Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10216 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4296-2016 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO DALMONTE;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso

lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, SILVIA LUCANTONI, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 810/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/09/2015 R.G.N. 1067/2012.

Fatto

RLEVATO

che:

Con sentenza n. 810 del 2015, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da A.N., nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e di Equitalia Centro s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva rigettato la domanda del dottor A. (iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ma non alla Cassa dalla quale si era cancellato dal 1.1.2007, in quanto pensionato da altro ente e non soggetto al relativo obbligo) relativa, per quanto ora di interesse, alla insussistenza dell’obbligo del medesimo di versare il contributo integrativo sui compensi percepiti negli anni 2007, 2008 e 2009, ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 11;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione A.N. sulla base di un motivo, illustrato da memoria, avente ad oggetto la violazione e o falsa applicazione della L. n. 21 del 1986, art. 11 in relazione agli artt. 1, 2 e 15 del Reg. di disciplina del regime previdenziale per i dottori commercialisti approvato con D.I. 14 luglio 2004;

resiste con controricorso CNPADC;

Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni sopra citate in relazione al disposto della L. n. 21 del 1986, art. 22 e dell’art. 7, punto 3, dello Statuto della Cassa che coinvolge i soli associati, nonchè del successivo art. 9, punto 1, che al fine di garantire le risorse necessarie per ‘erogazione delle prestazioni, obbliga chi esercita la libera professione con carattere di continuità a versare il contributo soggettivo, e del punto 2 del medesimo articolo che impone il versamento del contributo integrativo solamente per gli iscritti o comunque tenuti alla iscrizione alla Cassa;

ad avviso del ricorrente, in particolare, l’esonero dall’obbligo di versare il contributo integrativo deriverebbe dalla circostanza che lo stesso si è cancellato legittimamente dalla Cassa, in quanto non più esercente in modo continuativo la professione di commercialista, posto che l’attività svolta è quella di Sindaco di Società Cooperative appartenenti ad un consorzio che non attiene alla professione di commercialista, ed ha quindi perso la qualità di associato con consequenziale venir meno degli obblighi solidaristici, peraltro negati dall’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto illegittimo il prelievo di solidarietà operato sulle pensioni dei professionisti;

nel caso di specie, inoltre, la sentenza non avrebbe considerato che il reddito prodotto dall’attività di sindaco della società cooperativa non era reddito professionale e che la giurisprudenza di legittimità aveva sottratto tale tipo di reddito dalla soggezione alla contribuzione integrativa;

il motivo è infondato;

occorre premettere – per quanto ora di interesse – che, dal punto di vista della ricostruzione in fatto della fattispecie, la Corte d’appello di Bologna ha rilevato che la questione oggetto di causa riguardava la pretesa della CNPADC di ottenere, nei confronti dell’ A., il pagamento della contribuzione soggettiva per gli anni 2004, 2005 e 2006 e della sola contribuzione integrativa per gli anni 2007, 2008 e 2009 (successivi alla cancellazione dalla Cassa ma non dall’Albo) e relative sanzioni;

per tale secondo aspetto, l’unico qui rilevante, la Corte territoriale ha riferito che risultava pacifica in causa la circostanza che il ricorrente si era cancellato dalla Cassa dal 1.1.2007 e si era iscritto alla Gestione separata; tuttavia, tale iscrizione non poteva comportare il venir meno dell’obbligo di versare il contributo integrativo ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 11 in ragione della continuità dell’iscrizione dell’ A. all’albo dei commercialisti e della finalità solidaristica tipica della contribuzione integrativa;

a fronte di tale motivazione e dello stesso svolgimento del processo riportato in ricorso, è evidente che il profilo della violazione di legge derivante da non aver considerato che l’attività in concreto svolta era quella di sindaco di società, estranea all’ambito professionale del dottore commercialista e come tale non passibile di essere gravata della contribuzione integrativa, appare questione di mero fatto non esaminata nei gradi di merito e quindi del tutto nuova, non ammissibile in questa sede in difetto di esatta indicazione del tempo e del modo della relativa deduzione nel giudizio di merito, oltre che di specifico motivo di ricorso per cassazione;

la questione, sul presupposto di fatto della cancellazione dalla Cassa e del mantenimento dell’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti considerato dalla sentenza impugnata, va ricondotta al tema della individuazione dei presupposti di imposizione del contributo integrativo previsto per talune categorie professionali ed è dalla fonte normativa di tale obbligo che occorre prendere le mosse;

giova ricordare che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento unitario della Cassa nazionale per i dottori commercialisti, sono esonerati dall’iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti i professionisti che pur essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti per l’iscrizione (iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di dottore commercialista; inizio dell’attività professionale con relativa posizione IVA individuale e/o partecipazione in associazione professionale e/o svolgimento dell’attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. n. 183 del 2011) risultano iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di dottore commercialista, oppure (come accade nel caso di specie) sono beneficiari di un trattamento pensionistico derivante dall’iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria;

tali soggetti possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa presentando, entro lo stesso termine previsto per l’iscrizione, la domanda di esonero;

costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti all’albo di dottore commercialista, indipendentemente dall’iscrizione alla Cassa professionale;

dispone, in particolare, la L. n. 21 del 1986, art. 11, comma 1, “A partire dall’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti ne volume di affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare,indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore”, è, dunque, evidente che il presupposto impositivo è da riconnettere alla mera iscrizione all’albo dei commercialisti unitamente alla presenza di corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA;

la finalità della contribuzione integrativa è stata ravvisata da questa Corte di cassazione (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 5376 del 2019) in quella di concorrere al finanziamento del sistema previdenziale di categoria per ragioni solidaristiche, proprio in quanto obbligatoria anche nei casi in cui non vi è obbligo di iscrizione alla Cassa professionale, e tale finalità non è messa in discussione dall’intervento della L. n. 133 del 2011 (successivo all’epoca dei fatti oggetto della presente fattispecie) che, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, trattandosi di un mero ampliamento dei poteri gestionali delle casse che di certo non modifica il dato essenziale che l’obbligo di versamento del contributo integrativo, nei casi in cui ciò è previsto, prescinde dall’obbligo di iscrizione alla cassa medesima;

in definitiva, alla luce della complessiva considerazione sistematica che va riconosciuta alla contribuzione integrativa, è evidente l’infondatezza della pretesa del ricorrente di sottrarsi all’obbligo di versare la contribuzione integrativa oggetto della pretesa fatta valere dalla Cassa controricorrente;

il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,UU per esborsi; spese fortetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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