Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10217 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 10217 Anno 2015
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 15722-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. P.I. 11210661002, già Equitalia
E.T.R., già SESIT Puglia s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
2014

dall’avvocato GIOVANNI GRECO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3672
contro

BARLETTA GIOVANNI C.F. BRLGNN61D02C424G, in proprio e
nella sua qualità di titolare dell’omonima Ditta,

Data pubblicazione: 19/05/2015

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FERRERI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004;
– intimato –

Nonché da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

non chè contro

BARLETTA GIOVANNI C.F. BRLGNN61D02C424G, in proprio e
nella sua qualità di titolare dell’omonima Ditta,
EQUITALIA SUD S.P.A. P.I. 11210661002, già Equitalia
E.T.R., già SESIT Puglia s.p.a.;

sentenza n.

3907/2012

della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2012 R.G.N.
4005/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
LAMORGESE;
udito l’Avvocato FERRERI PAOLO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

avverso la

intimati –

Equitalia sud c. Barletta e INPS

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 14 dicembre 2012 la Corte di appello di
Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Brindisi del 6 maggio 2010
impugnata da Giovanni Barletta, accoglieva l’opposizione proposta da costui
avverso tre cartelle esattoriali, con le quali gli era stato ingiunto il

pagamento in favore dell’INPS dei contributi previdenziali omessi, relativi
agli anni tra il 1995 e il 1999.
Il giudice del gravame rilevava che all’epoca dell’accertamento
eseguito in data 17 dicembre 1997 dagli ispettori dell’Istituto previdenziale,
il settore dell’edilizia nel quale era compresa la ditta dell’opponente non era
escluso dal beneficio del riallineamento, e condividendo le conclusioni del
consulente tecnico di ufficio nominato nel grado sia in ordine alla
conformità delle retribuzioni erogate dal Barletta, e dallo stesso denunciate
all’INPS per il periodo dal 10 luglio 1995 al 17 aprile 1997, a quelle previste
dall’accordo di gradualità sottoscritto il 14 luglio 1998, sia in ordine
all’osservanza da parte del Barletta delle prescrizioni del contratto di
riallineamento, giudicava fondate le opposizioni alle cartelle di pagamento in
questione. Condannava, infine, in solido l’INPS, la S.C.C.I. – Società di
cartolarizzazione dei Crediti INPS – e la società di riscossione EQUITALLA
SUD s.p.a. (già EQUITALIA ETR s.p.a.) a rifondere all’appellante le spese del
doppio grado del giudizio.
La cassazione della sentenza è stata chiesta dalla società EQUITALIA
SUD con ricorso affidato ad un motivo, cui hanno resistito con distinti

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Equitalia sud e. Barletta e INPS

controricorsi il Barletta e l’INPS, quello dell’Istituto contenente ricorso
incidentale fondato su tre motivi.
Motivi della decisione
Innanzitutto i due ricorsi devono essere riuniti a norma dell’art. 335

cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
L’unico motivo del ricorso principale, nel denunciare violazione o
falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e dell’art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112,
deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere
condannato anche la società di riscossione al pagamento delle spese
processuali, sebbene essa non avesse dato causa ai fatti posti a fondamento
dell’opposizione proposta dal Barletta.
Con il ricorso incidentale l’INPS nei primi due motivi denuncia
rispettivamente nullità della sentenza per l’inesistenza di qualsiasi
motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. unitamente
vizio di motivazione in ordine all’accoglimento dell’opposizione alla cartella
esattoriale concernente il credito contributivo vantato da esso Istituto per il
periodo febbraio – settembre 1999, sebbene non espressamente valutato.
Con il terzo motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 5, primo comma, del decreto legge

10 ottobre 1996 n. 510,

convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, nel testo
modificato dall’art. 75 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, per avere
riconosciuto il diritto del Barletta alle agevolazioni previste per i titolari di
imprese che avessero recepito gli accordi provinciali di riallineamento anche

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Biuitalia sud e. Barletta e INPS

per l’anno 1999 contro il chiaro tenore del denunciato art. 75 che escludeva
dal suddetto beneficio, tra le altre, le imprese operanti nel settore
dell’edilizia.
Il ricorso incidentale, per evidenti ragioni logiche, va scrutinato con

priorità rispetto al ricorso principale proposto dalla società di riscossione,
riguardando tale impugnazione esclusivamente la condanna della medesima
società al pagamento delle spese dei giudizi di merito.
Il ricorso dell’INPS è fondato nei limiti appresso precisato.
Va infatti disattesa la censura di inesistenza della motivazione della
sentenza impugnata sollevata dall’ente previdenziale che ha addebitato al
giudice del gravame di essersi riportato acriticamente alle conclusioni della
consulenza tecnica di ufficio, in quanto il vizio denunciato non integra
inesistenza della motivazione, la quale si verifica quando essa manchi
totalmente o sia meramente apparente, così da determinare nullità della
sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Ipotesi questa che
evidentemente non ricorre nella fattispecie in esame in cui la Corte
territoriale, nel fare proprie le conclusioni dell’ausiliare e dopo avere
sottolineato che “le retribuzioni di fatto erogate dalla ditta Barletta e dalla
stessa denunciate all’INPS dall’1.7.95 al 17.4.97 erano conformi a quelle
previste dall’accordo di gradualità sottoscritto il 14.7.98” ha ritenuto che la
medesima impresa aveva “osservato le prescrizioni del contratto di
riallineamento” e quindi ha giudicato fondate le opposizioni a suo tempo
proposte dal titolare di quella ditta avverso tutte e tre le cartelle esattoriali,
compresa quella relativa ai contributi inerenti l’anno 1999.

