Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10216 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 28/04/2010), n.10216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita’

di erede di R.A.M.L., R.M.A. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

presso lo STUDIO AVV. LUPIS, rappresentati e difesi dagli avvocati

FOLLIERI ENRICO, ALIBERTI DAVIDE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MALTIGNANO;

– intimato –

e sul ricorso n. 5137/2004 proposto da:

COMUNE DI MALTIGNANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 5, presso

l’avvocato RANUZZI LIVA, rappresentato e difeso dall’avvocato ORTENZI

MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.L., in proprio e nella qualita’ di erede di R.

A.M.L., R.M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, V.LE MAZZINI 6, presso lo STUDIO AVV. LUPIS, rappresentati e

difesi dagli avvocati FOLLIERI ENRICO, ALIBERTI DAVIDE, giusta

procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 30/2003 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dai Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ENRICO FOLLIERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avvocato

MASSIMO ORTENZI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale,

rigetto del terzo motivo e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 1994, R. A.M.L., R.L. e R.M.A. evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il Comune di Maltignano, esponendo che con ordinanza n. 1/88 del 13 gennaio 1988, in attuazione della Delib. Giunta Municipale n. 288 del 12 novembre 1987, il Sindaco del Comune di Maltignano aveva disposto l’occupazione temporanea e di urgenza di alcuni beni immobili di loro proprieta’ per una estensione totale, indicata nell’atto, di mq 7357, al fine di realizzare interventi edificatori stabiliti nel Piano per l’edilizia economica e popolare, ed in data 25 febbraio 1988 il Comune aveva proceduto alla redazione dello stato di consistenza, occupando poi in data 9 aprile 1988 una residua parte dell’area, non considerata il 25 febbraio 1988, per cui il totale dell’area occupata era pari a mq 7.750.

Riferivano che dalla data di occupazione di urgenza erano decorsi cinque anni senza che il Comune avesse provveduto a completare il provvedimento espropriativo e con Delib. G.M. 4 giugno 1994, n. 167 era stato disposto il rinnovo della occupazione dei suoli interessati alla attuazione del piano per un ulteriore quinquennio a far data dal giorno della notifica della delibera stessa.

Gli attori deducevano che tale proroga, disposta dopo la scadenza dell’originario termine, era illegittima e che, pertanto, il Comune di Maltignano era tenuto a risarcire i danni relativi al periodo dell’occupazione, a restituire la parte di area non utilizzata ed a risarcire i danni per la parte dell’area irreversibilmente trasformata con il pagamento del suo valore venale, oltre rivalutazione ed interessi.

Tanto premesso concludevano chiedendo all’adito Tribunale di condannare il Comune convenuto a restituire la superficie di mq 5075, non ancora utilizzata, ed al risarcimento dei danni, quantificati in L. 3.456.880.586, oltre svalutazione ed interessi legali successivi al 31 maggio 1994.

Si costituiva il Comune di Maltignano sostenendo che in relazione alle aree effettivamente utilizzate la pretesa degli attori era infondata, in quanto le stesse erano tuttora sottoposte a vincolo espropriativo poiche’ la dichiarazione di pubblica utilita’ dei piani di zona aveva una efficacia temporale di 18 anni, termine fino alla cui scadenza permaneva il potere per l’Ente pubblico di procedere alla espropriazione. Affermava, poi, che, a volere escludere l’automaticita’ della proroga disposta con la L. n. 158 del 1991, gli attori avevano diritto al risarcimento del danno per l’occupazione limitatamente al periodo compreso tra il 9 aprile 1993 ed il 21 giugno 1994, data di notifica della Delib. n. 167 del 1994. Sosteneva che per le aree non ancora utilizzate gli attori avevano diritto esclusivamente alla indennita’ per l’occupazione di urgenza, da determinarsi innanzi alla Corte di Appello.

L’Ente convenuto contestava anche la quantificazione dei danni ex adverso operata e concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere nel merito la domanda formulata nei suoi confronti.

Espletata una consulenza tecnica di ufficio, Tribunale di Ascoli Piceno,con sentenza n. 733 del 13 – 20 novembre 2000, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori e compensava tra le parti le spese di lite.

