Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10216 del 30/04/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10216 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n.r.g. 10181/07 proposto da:

Nicola TOTA ( c.f. TTO NCL 47L17 1907B);
Anna Maria CUSANNO ( c.f. CSN NMR 49P69 C983V);
il primo già sedente in proprio e, di seguito, erede di Luigi Tota; entrambe le parti
anche come acquirenti delle quote dell’eredità contesa da Angela Maria, Anna e
Francesco Elio Tota
– parti rappresentate e difese dall’avv. Domenico Insanguine ed elettivamente
domiciliate presso lo studio dell’avv. Benito Panariti in Roma, via Celimontana n. 38,
giusta procura a margine del ricorso

ricorrenti

contro

– Marcello DE MARINIS ( c.f. DMR MCL 44B21 H501M);
– Nadia DE MARINIS ( c.f. DMR NDA 46T55 H501K)
eredi di Raffaele DE MAR1NIS
parti rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Salerno e con lui elettivamente
domiciliate presso lo studio dell’avv. Patrizia Staffiere in Roma, circonvallazione
Ostiense n. 114, giusta procura a margine del controricorso

9-9-1/13

Data pubblicazione: 30/04/2013

4

-controricorrenti
nonché nei confronti di

Anna TOTA in BALICE;

..

Francesco Elio TOTA;

-parti intimateAvverso la sentenza n. 1285/06 della Corte di Appello di Bari;
pubblicata il 28/12/06 e non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20/03/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Domenico Insanguine, per le parti ricorrenti, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso ;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Libertino Russo che ha concluso per la declaratoria di ammissibilità del
ricorso, per la costituzione degli eredi De Marinis; in subordine per il suo rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Il 9 maggio 1960 mori Maria Carbone; si apri la successione legittima su due fondi

I-

rustici in agro di Spinazzola alla contrada “Cugno di Mottola” ; chiamati all’eredità, in

via diretta, furono i fratelli della defunta, Vincenzo ed Emilia; nonché, per
rappresentazione di una terza sorella, Angela Francesca Carbone ,premorta; i figli della
stessa, Raffaele, Maddalena e Giuseppina De Marinis ed anche Salvatora e Claudio
Lagna, figli di una figlia della medesima, del pari deceduta in precedenza.

2 – A seguito del trapasso, avvenuto nel 1985, di Maddalena De Marinis, si apri la
successione in favore del marito di costei — Luigi Tota- e dei figli – Nicola, Anna,
Francesco Elio e Angela Maria Tota-

3 – Dopo una prima causa divisionale iniziata dai Lagna — respinta dal Tribunale di
Trani per mancanza della prova dell’accettazione dell’eredità della Carbone da parte di

– 2 –

Angela Maria TOTA

costoro- Raffaele De Marinis citò il cognato Luigi Tota e i figli di costui per la divisione
dei fondi rustici caduti nella medesima successione, chiedendo altresì che i predetti
.. Tota, in possesso dei beni ereditari, fossero condannati a rendere il conto della gestione
ed a rimborsargli il canone di affitto che assumeva essergli dovuto; in quel

accettato l’eredità della Carbone, come sarebbe risultato anche dall’assoluzione dei Tota
nell’ambito del procedimento penale per appropriazione indebita dei frutti dei medesimi
fondi iniziato a seguito della denunzia del De Marinis e conclusosi con l’assoluzione
degli imputati e la condanna al risarcimento dei danni del denunziante

4 – Il Tribunale di Trani emise dapprima la sentenza non definitiva n. 1121/2001 che
dichiarò lo scioglimento della comunione e poi, con decisione n. 956/2004 assegnò le
quote di spettanza all’attore e, indivise tra loro, quelle dei convenuti: nel corso del
giudizio decedette Luigi Tota e si costituì Nicola Tota.

