Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10217 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.F. (OMISSIS), I.S.

(OMISSIS), I.P., (OMISSIS), I.

N., (OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

I.E. (OMISSIS), quali eredi di I.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 131,

presso lo studio dell’avvocato SERRA IGNAZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURI ERNESTO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

SORRENTO, emessa il 22 gennaio 2005, depositata il 25/01/2005; R.G.N.

140/AC/SO/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per rigetto ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- P.P. propose (oltre che opposizione all’esecuzione) opposizione agli atti esecutivi chiedendo la dichiarazione di nullità della notificazione del pignoramento, effettuata nei suoi confronti da parte di I.G., poichè era stata fatta ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. senza che ricorressero i presupposti di applicazione di tale norma, essendo noto il luogo di lavoro della destinataria della notificazione.

2.- Il Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento ha accolto (sia l’opposizione all’esecuzione che) l’opposizione agli atti esecutivi e, per effetto di quest’ultimo accoglimento, ha dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento e di tutti gli atti esecutivi conseguenti, condannando l’opposta al pagamento delle spese processuali.

3.- Avverso la sentenza del Tribunale, per la parte in cui ha deciso l’opposizione agli atti esecutivi, propongono ricorso straordinario per cassazione C.A., I.F., E. I., I.N., I.P., I.S., quali eredi di I.G., a mezzo di due motivi, illustrati da memoria. Non si difende l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorrenti, nel denunziare la violazione degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., col primo motivo di ricorso si dolgono del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto invalida la notificazione dell’atto di pignoramento fatta ai sensi di tale seconda norma.

Sostengono che, essendo risultata impossibile la notificazione con le modalità indicate dall’art. 139 cod. proc. civ., presso il luogo di residenza perchè la P. risultava priva di residenza e di dimora, nonchè presso il luogo di lavoro, dal quale la P. era assente (in un primo tempo per ferie, poi per malattia), legittimamente si procedette alla notificazione ex art. 143 cod. proc. civ..

1.1.- Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato le seguenti regole, ormai consolidate nella giurisprudenza di legittimità:

la notificazione effettuata, ex art. 139 cod. proc. civ., nel luogo in cui il destinatario ha l’ufficio o dove esercita l’industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell’atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all’ufficio o all’azienda (Cass. 8 giugno 1995, n. 6487; 26 novembre 1980, n. 6278; 31 luglio 2006, n. 17453); – in tema di notificazioni, l’assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che postula l’impossibilità di consegnare l’atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall’art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto.

Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell’art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l’atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l’impossibilità di individuare il luogo dì residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza (Cass. 23 giugno 2009, n. 14618).

1.2.- Ciò premesso in diritto, la sentenza ha accertato che al primo tentativo di notificazione a mezzo posta dell’atto di pignoramento (effettuato nel luogo in cui la destinataria risultava avere la residenza anagrafica) l’avviso fu restituito al mittente dall’ufficiale postale; che altra notificazione fu tentata presso il luogo di lavoro della P., che erano gli uffici del Comune di Sorrento, dove la destinataria risultò “assente dall’ufficio da circa venti giorni per ferie e malattia dopo”; che infine si procedette a notificare ex art. 143 cod. proc. civ. “mediante deposito casa comunale Sorrento e affissione albo Tribunale Sorrento -art. 143 c.p.c.- consegnando copia a mani del sig. C.A. ivi addetto (impiegato Comune Sorrento) essendo la signora P. non reperibile”. Applicando i principi di diritto sopra enunciati, il tribunale ha ritenuto la nullità di tale ultima notificazione, in quanto, essendo noto il luogo in cui la P. svolgeva l’attività lavorativa, si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. ovvero, in caso di irreperibilità o rifiuto delle persone indicate in tale articolo, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

1.3.- Giova aggiungere che la circostanza, del tutto casuale dovuta alla coincidenza del luogo di lavoro della destinataria della notificazione con la casa comunale presso la quale la copia dell’atto è stata, depositata, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. (con consegna di essa ad un collega di lavoro della P., addetto al medesimo ufficio), non rende valida la notificazione, come sostenuto dai ricorrenti.

Infatti, la notificazione tentata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. presso il luogo dì lavoro del destinatario presuppone che, in sua assenza, le altre persone indicate nell’articolo possano anche rifiutare di ricevere la notificazione ed, in tal caso, essa va fatta con le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., che impone, tra l’altro, l’adempimento della spedizione della raccomandata volta a dare notizia al destinatario del compimento delle altre attività.

Viceversa, nella notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il deposito di copia dell’atto nella casa comunale non può certo essere rifiutato, mentre il presupposto dell’irreperibilità del destinatario osta alla previsione di obblighi di comunicazione dell’avvenuto deposito al destinatario medesimo.

Pertanto, in tema di notificazioni, la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. non può essere equiparata alla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., nemmeno quando il destinatario dell’atto da notificare abbia come luogo di lavoro la casa comunale nella quale è depositata copia dell’atto ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. 2.- Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione in merito alla liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale in favore della controparte, poichè, essendo mancato il deposito di nota spese, il giudice avrebbe dovuto indicare le singole voci liquidate per onorari, diritti e spese, al fine di consentire il controllo del rispetto dei limiti tariffari.

2.1.- Il motivo è infondato.

Premesso che, nel caso di specie, la liquidazione è stata fatta separatamente per spese, diritti ed onorari, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l’osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un’unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma, dato che tale specificazione consente anche di determinare gli importi della somma liquidata per i diritti e le spese, in quanto così viene permesso alla parte un controllo sulla legittimità o meno della disposta liquidazione, non potendosi ammettere che il giudice del merito sia onerato, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ., a indicare specificamente le singole voci delle spese, dei diritti e degli onorari e quindi, sostanzialmente, a sostituirsi all’attività procuratoria della parte e, di fatto, a compilare “ex officio” la nota delle spese (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19269; 26 luglio 2002, n. 11006).

3.- Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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