Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10215 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10850-2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LIBERO ZINGRILLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MA.AR., GENERALI TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 601/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.C. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Foggia 31 maggio 2010 n. 832, con cui era stata accolta solo in parte la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale;

– il Tribunale di Foggia, con sentenza 17 marzo 2015 n. 601 ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività;

– M.C. ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, assumendo che il Tribunale ha errato il calcolo del termine per proporre l’appello, e di conseguenza reputato tardivo un gravame che era invece tempestivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la sentenza del Giudice di pace è stata depositata il 31 maggio 2010, e non è stata notificata al soccombente;

– il termine c.d. “lungo” per proporre appello scadeva dunque il 16 luglio 2011, che però cadde di sabato, e quindi il suddetto termine doveva essere prorogato al lunedì successivo, 18 luglio;

– nel caso di specie, l’appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 18 luglio 2011, e dunque tempestivamente;

– il Tribunale ha erroneamente calcolato la durata della sospensione feriale in 45 giorni, mentre avrebbe dovuto calcolare una sospensione di 46 giorni (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 04/03/2015);

– il ricorso va di conseguenza accolto;

– le spese del giudizio di legittimità dovranno essere liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata;

(-) demanda al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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