Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10215 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29079-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., ENEL SERVIZIO

ELETTRICO S.P.A., ENEL ITALIA S.R.L. già ENEL SERVIZI S.r.l. in

proprio e quale società incorporante DALMAZIA TRIESTE S.R.L.

soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., ENEL FACTOR

S.P.A., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SILVESTRI;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3588/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 8901/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 3588 del 2014, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione principale proposta da Equitalia Sud s.p.a. e quella incidentale proposta dall’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto le opposizioni alle cartelle notificate ad Enel Distribuzione s.p.a., Enel Produzione s.p.a., Enel Servizio Elettrico s.p.a., Enel Servizi s.p.a. ed Enel Factor s.p.a emesse per la riscossione di contributi per maternità e malattia, in ragione del tatto che le cartelle erano prive di idonea motivazione per cui non era possibile comprendere le ragioni di credito, pure contestate nel merito dall’opponente;

ad avviso della Corte territoriale, andava confermato il giudizio di primo grado essendo insufficiente il richiamo ai DM 10 fatti valere dell’INPS vista la complessità in concreto dei relativi contenuti ed il riferimento ai codici tributo;

la Corte ha valutato come infondate le pretese contributive sulla base della indeterminatezza delle stesse in ragione della molteplicità di voci di credito azionate in via esecutiva, per il numero dei lavoratori interessati e per la eterogeneità delle relative posizioni e per la complessità dei parametri amministrativi;

in ogni caso, per ragioni di completezza, la Corte di merito ha ribadito di essersi già espressa negativamente rispetto alla pretesa dell’INPS di ottenere dalle società appartenenti al gruppo Enel il pagamento di tale contribuzione;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base dell’unico articolato motivo avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, in quanto le cartelle erano state predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto 25 giugno 1999 e successive modificazioni e confermato dal D.Lgs. n. 32 del 2001;

resistono con controricorso le società sopra indicate e l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso e inammissibile;

la sentenza impugnata si regge su due distinte rationes decidendi;

la Corte territoriale ha, in primo luogo, rigettato l’appello proposto in punto di carenza di motivazione delle cartelle opposte affermando che tale obbligo non poteva dirsi soddisfatto attraverso lo scarno richiamo alle denunce mensili effettuate con i DM/10, come rettificato dall’Istituto, oppure ai “codici tributo”, in quanto generici ed onnicomprensivi e quindi inidonei a consentire al debitore di individuare il credito azionato nei suoi confronti soprattutto alla luce della complessità organizzativa delle società appellate; tale inadeguata motivazione, per la Corte territoriale, aveva determinato anche l’infondatezza nel merito della pretesa, non potendosi evincere dalle generiche indicazioni contenute in cartella i parametri di calcolo da utilizzare per quantificare i crediti contributivi pretesi;

con ulteriore argomentazione, introdotta a pag. 5 con l’espressione “Solo per completezza…”, la sentenza impugnata ha precisato la volontà di completare, comunque, il percorso motivazionale affermando l’infondatezza nel merito della pretesa contributiva fatta valere con le cartelle opposte ed, a tal fine, ha richiamato il proprio precedente n. 10519 del 2013 che ha tatto integralmente proprio;

la motivazione in esame, va osservato, non costituisce ipotesi di motivazione ad abundantiam giacchè la Corte ha concluso per il rigetto delle opposizioni per una duplice e concorrente ragione e non ha affrontato il tema della fondatezza della pretesa dopo aver rilevato l’inammissibilità dell’opposizione, così di tatto spogliandosi della potestà di giudicare nel merito;

nè, per altro, può ritenersi che la motivazione relativa al merito della pretesa, essendo riconducibile a ragioni di opposizione relative ai merito della pretesa D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e, quindi, oggetto di altro e simultaneo giudizio introdotto con unico atto, non giustifichi l’interesse ad impugnare in capo al concessionario per la riscossione che risponde per i vizi di regolarità formale della procedura di riscossione;

infatti, le argomentazioni della sentenza impugnata (segnatamente alla pagina 3) dimostrano che la sentenza ha qualificato, a torto o a ragione, l’opposizione proposta esclusivamente come opposizione agli atti esecutivi ed il concessionario per la riscossione soggetto legittimato passivo;

a fronte di tale reale duplicità di ragioni di rigetto dell’appello Equitalia Sud s.p.a. ha formulato un unico motivo riferito esclusivamente al capo della sentenza che ha ritenuto effettivamente carente la motivazione della cartella e non ha intaccato per nulla, nè il profilo della qualificazione dell’azione, nè il diverso ed ulteriore capo della sentenza che ha comunque affrontato nel merito la questione oggetto di causa;

ricorrono, dunque, le condizioni in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha fatto discendere il principio per il quale, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse (Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 12777 del 2015; Cass. n. 12485 del 2015; Cass. n. 12719 del 2013; Cass. n. 10555 de11994; Cass. n. 8785 del 1994);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese vanno compensate tra tutte le parti in relazione alla peculiarità della vicenda processuale in concreto realizzatasi.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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