In particolare, il Tribunale, dato atto che gli attori, nelle conclusioni definitive, avevano unificato le loro domande in quella di risarcimento dei danni, osservava che l’atto di rinnovazione della occupazione era stato emesso dal Comune di Maltignano in carenza di potere in quanto successivo alla scadenza del termine originariamente fissato, ne’ poteva sostenersi che le aree di proprieta’ dei germani R. fossero soggette tuttora al vincolo espropriativo, essendo ricomprese nel piano PEEP avente efficacia temporale di 18 anni, in quanto l’amministrazione pubblica, nel caso di occupazione d’urgenza di un’area, ha l’obbligo di concludere l’iter espropriativo entro il termine massimo di cinque anni dalla immissione in possesso, per cui il principio secondo il quale nelle espropriazioni preordinate all’attuazione del piano di edilizia economica e popolare i fondi inclusi nel piano possono essere assoggettati all’espropriazione per l’intero periodo di efficacia del piano medesimo non concerne le occupazioni temporanee e di urgenza le quali restano viceversa assoggettate al termine inderogabile di durata loro propria, con la conseguenza che l’illegittimo praticarsi dell’occupazione, senza l’emissione del decreto di esproprio, da luogo a responsabilita’ risarcitoria della pubblica amministrazione indipendentemente dalla perdurante vigenza del piano.

Era, invece, fondata la tesi del Comune di Malignano secondo la quale il procedimento espropriativo si era concluso nei termini in conseguenza degli atti amministrativi emessi dall’Ente e delle proroghe legali introdotte dai provvedimenti legislativi intervenuti medio tempore e, specificatamente, del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, poi convertito in L. 28 febbraio 1988, n. 47, e dalla L. 20 maggio 1991, n. 158, in quanto tali proroghe operavano automaticamente senza alcuna necessita’ di uno specifico provvedimento della pubblica amministrazione. In particolare trovava applicazione nel caso di specie anche la proroga disposta dalla L. n. 47 del 1988, art. 14 – di conversione del D.L. n. 534 del 1987. – in quanto gli effetti dell’occupazione disposta in via temporanea e d’urgenza decorrono dalla data di emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compressione del diritto dominicale, restando irrilevanti la data della notificazione del provvedimento, quella di compilazione dello stato di consistenza e quella di materiale apprensione dei beni. Ne conseguiva che alla occupazione de qua erano applicabili due termini biennali e dunque sia la Delib.

Giunta Municipale 21 marzo 1995, n. 112 sia il successivo decreto sindacale del 1 aprile 1995, di esproprio definitivo, erano stati assunti in pendenza di legittima occupazione, con conseguente insussistenza dei presupposti di fondatezza della domanda di risarcimento danni. Riteneva, poi, che la domanda di pagamento dell’indennita’ di occupazione avrebbe dovuto essere rivolta alla Corte di appello competente per territorio e che era ammissibile, pur se infondata, la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, proposta dal Comune di Maltignano in relazione a danni subiti a seguito di un sequestro giudiziario, non ravvisandosi nel comportamento degli attori alcuna malafede o colpa grave.

Avverso la sentenza proponevano appello R.L., in proprio e quale erede universale di R.A.M.L., e R. M.A. i quali deducevano,in particolare,che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabili al caso di specie le due proroghe legali, con conseguente ritenuta legittimita’ del provvedimento espropriativo.

Gli appellanti concludevano, quindi, chiedendo di condannare il Comune di Maltignano al risarcimento del danno nella misura di L. 1.159.219.436, oltre svalutazione ed interessi.

Si costituiva il Comune di Maltignano deducendo l’infondatezza dei motivi posti a fondamento del gravame principale e formulando appello incidentale con riguardo al capo della sentenza che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni ex art 96 c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 30/03, respingeva entrambi gli appelli. In particolare, pur stimando, contrariamente al giudice di primo grado,che la proroga di cui al D.L. n. 534 del 1987, art. 14 non fosse originariamente applicabile al caso di specie, riteneva detta proroga applicabile per effetto dello ius superveniens di cui alla L. n. 166 del 2002, art. 4.

