Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10217 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10217 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 1040-2011 proposto da:
ENEL NEWHIDRO SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
TIEGHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ERNESTO MARIA RUFFINI, FRANCESCO GIULIANI,
2016

ANDREA ALIBERTI giusta delega in calce;
– =2:Corrente –

1364
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 18/05/2016

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 1B/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARIA STALLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALIBERTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il
rigetto o la inammissibilità del ricorso.

udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO

Svolgimento del giudizio.
Enel New Hydro srl propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 106/2/09 del 18 novembre 2009 con la quale la commissione tributaria
regionale di Milano – in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, e fatta salva la
disposta riduzione dell’imponibile da euro 12.050.240,45 ad euro 9.507.401,01 – ha
ritenuto legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione 27 luglio 2006 dall’ufficio stesso
notificatole per maggiore imposta complementare di registro e relativi accessori. Ciò

aveva ceduto al Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano – CESI il ramo d’azienda
denominato Ismes.
In particolare – per quanto qui ancora rileva – la commissione tributaria regionale
ha ritenuto fondata la pretesa dell’ufficio di determinare il valore del ramo d’azienda
ceduto in importo pari al netto patrimoniale contabile della cedente, con azzeramento
dell’avviamento; non potendo, per contro, trovare accoglimento il criterio adottato
dalle parti contraenti per la determinazione del prezzo di cessione, insito nella
detrazione, dal suddetto netto patrimoniale di libro, dell’avviamento negativo

(badwill) riconducibile alle perdite preventivate nei cinque esercizi successivi alla
cessione stessa. La ricorrente ha inoltre dedotto il giudicato di annullamento del
medesimo avviso di rettifica qui contestato, così come ottenuto dall’altro contraente
CESI in autonomo giudizio.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
Motivi della decisione.
§ 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. violazione o falsa applicazione dell’articolo 52, comma 2 bis d.P.R. 131/86; per avere
la commissione tributaria regionale, in ciò disattendendo quanto stabilito dalla
commissione di primo grado, ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di rettifica e
liquidazione in oggetto. Nonostante che quest’ultimo fosse privo di qualsivoglia logica
argomentazione idonea a suffragare la pretesa erariale di negare ogni rilevanza, nel
controllo del valore imponibile ex art.51 4^ co. d.P.R. cit., all’avviamento negativo
stimato dalle parti con riguardo ai cinque esercizi successivi alla cessione di ramo
d’azienda; avviamento negativo assumibile quale dato obiettivo della fattispecie,
perché storicamente radicato nelle ingenti perdite di gestione registrate negli esercizi
precedenti. In

particolare, l’avviso di rettifica non aveva contestato l’effettiva

sussistenza di tale avviamento negativo prospettico, né l’intento elusivo della
contribuente, essendosi limitato ad aprioristicamente sostenere l’irrilevanza, nella
determinazione del valore del ramo aziendale ceduto, di tale componente aziendale
negativa.
3
Ric.n.1040/01 rg. – Ud.del 21 aprile 2016

s.Est.

con riguardo all’atto 29 ottobre 2004 con il quale essa ricorrente Enel New Hydro srl

In ogni caso tale avviso, su ricorso della cessionaria CESI, era stato annullato,
proprio per difetto di motivazione, con sentenza della commissione tributaria
regionale di Milano n. 88/06/09, passata in giudicato per mancata impugnazione da
parte dell’agenzia delle entrate (ric., doc.9); annullamento del quale essa ricorrente
intendeva giovarsi ex articolo 1306 secondo comma cod.civ..
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, 1

co. n. 5 cod.proc.civ. –

vizio di motivazione della sentenza impugnata; per avere la commissione tributaria
della motivazione dell’avviso di rettifica, basandolo essenzialmente su un elemento
Indifferente ai fini di causa: relativo alla instaurazione, prima dell’emanazione
dell’avviso, di contraddittorio In sede amministrativa sui presupposti dell’imposizione,
nonché al tenore degli argomenti difensivi da essa ricorrente opposti in giudizio.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 1306 e 2909 codice
civile, posto che l’eventuale conferma della sentenza qui impugnata avrebbe
ingenerato insanabile contrasto con il giudicato di cui alla citata sentenza CTR Milano
n. 88/06/09; della quale essa ricorrente poteva giovarsi, stante l’identità dell’avviso
di rettifica e liquidazione colà annullato, con quello qui contestato.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo
2 d.P.R. 460/96; per avere la commissione tributaria regionale applicato il criterio di

stima dell’avviamento di cui alla norma testè citata, nonostante che quest’ultima non
fosse applicabile al caso di specie, nel quale non si verteva di accertamento con
adesione, né di società cedente produttiva di ricavi suscettibili di fungere da
parametro-base della suddetta stima.
Con il

quinto motivo

di ricorso si lamenta insufficiente motivazione sulla

sussistenza, nella specie, dei requisiti fattuali di applicabilità della suddetta
disposizione normativa.
§ 2. Il ricorso merita accoglimento, stante la fondatezza dell’istanza (contenuta nel

primo motivo di ricorso, ed avente effetto assorbente) con la quale la società
ricorrente ha inteso avvalersi dell’effetto favorevole di annullamento dell’avviso di
rettifica e liquidazione, così come disposto – su ricorso della cessionaria CESI – dalla
citata sentenza della commissione tributaria regionale di Milano, prodotta in allegato
al ricorso sub doc.9 (sentenza n.88/06/09 del 13.7.09, con attestato di avvenuto
passaggio in giudicato).
In materia di solidarietà tributaria – qual è quella sussistente tra le parti contraenti
ai fini dell’imposta di registro, ex art.57 d.P.R. 131/86 – si è affermato un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità; i cui passaggi fondamentali
possono così riassumersi: – vige anche in materia tributaria il principio generale i cui

