiescenza, l’opposizione. Negava nel merito, che i fondi avessero un valore venale superiore a quello stabilito dalla Commissione e che l’accettazione, tardiva, consentisse, in difetto di cessione volontaria del bene, di evitare la decurtazione del 40%. La Corte d’appello determinava in Euro 119.739, 51 l’indennità di esproprio spettante a T.L., T.M.A., T.R. e S.R. per i mappali (OMISSIS) ed in Euro 68.018, 90 l’indennità di esproprio spettante a T.L., T.M.A. e T.R. per i mappali nn. (OMISSIS), importi entrambi maggiorati di interessi legali dal 25/6/99 al deposito; determinava nella misura degli interessi di legge sui medesimi importi, a far data dal 2.3.98 e sino alla emanazione del decreto di esproprio, la indennità di occupazione provvisoria, con gli interessi legali sulla somma così determinata da tale ultima data al deposito; respingeva ogni altra domanda.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione T.L., T.M.A., T.R. e S.R. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il Comune di Farra di Soligo che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte veneziana abbia rigettato la loro domanda pregiudiziale di accertamento del perfezionamento della cessione volontaria, anche in relazione al mappale n. (OMISSIS), non ricompreso nel decreto di esproprio del 25.06.1999, e quindi la stessa domanda di liquidazione della relativa indennità d’occupazione, esigendo quest’ultima, quale requisito di ammissibilità, l’avvenuta conclusione del procedimento espropriativo. Assumono a tale proposito le ricorrenti che, in relazione al mappale n. (OMISSIS), la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la mancata emanazione del decreto di esproprio, di per sè ostativa all’ammissibilità della domanda di liquidazione dell’indennità predetta, senza considerare la circostanza che la procedura espropriativa si sarebbe perfezionata con l’asserita conclusione della cessione volontaria del bene in parola, con conseguente diritto delle ricorrenti all’indennità di esproprio accettata e alla indennità di occupazione temporanea.

Con il secondo motivo, le ricorrenti contestano l’applicazione, da parte della Corte d’Appello, della decurtazione del 40%, prevista dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, all’indennità di esproprio liquidata in sentenza, lamentando, da un lato, la omessa valutazione della concreta vicenda amministrativa, dalla controparte strumentalmente diretta a conseguire il precitato abbattimento indennitario e, dall’altro, la violazione della Convenzione Europea del Diritti dell’Uomo.

Con il terzo motivo, si dolgono del computo tra gli oneri di urbanizzazione anche delle spese necessarie alla realizzazione della strada di collegamento dell’intero PIP, ciò a detrimento dell’indennizzo di esproprio e in contrasto con la CTU. Con l’ultimo motivo le ricorrenti contestano l’esattezza degli importi relativi ai costi delle opere di urbanizzazione, ricavati dal CTU dal certificato emesso del Comune di Farra di Soligo in data 28.09.2000 Sostengono le ricorrenti che, in base ad una normativa entrata in vigore successivamente al rilascio del predetto certificato, l’IVA non avrebbe dovuto essere computata nel costo complessivo di tali opere. Il Comune di Soligo con i due motivi di ricorso incidentale condizionato si duole, con il primo, del mancato esame della eccezione di inammissibilità dell’opposizione alla stima per intervenuta acquiescenza e, con il secondo, della mancata applicazione della decurtazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, ai fini della concreta liquidazione della indennità di esproprio.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

II primo motivo del ricorso principale è inammissibile laddove sostiene la intervenuta cessione volontaria del mappale (OMISSIS).

Invero, la sentenza sul punto rileva che per il mappale in questione “sembrerebbe intervenuta la cessione volontaria”, ma non da poi alcun seguito a questa dubitativa asserzione, lasciando implicitamente intendere che la stessa veniva di fatto disattesa. Le ricorrenti avrebbero dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, riportare testualmente tutta la documentazione afferente la pretesa accettazione dell’indennità (circostanza negata dal comune resistente), al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di verificare l’effettivo fondamento della doglianza.

Il motivo appare invece fondato sotto l’ulteriore profilo della mancata liquidazione dell’indennità di occupazione.

La Corte d’appello, ha infatti ritenuto che, non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento espropriativo non poteva procedersi alla liquidazione dell’indennità di occupazione.

Tale assunto è erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 4, così come modificato dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall’art. 16, dell’indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall’occupazione del bene che ne è oggetto – l’unica condizione per l’immediata esperibilità dell’azione di determinazione dell’indennità di occupazione, è costituita dalla pronuncia del decreto di occupazione temporanea d’urgenza, in seguito al quale, dunque, l’espropriato è autorizzato a chiedere, alla scadenza di ciascuna annualità maturata, l’indennizzo ad essa relativo, a prescindere dall’esito del procedimento ablativo e dalle modalità della sua conclusione. (Cass 1604/09; Cass 24069/04).