Avverso la suddetta sentenza,i R. propongono ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Maltignano resiste con controricorso illustrato con memoria, e propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi cui resistono con controricorso i R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo articolato motivo i ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione dell’art. 1122 c.p.c. affermando che erroneamente il Giudice d’Appello avrebbe applicato d’ufficio la normativa sopravvenuta in quanto la L. n. 166 del 2002, art. 4 sarebbe inapplicabile nella fattispecie non essendo l’occupazione d’urgenza in corso. Affermano, poi, che non poteva applicarsi l’articolo in questione in quanto l’occupazione dei terreni per cui e’ causa non era in corso al momento della emanazione della proroga di cui al D.L. n. 534 del 1987. Soggiungono che sarebbe errata anche l’affermazione secondo cui la procedura espropriativi, in quanto tale, era ancora in corso e che questa avrebbe consentito l’applicazione della proroga di cui al citato D.L. n. 534 del 1987 per effetto della L. n. 166 del 2002. Con il secondo motivo ribadiscono che la proroga legale non si sarebbe comunque potuta applicare nella fattispecie in quanto l’occupazione d’urgenza non era in corso per effetto della restituzione del suoli ai ricorrenti avvenuta il 23.02.95.

Con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno. Secondo la tesi dei ricorrenti la domanda contenuta nell’atto di citazione ricomprendeva anche la richiesta di risarcimento del danno per le aree occupate e non utilizzate.

Con il quarto motivo criticano la sentenza di appello affermando che non e’ vero che il Tribunale avrebbe implicitamente affermato la propria incompetenza circa la domanda di indennita’ per occupazione legittima.

Sostengono che detta domanda non e’ mai stata proposta perche’ le domande introdotte nel corso del giudizio sono sempre state unicamente quelle risarcitorie.

Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di Malignano deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto, erroneamente, che nella fattispecie non si possa applicare la proroga prevista dal D.L. n. 534 del 1987 anche a prescindere dalla disposizione retroattiva di cui alla L. n. 166 del 2002.

La sentenza avrebbe inoltre errato nel ritenere che le aree di proprieta’ dei ricorrenti erano sottoposte al vincolo di espropriazione finalizzata all’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare.

Con il secondo motivo deduce che il vincolo espropriativo perdurava per la durata di 18 anni trattandosi di vincolo stabilito dal PEEP, e, quindi, entro detto termine poteva legittimamente intervenire il decreto di esproprio.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale si duole del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle spese legali e di risarcimento ex art 96 c.p.c..

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

La prima censura del primo motivo e’ infondata.

La Corte d’appello ha rilevato che la proroga disposta dalla L. n. 166 del 2002, art. 4 era applicabile alla fattispecie in esame perche’ la stessa legge ne stabiliva il carattere retroattivo e perche’ sulla questione non si era formato il giudicato onde lo ius superveniens era applicabile.

Tale motivazione appare, in linea di principio, del tutto corretta, stante l’espresso disposto dell’art 4 della legge in questione secondo cui le leggi di proroga in esso elencate “si intendono riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi…”.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che lo ius superveniens, avente natura retroattiva, sopravvenuto in corso di causa possa essere applicato d’ufficio dal giudice purche’ non si sia gia’ formato il giudicato in relazione alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta (ex plurimis Cass. 18230/07; Cass. 18339/03; Cass. 8933/03).

Non sussiste pertanto la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c..

Venendo all’esame della seconda censura del primo motivo ed al secondo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente investendo essi diversi profili della medesima questione, occorre chiarire alcune circostanze di fatto quali le stesse risultano dalla impugnata sentenza.

L’occupazione dei terreni dei ricorrenti e’ avvenuta materialmente, per una parte, in data 25.2.88 in base al provvedimento sindacale del 13.1.88 di esecuzione della Delib. Giunta municipale 12 novembre 1987 e, per altra parte, in data 9.4.88. Essendo il termine di occupazione legittima di 5 anni, detto termine scadeva al piu’ tardi il 9.4.1993.