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regionale motivato in maniera incongrua il proprio convincimento sull’adeguatezza

al 1^ comma dell’articolo 1306 cod.civ., secondo cui la sentenza non fa stato nei
confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio; tuttavia, vale
anche per la solidarietà tributaria (paritetica o dipendente) il limite apportato a
questo principio generale dal 2^ comma della norma in esame, in forza del quale il
debitore che non abbia partecipato al giudizio può purtuttavia opporre la sentenza a
lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al
condebitore nei cui confronti è stata emessa; – a maggior ragione, anzi, tale

unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo; – il presupposto
perché il coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato
favorevole, possa giovarsi di quest’ultimo è che non si sia nei suoi stessi riguardi
formato un altro giudicato, indifferentemente di natura sostanziale o processuale;
poiché, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova
ostacolo nella preclusione maturatasi con la definitività della sua specifica posizione;
– ulteriore presupposto è che il giudicato favorevole venga dal coobbligato ‘extraneus’
invocato in via di eccezione a fronte della richiesta di pagamento dell’amministrazione
finanziaria, non potendo per contro essere invocato a fondamento di istanza di
rimborso nell’ambito di un rapporto tributario che, per effetto del pagamento
dell’imposta da lui effettuato, deve ritenersi anch’esso ormai definito.
Ha in proposito osservato Cass. 26008/13 che: “l’art. 1306 c.c., comma 2

che

prevede estensione ai condebitori, rimasti estranei al giudizio, del giudicato
favorevole ottenuto da un debitore nei confronti del creditore – è stato interpretato
dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla materia tributaria (cfr. Corte
cass. SU 22.6.1991 n. 7053; id. 5 sez. 6.3.2003 n. 3306; id. 5 sez. 26.6.2003 n
10202 secondo cui ‘in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per imposta di
registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento,
ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro
coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento ed all’avviso di
liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di
pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai
sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione
solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art.
1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi
del giudicato, e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali
relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò
non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni
processuali; (id. sez. lav. 23.8.2003 n 12401; id. 5 sez. 7.9.2004 n. 180 5 che
5
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st.

disciplina deve trovare applicazione in ambito tributario, ove si consideri l’intrinseca

estende il principio anche al giudicato formatosi su questione processuale;
Id. 5 sez. 19.3.2008 n. 7334; id. 5 sez. 9.12.2008 n. 28881), nel senso che la
opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto
estraneo a quel giudizio, può operare con l’unica limitazione della eventuale definitiva
soccombenza del condebitore – che intende avvalersi del giudicato – nell’autonomo
giudizio dallo stesso instaurato avverso l’atto impositivo emesso dalla
Amministrazione finanziaria”

condebitore che invochi il giudicato favorevole sia rimasto estraneo al relativo
giudizio), nonchè Cass. 11499/09 e 5725/16 (le quali rimarcano come il giudicato
favorevole esterno trovi ostacolo in un diverso giudicato direttamente formatosi,
seppure per ragioni procedurali, nei confronti del coobbligato).
Ora – facendo applicazione di questi principi al caso di specie – rileva come il
presente giudizio abbia riguardo all’impugnativa dell’avviso di rettifica e liquidazione
notificato alla Enel New Hydro srl per imposta complementare di registro scaturente
dall’atto di cessione di ramo aziendale 29 ottobre 2004, registrato il 9 novembre
2004; vale a dire, lo stesso atto impositivo che è stato annullato, su istanza della
controparte contrattuale CESI (obbligata in solido al pagamento dell’imposta di
registro), con la suddetta sentenza della CTR Milano 88/06/09, passata in giudicato.
Premesso che non si vette propriamente nella specie, trattandosi di giudizi
intercorsi tra parti diverse, di ‘giudicato esterno’, bensì di effetto estensivo
intersoggettivo del giudicato ex articolo 1306 2′ co.cit., si rileva come tale effetto sia
anzi qui dotato di particolare pregnanza; atteso che il giudicato viene ora invocato
non in sede di accertamento del presupposto impositivo ovvero di ridetermlnazione
dei presupposti puramente quantitativi e dimensionali dell’imposizione, ma proprio a
fondamento della più radicale situazione rappresentata dalla inefficacia-invalidità (per
carenza di motivazione) dell’atto di rettifica.
Invalidità di natura puramente obiettiva, perché del tutto indipendente dalla
peculiarità delle singole posizioni personali dei coobbligati e, per ciò solo, suscettibile
di far venir meno la pretesa tributaria nei confronti di tutti indistintamente gli
intimati. Pena, a riscontro di ciò, l’evidente insanabilità del contrasto di giudicati che
potrebbe altrimenti scaturire dalla mancata applicazione di tale effetto estensivo.
Ne segue raccoglimento del ricorso, con conseguente decisione nel merito – ex
art.384 cpc – mediante annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione opposto.

Le spese di lite, stante il carattere sopravvenuto del giudicato dirimente, vengono
compensate.
Pqrn
6
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IC

st.

In termini si sono pronunciate, tra le altre, Cass. 1589/06 (la quale postula che il

La Corte

accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di
rettifica e liquidazione opposto;

compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di
legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 21 aprile

2016.

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