Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10215 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34138/2006 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante D.P.D.P.L., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato

BERCHICCI Giancarlo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GOVERNA ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

I.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1626/2005 del GIUDICE DI PACE di NOCERA

TORINESE, emessa il 16/12/2004, depositata il 09/11/2005; R.G.N.

233/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace di Nocera Terinese la Toro Assicurazioni spa, assicuratrice della RcA del veicolo di sua proprietà – targato (OMISSIS) – nel periodo dal 1995 al 1991, lamentando l’illegittimità dell’aumento dei premi per essere quelli dipesi dalla partecipazione della controparte ad un accordo di cartello con altre compagnie assicuratrici, vietato dalla legge e sanzionato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Nonostante la Toro, costituitasi, abbia eccepito l’incompetenza funzionale del giudice di pace per essere competente la corte di appello ed ampiamente contestato il merito, pure deducendo la prescrizione di qualsiasi avverso diritto, il giudice di pace adito, con sentenza n. 1626/05, pubblicata il 9.11.05, ha affermato la propria competenza ed accolto la domanda in ragione di Euro 150,00 pari al 20% dell’importo dei premi corrisposti.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Toro Assicurazioni spa, affidandosi a tre motivi; l’intimato non deposita controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La Toro Assicurazioni spa formula tre motivi a sostegno del ricorso:

4.1. il primo di essi è rubricato: “incompetenza funzionale del giudice di pace adito; prescrizione del presunto diritto reclamato;

violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 33, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2”; e con esso la ricorrente ripropone l’eccezione di incompetenza già formulata in sede di costituzione, dapprima sostenendo la competenza ratione materiae della Corte di appello;

4.2. il secondo di essi è rubricato: “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, n. 5”; e con esso la ricorrente nega la sussistenza di un nesso di causalità tra la partecipazione al cartello vietato e l’aumento dei premi, escluso dallo stesso provvedimento dell’Autorità garante posto a base della pretesa; e lamenta l’illegittimità dell’accoglimento di una domanda, formulata ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza alcun accertamento dell’invalidità, neppure solo parziale, del contratto in base al quale il pagamento è stato operato;

4.3. il terzo di essi è rubricato: “incompetenza per materia del giudice di pace adito; violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 33, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2”; e con esso la ricorrente: ribadisce che, avendo controparte indicato quale causa petendi una pretesa violazione delle norme previste dal titolo 1^ della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sussisteva la competenza funzionale della corte di appello, anche per azioni di natura extracontrattuale o di nullità per le violazioni di tal fatta; nega la nullità del singolo contratto di assicurazione in dipendenza della partecipazione all’accordo di cartello pure vietato; comunque nega la tutela diretta, in forza dell’invocata normativa ex lege n. 287 del 1990, ai consumatori finali, ritenendola limitata alle imprese che operano nel sistema.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato in relazione alla preliminare questione di competenza:

5.1. la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato – azione la cui cognizione è rimessa dallo stesso art. 33 alla competenza esclusiva della corte d’appello – spetta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gli imprenditori del settore, ancorchè egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della collusione: e ciò tanto ove sia spiegata un’azione risarcitoria, quanto se sia promossa un’azione restitutoria ex art. 2033 cod. civ., poichè il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato per effetto di un’intesa nulla allega pur sempre quest’ultima, nonchè l’impossibilità giuridica che essa produca effetti (Cass. 13 luglio 2005 n. 14716, sostanzialmente conforme a Cass. sez. un. 4 febbraio 2005 n. 2207, seguita poi da Cass. 27 ottobre 2005 n. 20919, Cass. 19 maggio 2006 n. 11759, Cass. sez. un. 14 giugno 2007 n. 13896, Cass. 21 gennaio 2010 n. 993);

5.2. in sostanza, addotta la violazione della L. n. 287 del 1990, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorchè non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, sìa l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge citata, sia l’azione restitutoria di cui all’art. 2033 cod. civ., la cognizione delle quali è rimessa alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello.

6. L’accoglimento del relativo motivo di ricorso, con la conseguente dichiarazione della competenza della corte d’appello, comporta l’assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi; la decisione impugnata deve pertanto essere cassata e va disposta la riassunzione della causa, nel termine reputato congruo come in dispositivo, dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, nel cui distretto è compreso il giudice di pace adito, da ritenersi corrispondente, in via presuntiva, a quello di residenza o domicilio del consumatore e, come tale, competente anche per territorio in via esclusiva ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19 (Cass. 28 agosto 2001 n. 11282; Cass. sez. un. 1 ottobre 2003 n. 14669), applicabile ratione temporis alla fattispecie.

7. Infine, la condanna alle spese di lite fin qui sostenute non può che seguire la soccombenza sulla questione di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza per materia della Corte d’Appello di Catanzaro, fissando in sessanta giorni il termine per la riassunzione; condanna I.C. al pagamento, in favore della Toro Ass.ni, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite fin qui sostenute, liquidate in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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