Tenendo conto della proroga biennale di cui alla L. n. 158 del 1991, art. 22 (la cui applicabilita’ al caso di specie non e’ controversa) detto termine scadeva il 9.4.95. Una parte dei beni occupati e’ stata restituita il 23.2.95 mentre, per il resto, il decreto di esproprio e’ intervenuto il 12.4.95. Fatte queste premesse, occorre ora esaminare se nel caso in esame debba trovare applicazione anche la proroga biennale di cui al D.L. n. 534 del 1987, art. 14 in conseguenza dell’intervento normativo operato dalla L. n. 166 del 2002 perche’,in tal caso, il termine per l’emanazione del decreto di esproprio sarebbe prorogato di ulteriori due anni,con la conseguenza che il decreto di esproprio, emanato il 12.4.95 sarebbe intervenuto tempestivamente.

La questione decisiva da risolvere per stabilire l’applicabilita’ della L. n. 166 del 2002 al caso di specie e’ quella se era necessario che l’occupazione fosse in atto al momento della entrata in vigore del D.L. n. 534 del 1987, che prevede la proroga di due anni per le occupazioni d’urgenza in corso al momento della sua entrata in vigore.

La risposta e’ positiva.

La L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4 dispone che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dalle disposizioni di una serie di leggi specificatamente indicate (tra cui il D.L. n. 534 del 1987 convertito con L. n. 47 del 1988), e successivamente abrogate dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58 coordinate tra loro, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti. Questa Corte ha gia’ avuto occasione di chiarire che tale norma va interpretata nel senso che l’effetto di proroga gia’ realizzato per le occupazioni d’urgenza investe anche i connessi procedimenti espropriativi, compreso il termine per l’emissione del decreto di esproprio. In tal senso depongono, infatti,sia la lettera della norma – che con l’avverbio anche (…”riferite anche “…) manifesta l’intento del legislatore di estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati dai termini di scadenza delle sole occupazioni di urgenza -, sia la ratio legis (giacche’ sarebbe inconcepibile il perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l’emissione del decreto definitivo di esproprio)(Cass. 2630/06). In altri termini, il legislatore ha voluto espressamente collegare alle proroghe delle occupazioni d’urgenza quelle per emanazione dei decreti d’esproprio.

Se, infatti,il decreto d’esproprio deve essere emanato entro il termine di occupazione d’urgenza e’ di tutta evidenza che prorogandosi quest’ultimo, deve necessariamente prorogarsi anche quello per l’emanazione del decreto di esproprio, altrimenti si verificherebbe che quest’ultimo avrebbe un termine piu’ breve rispetto all’altro. Questa Corte ha evidenziato anche ragioni di carattere sistematico che inducono a tale conclusione osservando che ” le proroghe in questione furono infatti disposte dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 30 gennaio 1980, n. 5, dichiarativa della illegittimita’ costituzionale, tra gli altri, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (comma 5, 6 e 7) e art. 20 (comma 3), come modificata dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, e del 19 luglio 1983, n. 223 (dichiarativa della illegittimita’ costituzionale delle norme della L. 29 luglio 1980, n. 385, reiterative delle disposizioni dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza), in attesa della emanazione, relativamente alle aree a destinazione edificatoria, di una disciplina sostitutiva delle norme caducate (nelle more, trovava applicazione la L. n. 2359 del 1865, art. 39), poi disposta, fino all’emanazione di una disciplina organica della materia, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e successivamente dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che ha anche abrogato le norme richiamate dalla L. n. 166 del 2002, art. 4, oltre che l’intero titolo 2A della pure citata L. n. 865 del 1971.” (Cass. 2630/06) “Orbene, poiche’ l’indennita’ di espropriazione presuppone la conclusione del relativo procedimento (diversamente, si avrebbe l’occupazione ed. usurpativa, e, quindi, un fatto illecito generatore di danno), la L. n. 166 del 2002, art. 4 – pressoche’ coevo all’entrata in vigore del citato testo unico del 2001, inizialmente fissata al 1 gennaio 2002 e poi prorogata al 30 giugno 2003 (D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302) – ha inteso sanare le situazioni pregresse anche agli effetti della definizione del procedimento espropriativo e, dunque, della determinazione della relativa indennita’”. (Cass. 2630/06).