La Corte d’appello non poteva pertanto negare la liquidazione dell’indennità di occupazione per il mappale in questione. Venendo all’esame del secondo motivo di ricorso, si osserva che la censura in ordine alla avvenuta decurtazione del 40% dell’indennità di esproprio fa sì che l’intera questione relativa alla determinazione della predetta indennità sia ancora pendente, non essendo sul punto intervenuto alcun giudicato.

A tale proposito deve, pertanto, affermarsi che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis (convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359), per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1 – introdotto dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 -, determina la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talchè, ove sia ancora in discussione nei giudizi pendenti la congruità dell’attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l’anteriorità dell’espropriazione rispetto all’introduzione del parametro costituzionale per contrasto con il quale la disposizione legislativa è stata espunta dall’ordinamento (Cass. 26275/07).

Caduto il criterio d’indennizzo stabilito dall’art. 5 bis, nelle vicende espropriative (come quella di specie) anteriori al 30 giugno 2003 torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene.

Detto criterio era previsto dalla Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, sino all’introduzione, nel 1992, della norma dichiarata costituzionalmente illegittima. (Cass. 26275/07; Cass. 28431/08).

Resta solo da aggiungere, per completezza, che alla fattispecie in esame, non può applicarsi la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a) che, avendo introdotto modifiche al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57, D.P.R. cit., ed è quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, mentre la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi. (Cass. sez. un. 5265/08; Cass. 11480/08; Cass. 28431/08).

E’ appena il caso di ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 348/07 ha dichiarato l’incostituzionalitità del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito con L. n. 359 del 1992, nei quali è anche inclusa la previsione della decurtazione del 40% che deve pertanto ritenersi anch’essa caducata.

Da ciò consegue l’accoglimento del secondo motivo, dovendo la Corte d’appello, in sede di rinvio rideterminare l’indennità di esproprio alla luce dei criteri dianzi evidenziati.

Il terzo motivo è fondato.

Risulta invero dalla sentenza impugnata che la determinazione del valore dei beni espropriati è stato effettuato con il metodo sintetico comparativo, il che fa escludere la possibilità di detrarre gli oneri di urbanizzazione dalla indennità di esproprio.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che le questioni circa l’adozione, a fini indennitari, di determinati indici di fabbricabilità, dello scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche, della detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo edificato, si pongono esclusivamente in sede di applicazione di metodi analitico – ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasformazione del suolo, non anche qualora la valutazione sia condotta con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato, giacchè il prezzo che si forma nell’incontro di domanda e offerta tiene evidentemente conto degli oneri connessi allo sfruttamento del suolo. (Cass. 12771/07; Cass. 3766/06 Cass. 13598/06).

Il quarto motivo è inammissibile.

Non risulta infatti dalla sentenza impugnata che le ricorrenti abbiano nel corso del giudizio di merito posto alcuna questione circa la detrazione dell’IVA. Il motivo deve pertanto ritenersi nuovo e, come tale, non suscettibile di scrutinio in questa sede di legittimità, non avendo le ricorrenti neppure dedotto, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, se, ed eventualmente in quale degli scritti difensivi, nella fase di merito era stata dedotta la questione in esame.

Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Il comune di Farra di Soligo afferma di avere riproposto in sede di conclusioni l’eccezione della intervenuta acquiescenza delle ricorrenti alla determinazione dell’indennità di stima, ma omette di riportare nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, il testo delle precisate conclusioni. Ciò era tanto più necessario in considerazione del fatto che nelle conclusioni del comune ricorrente incidentale riportate nella epigrafe della impugnata sentenza, non risulta essere riportata l’eccezione di acquiescenza.

II secondo motivo è infondato.

Assume il Comune di Farra di Soligo che il criterio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, che prevede un correttivo nella determinazione dell’indennità di esproprio qualora il valore dichiarato dall’espropriato ai fini ICI sia superiore o inferiore a quello accertato, debba essere applicato autonomamente dal giudice a prescindere dalla richiesta di parte. Tale assunto è erroneo alla luce della prevalente giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la disposizione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16 non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, nè ad integrarne i criteri di determinazione, ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo o maggiorativo di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall’espropriato ai fini dell’ICI risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato. Il diritto alla riduzione o alla maggiorazione ha, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione, carattere dispositivo e, pertanto, l’interessato ha l’onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., di provare ed allegare i fatti che ne sono a fondamento, senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere-dovere officioso del giudice. (Cass. 29768/08;

Cass. 24509/06; Cass. 10682/06; cass. 126/05).

In conclusione dunque il ricorso principale va accolto per quanto di ragione in relazione al primo, al secondo ed al terzo motivo, rigettato il quarto, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolto con rinvio anche per le spese alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il quarto motivo del ricorso principale, accoglie nei termini di cui in motivazione il primo, il secondo ed il terzo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

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