Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10217 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12063-2015 proposto da:

GIOMI S.P.A., – IOMI ” F.F.”, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENZO PAOLINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente

domiciliata in ROMA, V. VALLA LORENZO 2, presso lo studio

dell’avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE STRANGIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 377/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la società GIOMI s.p.a. – IOMI ” F.F.” ha impugnato per cassazione la sentenza 30 ottobre 2014 n. 377 della Corte d’appello di Reggio Calabria;

– tale sentenza aveva rigettato l’appello proposto dalla suddetta GIOMI s.p.a. avverso la sentenza 25 ottobre 2013 n. 1822;

– con l’unico motivo di ricorso, la società GIOMI lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il reale contenuto di una clausola inserita in un contratto stipulato tra essa GIOMI e la Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è totalmente privo dell’esposizione dei fatti di causa: nulla si dice sulla domanda formulata in primo grado; nulla sulla decisione del Tribunale; nulla sui motivi d’appello; nulla sul contenuto della sentenza impugnata;

– il ricorso esordisce ex abrupto denunciando l’omesso esame d’una clausola contrattuale” da parte della Corte d’appello, senza chiarire di quale contratto si trattasse, quale ne fosse il contenuto, quale la genesi in fatto della controversia; nè tali elementi sono desumibili con univoca chiarezza dalla illustrazione dei motivi di ricorso;

– il ricorso è pertanto inammissibile, a causa della mancanza di una chiara esposizione dei fatti di causa, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 3;

– non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, pur avendo depositato una procura alle liti, non ha svolto nessuna attività difensiva;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di GIOMI s.p.a. – IOMI ” F.F.” di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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