In siffatto sistema e’ di tutta evidenza che il presupposto perche’ si proroghi il termine per il decreto di esproprio e’ che sia stato prorogato quello di occupazione in base alla normativa prevista per ciascuna proroga.. Nel caso di specie, il D.L. n. 534 del 1987, art. 14 prevede che la proroga si applichi alle occupazioni d’urgenza in corso al momento della sua entrata in vigore, onde la stessa non era applicabile alla procedura di esproprio oggetto della presente causa essendo il provvedimento di occupazione intervenuto successivamente alla sua entrata in vigore. Ne discende ulteriormente che la mancanza di detta proroga relativa all’occupazione ha reso impossibile anche la proroga per l’emanazione del decreto di espropriazione stabilita dalla L. n. 166 del 2002.

Cio’ e’ del resto confermato dal fatto che quest’ultima legge prevede che, perche’ la proroga dei termini per l’emanazione del decreto di esproprio possa trovare applicazione, e’ necessario che tra le proroghe dei periodi di occupazione non vi sia soluzione di continuita’.

E’ infatti evidente che, se tra una proroga e l’altre dei decreti di occupazioni si verifica uno “iatus” per cui il termine di occupazione legittima viene a scadere, in questo caso,se l’opera e’ gia’ stata realizzata, viene a verificarsi il fenomeno della occupazione appropriativa che rende del tutto inutile la proroga del termine per l’emanazione del decreto di esproprio, non avendo alcun senso espropriare un bene di cui l’espropriante ha gia’ acquisito la proprieta’.

Cio’ conferma, dunque, lo stretto collegamento tra la proroga stabilita dalla L. n. 166 del 2002 e la effettiva applicazione delle proroghe previste dalle diverse leggi prese in considerazione dalla stessa L. n. 166.

La terza censura del primo motivo, con cui si contesta la affermazione secondo cui il procedimento di espropriazione sarebbe stato ancora in corso prevedendo il PEEP che la dichiarazione di pubblica utilita’ aveva una durata di diciotto anni, per cui la proroga di cui alla L. n. 166 del 2002 risultava applicabile anche in riferimento al D.L. n. 534 del 1987, e’ fondata alla luce delle considerazioni dianzi esposte.

Se, infatti,deve escludersi che la proroga di cui al D.L. n. 534 del 1987, art. 14 poteva nel caso di specie trovare applicazione non essendo al momento della sua entrata in vigore pendente l’occupazione d’urgenza, e’ altrettanto evidente che nessuna rilevanza rivestiva la circostanza che, al momento della scadenza della proroga in esame,il procedimento espropriativo, nelle more iniziato, fosse in corso,dal momento che la stessa non risultava applicabile nei confronti del predetto procedimento. Come dianzi evidenziato, infatti, la ratio della L. n. 166 del 2002 e’ quella di prolungare la durata dei procedimenti espropriativi, e di conseguenza il termine per l’emanazione dei provvedimenti ablativi, nella stessa misura con cui era stato prolungato il termine per l’occupazione legittima. Da cio’ discende che se quest’ultimo termine non era stato prorogato non poteva riconoscersi neppure la proroga del termine della procedura espropriativa. Accertato quanto sopra, ne risulta di conseguenza che il termine finale per l’occupazione legittima e conseguentemente per l’emanazione del decreto di esproprio era quello del 9.4.95.

Occorre ora distinguere la posizione dei beni occupati ed oggetto di restituzione, rispetto a quelli occupati ed in relazione ai quali e’,invece, intervenuto il successivo decreto di esproprio ovvero l’accessione invertita. Per quanto concerne i primi, la restituzione,avvenuta il 23.2.95 in esecuzione della ordinanza sindacale del 16.2.95, prima del termine di scadenza dell’occupazione legittima risultante dalla proroga del 1991, ha fatto venir meno l’occupazione anche perche’ disposta in virtu’ di apposito provvedimento amministrativo non oggetto di alcuna impugnazione o revoca il quale prescinde, comunque, dai precedenti provvedimenti invalidi e successivamente revocati di proroga dell’occupazione.