5 — Entrambe le sentenze vennero impugnate da Nicola Tota e dalla moglie Anna
Maria Cusanno: il primo dichiarò di agire non solo quale erede di Luigi Tota ma anche,
assieme alla moglie, in quanto acquirente di tutte le quote appartenenti agli altri coeredi
– — Anna, Francesco Elio; Angela Maria Tota — che comunque evocò in giudizio per
l’eventuale necessità di contraddittorio; le parti appellanti eccepirono innanzi tutto la
nullità del procedimento e delle sentenze per omessa citazione di una litisconsorte
necessaria , nella persona della Cusanno, comproprietaria, già prima della causa, di uno
dei fondi dei quali si era chiesta la divisione; nel merito fu sindacata la decisione di
ritenere erede — e quindi partecipe della comunione- Raffaele De Marinis, pur in
mancanza della prova di un’accettazione espressa o tacita dell’eredità della Carbone,
dolendosi altresì, le parti appellate, del fatto che le quote fossero state attribuite senza
sorteggio e senta tener conto che il frazionamento di terreni a vocazione edificatoria
avrebbe determinato, nel progetto divisionale così approvato, il rischio di lottizzazione
abusiva.

procedimento si costituì solo Luigi Tota, eccependo che l’attore non avrebbe mai

6 — Il giudice dell’impugnazione respinse l’appello con sentenza n. 1285/2006,
ritenendo che dalle emergenze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado fosse
rimasta provata l’accettazione da parte di Raffaele De Marinis dell’eredità, mediante la
cogestione, assieme a Maddalena De Marinis, dei fondi in oggetto, tanto da esser

poi la Corte di Appello che fossero generiche le censure al progetto divisionale —
quanto al pericolo di lottizzazione abusiva- e che fosse infondata anche la critica al

modus procedendi del primo giudice, che non avrebbe proceduto all’assegnazione dei lotti
per sorteggio, pur in presenza di due quote di uguale valore.

7 — Fu infine disposta l’estromissione dei contumaci Angela Maria, Anna e Francesco
Elio Tota, in quanto non più partecipi della comunione.

8 — Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso i Tota/Cusanno sulla
base di tredici motivi, notificando l’impugnazione il 26 marzo 2007 al procuratore di
Raffaele De Marinis, deceduto il 19 agosto 2006, prima dunque della pubblicazione
della sentenza di appello, avvenuta il 28 dicembre dello stesso anno; si sono costituiti,
con controricorso notificato il 5 maggio 2007, nella dichiarata qualità di eredi
dell’intimato, i figli Marcello e Nadia De Marinis, producendo certificato di morte del de

cujus e dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di rinunzia all’eredità da parte della
madre Fernanda Bonanni; gli altri intimati, già estromessi in secondo grado, non hanno
svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Si pone preliminarmente la necessità di esaminare se l’invalidità che vizia il ricorso,
indirizzato alla parte oramai defunta, presso il procuratore della stessa, possa dirsi sanata
dalla costituzione degli eredi della stessa.

— Per un più preciso inquadramento dei presupposti di fatto della sottoesposta
problematica occorre premettere: – a — che la causa è iniziata con citazione notificata il 2
marzo 1990, dunque prima delle modifiche apportate all’art. 164 cpc dalla legge

chiamato a render conto di tale gestione nella causa divisoria iniziata dai Lagna; ritenne

353/1990 e successive integrazioni; b- che Raffaele De Marinis è deceduto prima della
– pubblicazione della sentenza di secondo grado; c — che il ricorso è stato notificato al
procuratore dello stesso, pur dopo l’avvenuto decesso; d — che il controricorso delle
parti che si sono dichiarate eredi del de cujus è stato notificato prima del decorso del

sentenza di appello- ; e — che i controricorrenti hanno ritenuto di provare la propria
qualità di erede mediante la produzione: del certificato di morte del de cujus ; della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la composizione del nucleo
famigliare del defunto e la rinunzia all’eredità da parte della madre, moglie dello stesso.
III — Ciò posto, non essendo revocabile in dubbio la sussistenza del vizio della vocatio in
jus del ricorso — indirizzato ad un soggetto oramai defunto- era, sino ad epoca recente,
principio consolidato che la costituzione degli eredi della parte defunta avesse un effetto
sanante: a – dalla notifica del controricorso — e quindi ex nunc — se effettuata nel vigore
dell’art. 164, cpc anteriore alle modifiche operate con legge 353/1990 (sempre che fosse
stato rispettato il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza); b – dalla notifica del
ricorso — e quindi ex tunc- se relativa alle cause c.d. di nuovo rito ( cfr. ex ~kis Cass. Sez.
V n. 776/2011; Cass. Sez. II n. 23522/2010; Cass. Sez. III n. 13395/2007;Cass. Sez. I,
n. 7981/2007; Cass. Sez. Lav 21550/2004; Cass. Sez. Lav n.6045/2003; ) .