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E4uitalia sud c. Barletta e INPS

Avendo il giudice del merito esposto le ragioni in fatto e in diritto
della decisione, deve escludersi a parte ogni considerazione sulla correttezza
delle ragioni esposte, il dedotto vizio di inesistenza della motivazione.
Relativamente alle altre doglianze mosse dall’INPS, occorre innanzi

tutto richiamare il quadro normativo concernente le agevolazioni previste
dall’istituto del “riallineamento” per talune imprese operanti in territori
individuati ed in settori specificati dalle varie disposizioni succedutesi nel
tempo.
In proposito l’art. 5 del decreto-legge

10 ottobre 1996 n. 510,

convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, stabiliva
al primo comma:
“Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed
artigiane operanti nei territori individuati all’art.1 della legge 1 marzo 1986
n. 64 è sospesa la condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo
di cui all’articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale
sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che
abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le
associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono
prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale

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Eciuitalia sud c. Barletta e INPS

riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei
corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai
contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per

l’applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e
comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l’impresa deve
sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti
che hanno stipulato l’accordo provinciale”.
Alla norma ora trascritta sono state poi apportate modificazioni dalla
legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 23, dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448,
art. 75, e poi ancora dalla legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 45, comma 20.
Per quello che qui riguarda, l’art. 23 della legge n. 196 del 1997 ha
disposto che al comma 1 dell’art. 5 citato, il primo periodo era sostituito dal
seguente: “al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori individuati dall’articolo 1 della legge lo marzo 1986, n. 64, è
sospesa la condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui
all’articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389”.
L’art. 75, primo comma, legge n. 448 del 1988 ha ancora modificato
il primo comma dell’art. 5 legge n. 608 del 1996 disponendo che al comma
1, primo periodo, le parole: “per le imprese operanti nei territori individuati
dall’articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64,” sono sostituite dalle
seguenti: “per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui

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Eciuitalia sud e. Barletta e INPS

all’articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal
Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell’edilizia”.

Le riforme disposte dall’art. 45, comma 20, delle legge n. 144 del
1999 riguardano i soggetti firmatari degli accordi provinciali di
riallineamento, mentre il successivo art. 58, comma 13, ha disposto
l’aggiunta alla fine del comma 3 dell’art. 75, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, del seguente periodo: “Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali
aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in
vigore della presente legge”.
Orbene, considerato che l’indagine demandata dal giudice del
gravarne al consulente tecnico di ufficio circa la conformità delle retribuzioni
erogate dal Barletta ai dipendenti a quelle previste dall’accordo di gradualità
sottoscritto il 14 luglio 1998, riguardava soltanto quelle denunciate all’INPS
per il periodo dal 10 luglio 1995 al 17 aprile 1997, e che il medesimo giudice
nell’accogliere l’opposizione pure della cartella esattoriale relativa ai
contributi del 1999 ha fatto rinvio alla relazione del consulente di ufficio, di
cui ha condiviso le conclusioni, senza però neppure accennare ad un
ampliamento dell’indagine da parte dell’ausiliare anche all’anno 1999,
raccoglimento dell’opposizione alla cartella di pagamento dei contributi
previdenziali per detta annualità non è giustificata dalla motivazione per

relationem adottata per le altre opposizioni, né dal generico riferimento al
limitato valore probatorio dei verbali degli ispettori dell’Istituto.

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Equitalia sud c. Barletta e INPS

Così argomentando il predetto giudice neppure ha fatto applicazione
della disposizione dettata dall’art. 75, primo comma, legge n. 448 del 1998,
che ha escluso dalle agevolazioni derivanti dal c.d. riallineamento le imprese
operanti nel settore dell’edilizia, né ha considerato se ricorressero i

presupposti di cui al terzo comma del medesimo art. 75, come integrato
dall’art. 58, comma 13, della legge n. 144 del 1999, invocato dal Barletta
secondo quanto pure riportato dall’INPS nel controricorso (v. primo periodo
di pag. 6), con l’asserita ultrattività temporale dell’accordo di riallineamento
e conseguente inoperatività della esclusione delle imprese operanti nel
settore dell’edilizia dal beneficio in questione, stabilita dalla modifica
apportata dall’art. 75, primo comma, legge n. 448 del 1998.
In definitiva devono essere accolti il secondo e il terzo motivo del
ricorso incidentale, così restando assorbito il ricorso principale, e cassata la
sentenza impugnata la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di
Lecce, per nuovo esame in ordine all’opposizione alla cartella esattoriale
relativa ai contributi previdenziali dell’anno 1999; il medesimo giudice terrà
conto delle disposizioni dettate dall’art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996
n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608,
come riformato anche dall’art. 75, primo comma, legge n. 448 del 1998, e
previa verifica dei presupposti di fatto, delle disposizioni del medesimo art.
75, terzo comma, come integrato dall’art. 58, comma tredicesimo, legge n.
144 del 1999.
Il giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione.

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Equitalia sud c. Barletta e INPS

Non ricorrono infine i presupposti per l’applicazione del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla legge 24
dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma diciassettesimo.
P. q. m.

ricorso incidentale, assorbito quello principale; cassa la sentenza
impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per il regolamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte di appello di
Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie nei limiti di cui in motivazione il

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