E’ appena il caso di rammentare a tale proposito la giurisprudenza di questa Corte che ha gia’ chiarito che per far cessare l’occupazione e’ necessario un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l’occupazione che si protragga oltre il termine di occupazione legittima diviene illegittima e fonte di responsabilita’ per la p.a. occupante (Cass. 10866/1999).

E’ stato, altresi’ precisato che, seppure per la riconsegna non si richiedono le formalita’ stabilite dal combinato disposto della L. n. 865 del 1971, art. 20 e della L. n. 1 del 1978, art. 3 per l’acquisto della disponibilita’ del fondo,deve comunque trovare applicazione la normativa contenuta nell’art. 1140 c.c. e segg.; secondo la quale per la perdita di detto possesso, acquisito” animo et corpore”, occorre quanto meno che venga esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l’animus derelinquendi (Cass. 2440/1988; 3387/1983). Cio’ puo’ realizzarsi – come avvenuto nel caso di specie nel caso in cui l’occupazione e’ stata disposta in favore di un’amministrazione comunale, tramite un atto amministrativo proveniente dall’organo avente la rappresentanza dell’ente cui segua la riconsegna materiale del bene (Cass 2952/03).

Da cio’ discende che,in relazione ai beni restituiti, essi sono stati nel possesso dell’Amministrazione durante il periodo di legittima occupazione per cui per i detti beni puo’ essere riconosciuta solo l’indennita’ di occupazione legittima ove richiesta.

Per quanto concerne, invece, i beni espropriati,il relativo decreto e’ intervenuto dopo il termine di occupazione legittima prorogato ai sensi della L. del 1991 per cui per essi si e’ verificata alla data del 10.4.95 l’accessione invertita che giustifica la richiesta di risarcimento dei danni.

Il terzo motivo del ricorso principale e’ infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che la domanda di risarcimento danni proposta in riferimento alle porzioni immobiliari oggetto di restituzione costituisse una “mutatio libelli” rispetto a quella originaria di sola restituzione dei beni in questione e che la stessa fosse stata avanzata solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado sulla scorta delle risultanze della CTU da cui risultava che le aree non oggetto di trasformazione e restituite erano rimaste prive di cubatura.

Le censure che i ricorrenti muovono a tale argomentazione appaiono inconsistenti.

Gli stessi infatti sostengono che nella specie si era trattato di una semplice “emendatio libelli” in quanto la domanda di risarcimento sarebbe stata originariamente proposta con l’atto di citazione e che la stessa sarebbe stata sostanzialmente adeguata a seguito delle risultanze della CTU. Tale assunto appare privo di fondamento.

Dal brano dell’atto di citazione riportato in ricorso, non e’ infatti specificato se la somma chiesta a titolo di risarcimento danni pari a L. 3.456.880.586 riguardasse anche i terreni restituiti, onde l’argomento non e’ conclusivo. Ma la tesi dei ricorrenti risulta smentita da quanto da essi stessi ulteriormente dedotto nel motivo e, cioe’, che, essendo a seguito della espletata CTU emerso che le aree rimaste libere avevano perduto il loro valore economico per avere ceduto la propria cubatura alle aree espropriate, avevano in sede di precisazione delle conclusioni chiesto il risarcimento dei danni nella misura di L. 1.766.790.384.

In altri termini, solo a seguito delle risultanze della CTU i ricorrenti hanno tardivamente proposto in sede di conclusioni la domanda di risarcimento per i beni restituiti.

Il quarto motivo del ricorso principale e’ fondato.

La Corte d’appello, nel ritenere esatta la pronuncia del tribunale dichiarativa della propria incompetenza a pronunciarsi sulla indennita’ di occupazione legittima, ha,a sua volta, affermato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla detta domanda.