IV- Con la recente sentenza delle Sezioni Unite — n.6070/2012 del 13 marzo 2013- la
soluzione — in termini di sanatoria- sopra prospettata è stata sostanzialmente rimessa in
discussione, quale necessario portato logico della colà dichiarata applicabilità dei
principi successori, nella fattispecie in cui, all’estinzione di una società, a seguito di
cancellazione, fossero sopravvissute o sopravvenute delle entità patrimoniali non
interessate dal procedimento liquidatori°.

V — Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la erronea evocazione di giudizio di
una parte che non fosse la “giusta parte” non comportasse la nullità della vocali° in jus —
e quindi la conseguente possibilità di sanatoria a seguito della costituzione della parte

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termine c.d. lungo per l’impugnazione di legittimità — non risultando notificata la

pretermessa- quanto piuttosto la inammissibilità del ricorso stesso, da dichiararsi anche
di ufficio, dunque mettendo sullo stesso piano il vizio dell’atto con le conseguenze che
dallo stesso deriverebbero.
VI . Tale affermazione sembra implicitamente presupporre che, nel caso sopra divisato,

consentire l’applicazione della sanatoria prevista dall’art. 164 cpc e, per logica
conseguenza, il ricorso che ne fosse affetto sarebbe, sempre e comunque, inammissibile.
VII — Non si rinviene, nella detta sentenza, alcun cenno ad una relativizzazione della
enunciazione della regula juris al caso colà in esame e, anzi, la portata generale — dunque
applicabile anche ai casi di successione di persone fisiche nel processo- della surriferita
statuizione appare emergere dai richiami a precedenti sentenze della Corte, che le stesse
Sezioni Unite hanno ritenuto di non condividere, che trattavano l’ipotesi di citazione di
parti defunte con successiva costituzione degli eredi ( Cass. Sez. I n. 7981/2007; Cass.
Sez. III n. 13395/2007)
VIII — Ritiene il Collegio che la portata generale della statuizione sulla non applicabilità
della sanatoria, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite, non avendo formato, di
per sé, oggetto di intervento regolatore di conflitti , sia suscettibile di nuova valutazione
da parte delle stesse Sezioni Unite, reputandosi corretta la soluzione sinora adottata
dalle sezioni semplici in materia di sussistenza del vizio di nullità e della sua sanabilità

VIII.a – Ad identica soluzione dovrebbe pervenirsi pur se si volesse ricostruire il vizio
in termini di inesistenza della vocatio — peraltro difficilmente ipotizzabile, stante la
continuazione della personalità del defunto in quella dell’erede- dal momento che tale
radicale vizio non comporterebbe, di per sé, la insuscetfibilità dell’ atto ad essere sanato
in quanto non potrebbe predicarsi la irrilevanza della costituzione della “giusta parte”,
atteso che con essa sarebbe comunque soddisfatta l’esigenza che al giudizio partecipino
tutti i soggetti che avevano diritto di esservi presenti , così dandosi applicazione, come
riferimento interpretativo, al principio del c.d. giusto processo.

il vizio consista nella radicale inesistenza della vocatio in jus , tale dunque da non

IX- Conclusivamente,ad avviso del collegio,si rende necessario un ulteriore intervento
chiarificatore delle Sezioni Unite che precisi se i principi affermati con la sentenza n.
6070/2013 espressamente in materia societaria,comportanti la drastica sanzione
dell’inammissibilità dell’impugnazione,siano del tutto estensibili anche alle vicende

segnatamente nei casi in cui – come nella specie — ad una impugnazione mal diretta,cui
ha contribuito anche la mancata dichiarazione dell’evento interruttivo nel giudizio a
quo,abbia fatto seguito l’instaurazione del contraddittorio con gli eredi della parte
defunta,a seguito della costituzione dei medesimi,in considerazione della quale
l’impugnante,pur essendo ancora nei termini per rinnovare utilmente il gravame,non vi
abbia provveduto,confidando nella giurisprudenza di legittimità,all’epoca di gran lunga
prevalente,che ravvisava l’intervenuta sanatoria in detta tempestiva costituzione.

X — E’ appena il caso,infine,di evidenziare la rilevante importanza della questione,in
quanto relativa a situazioni frequentemente riscontrabili nell’ambito dei giudizi in
cassazione,in massima parte relativi a vicende processuali risalenti nel tempo.

P.Q.M.

La Corte
Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, al fine di risolvere il conflitto
interpretativo di cui in motivazione o comunque per delineare il principio di
diritto su questione di massima di particolare importanza.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

-….e%.

successorie delle persone fisiche;ipotesi questa che suscita notevoli perplessità,

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