Tale pronuncia e’ erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che, in sede di appello avverso sentenza del Tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l’indennita’ per il periodo di occupazione legittima, non puo’ la Corte d’appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all’indennita’ di occupazione, sul presupposto che quest’ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell’indennita’. Pertanto, in presenza, comunque, della domanda dell’interessato, che si proceda “ex novo” alla determinazione dell’indennita’, deve provvedere in tale qualita’ sulla richiesta.

(Cass 25013/06; Cass. 14687/07).

Il primo motivo del ricorso incidentale sostiene che l’occupazione decorre dalla Delib. Giunta municipale del 18.12.87 (il D.L. n. 534 del 1987 e’ entrato in vigore il 31.12.87) e che pertanto poteva trovare applicazione la proroga di cui al D.L. n. 534 del 1987.

A parte l’infondatezza dell’assunto alla luce di quanto gia’ argomentato in relazione all’esame del primo motivo del ricorso principale,il motivo in questione non e’ autosufficiente poiche’ non riporta il testo della delibera che e’ stato interpretato in modo diverso dalla sentenza che ha ritenuto che il decreto d’esproprio era contenuto nel decreto sindacale del 13.1.88,mentre la delibera della Giunta non conteneva alcun provvedimento essendosi limitata a prevedere che questo dovesse essere emanato dal sindaco, come poi avvenuto.

Il motivo deve quindi ritenersi inammissibile non potendo questa Corte, cui e’ inibito l’accesso agli atti della fase di merito, valutare la fondatezza dell’assunto del ricorrente incidentale.

Il motivo si rivela inoltre, infondato laddove sostiene che il sindaco non avrebbe il potere di emanare il provvedimento di occupazione d’urgenza alla luce della giurisprudenza di questa Corte che costantemente, sia pure implicitamente, ne ha ritenuto la sussistenza (v. Cass 6568/87; Cass 457/97; Cass 3835/07).

Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ privo di consistenza.

Questa Corte ha gia’ affermato infatti il principio che, nelle espropriazioni preordinate all’attuazione dei P.EE.P., il termine di validita’ del provvedimento di approvazione del piano (che ha anche efficacia di provvedimento dichiarativo della pubblica utilita’) costituisce il “termine unico” entro il quale ogni attivita’ di utilizzazione dell’area deve essere compiuta.

Il che comporta che, per l’intero periodo di efficacia di un PEEP, possono essere legittimamente assoggettati ad espropriazione i fondi in esso inclusi: senza pero’ che questo incida sulle vicende strumentali di occupazione “temporanea e d’urgenza”, le quali invero, proprio in quanto tali, restano viceversa soggette al termine inderogabile di durata massima loro proprio, il cui illegittimo protrarsi, senza l’emissione del decreto di esproprio, da luogo appunto alla responsabilita’ risarcitoria della P.A., indipendentemente dall’eventuale perdurante vigenza del piano. (Cass 6825/94; Cass 24576/06).

Di tali principi, che il Collegio condivide, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione onde, il motivo deve essere rigettato. Il terzo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile. La Corte d’appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. sulla base di una duplice motivazione: per quanto riguarda le aree restituite al Comune, perche’,non essendosi verificata alcuna trasformazione, nessun danno era ipotizzabile; per quanto riguarda,invece, il fondo n. 347, nessuna prova adeguata del danno era stata fornita dal comune.

La prima ratio decidendi non risulta censurata, onde sul punto si e’ formato il giudicato Ne consegue che la generica e complessiva doglianza di violazione dell’art. 96 c.p.c. si rivela inammissibile per questa parte.

Quanto alla censura relativa alla seconda ratio decidendi relativa al fondo (OMISSIS), la stessa tende a prospettare una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio (in particolare della richiesta di danni dello studio legale Capriotti) ritenuti per la loro assoluta genericita’ dalla sentenza impugnata inidonei a fornire adeguata prova del pregiudizio subito, in tal modo investendo, anche in questo caso, inammissibilmente il merito della decisione.

Il quarto motivo resta assorbito dovendo la Corte di rinvio procedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

In conclusione, quindi, vanno accolti il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il terzo, mentre vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso incidentale assorbito il quarto. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il terzo, rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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