Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10214 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10214 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 30/04/2013

SENTENZA

sul ricorso 12601-2007 proposto da:
GUILLOT GIORGIO C.F.GLLGRG49E28H5010, MEROLA ROSSELLA
C.F.MRLRSL52C49H5010, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio
dell’avvocato RIITANO BRUNO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RIITANO ADOLFO;
– ricorrenti –

2013
723

contro

IMP COSTR RESTAURO MONUMENTI ARCH ALARICO DE SANCTIS
IN PERSONA DEL TITOLARE OMONIMO C.F.DSNLRC42H28H501F,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

/1

’ve

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA
MASSIMO, che la rappresenta e difende;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 1339/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2006;

udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito

l’Avvocato

Riitano

Bruno

difensore

dei

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Boggia Massimo difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
I coniugi Guillot Giorgio e Merola Rossella con citazione del 23 ottobre

2002 proponevano appello avverso la sentenza n. 13605 del 2002 con
la quale il Tribunale di Roma rigettava una loro domanda diretta alla
condanna dell’Impresa Costruzioni e Restauro Monumenti dell’Arch.

Alarico de Sanctis alla restituzione di quanto percepito in più del
dovuto in ordine ad un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di
un loro appartamento in Roma via Pietro Bernardini 21, nonché a
risarcimento dei danni per ritardata esecuzione dei lavori, per contro
condannava gli attori al pagamendi – life 37.100.000 oltre accessori in
parziale accoglimento della domanda nconvenzionale dell’impresa De
Sanctis volta a conseguire il pagamento del residuo corrispettivo
dell’appalto.

P

e v.

e

.

. i

e

i.

.v.

e

se

1339 deI 2

La Corte di Appello di Roma con sentenzw n.

accoglieva in pane l’appello e per l’effetto condannava iconiugi Cuillot,
al

Merola

-•

ziernrna

— • – –

della

pagamento

lif9

5.100.000

confermando il resto. Compensava–le–spese–giudiziatecondo–la_.•.•.

• .se

di ..

..

i • •

-• -• _

••essa_
o ”

..

O 11

e”

e

••• • II •
si

e

e

• -••

– M •- –

-ppalto, perché

non era stata raggiunta la dimostra7ione che le parti avessero pattuito
-r in- –

-I-

e

-in- e-i !averi – •

i I ven –

erano conformi a quanto concordato; c) i vizi di esecuzione evidenziati
dal CTU non erano tali da comportare la risoluzione del contratto; d)
era infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per
lesione


all’immagine

professionale;
i

e)

era

fondata

la

domanda

0

dell’impresa

riferimento

con

solo

all’unilaterale

rescissione

del

contratto; f) risultava ancora dovuto un corrispettivo per lavori eseguiti

(compreso anche l’utile dell’impresa). La Corte romana evidenziava,
altresì, che la sentenza di primo grado andava riformata nella parte in
cui condannava i Guillot al pagamento di lire 32.000.000 perché non
possibile,

contemporaneamente,

(come aveva fatto il Tribunale)

un

riconoscere

diverso mancato guadagno

(indicato nella somma di lire 32.000.000), soprattutto, quando si era

i

a-ffermato che l’importo di lire 5.100.000 comprendeva, anche, il

mancato utile.
La cassazione di questa sentenza e stata chiesta dai coniugi GriillOTé Merola con ricorso affidato a tre motivi.
=-

.e i

v•

e

I

L’Impresa Costruzioni e

_

.

e

contioricorbo, illustrato con menioi ia.
rvlotivi della decone
.-

i — a

— o . i

-i

– •

fi

n•

‘,’ – i

e

Z

Z

violazione- e falsa applicazione dell’art. 2729 cc., emessa valutazione

.-

.

..

Secondo i ricorrenti

.

_

i- _•

_•

,, I

e_5__ cpc.

la Corte romana sarebbe incorsa in errore

nell’aver ritenuto non fondatala censura formulata in_ appello relativa
alla pretesa mancata fissazione di un termine per la conclusione dei
lavori.

Posto che , ritengono i ricorrenti

contratto scritto
attraverso
.

altri

non vi era tra le parti un

l’inter.rete doveva sopperire alla lacuna delle parti
elementi

che

erano

indiscutibilmente

emersi

dall’istruttoria espletata. In particolare, secondo i ricorrenti la Corte
2

era concettualmente

romana non avrebbe tenuto conto che in relazione alla natura dei

lavori, tenendo presente l’urgenza che la famiglia Guillot aveva di

entrare nell’appartamento tale che aveva chiesto ed ottenuto dal
venditore dell’immobile l’autorizzazione a presentare la necessaria
domanda presso il Comune di Roma per l’inizio dei lavori

che

mesi. Per altro, il comportamento dell’impresa giustificato dalla scelta
dei materiali da parte dei committenti poteva consentire una proroga di
qualche settimana, ma non certamente di un periodo di oltre un anno
per la consegna dell’appartamento.
Pertanto,
uprema

i

ricorrenti tormulano i seguenti quesiti di diritto: a) dica la
o e se in n enmen o a a na ura • e rappo o con ra ua e,

all’interesse delle parti, il termine concordato e prorogato secondo
rapporto di buona fede costituiva termine ragionevole per l’esecuzione
del contratto,

anche in riferimento a presunzioni gravi -,- -precise- e

concordanti; b) se l’eventuale mancata predeterminazione del termine
autorizzasse Ilimpfcsa appaltatrice a consegnare le oper-e effettuate
tra l’altro non terminate , nell’irragionevole e se

eee

e•- e

•-

e

un -anno dall’inizio dei lavori.
11

La dogliama dei ricorrenti non merita accogliraenta,poiché si

sostanzia nella richiesta di una lettura delle_ risultanze probatorie
diversa da quella data dal giudice del gravame e in un sostanziale

riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in sede d
legittimità, atteso che in tale modo il ricorrente contrasterebbe il
risultato dell’attività

svolta dal giudice di appello in ordine alla

valutazione ed all’apprezzamento dei fatti e delle risultante probatorie,

.
.

3

verosimilmente i lavori dovevano essere eseguiti entro il termine di tre

attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del
,

merito. Spetta solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio
convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o

all’altro mezzo di prova.
1.1.a) In particolare, nel caso in esame, la Corte romana, ha
evidenziato, correttamente, che, mancando un contratto scritto, era
onere degli allora attori dimostrare l’esatta pattuizione di un termine di
consegna dei lavori,

soprattutto, per le conseguenze che il mancato

rispetto del termine avrebbe comportato. E di piu, la Lode romana ha
evidenziato: a) che non era stata censurata la parte della motivazione
detla sentenza ai primo grado che aveva sottolineato resistenza di

avori aggiuntivi richiesti ed eseguiti in corso

‘operache—nan

potevano -non essere considerati per la determinazione dei termine di
e

: –

Z

i

O – –

Z

i

Z

. ,

, .

.

—-

ostacolare la prosecuzione dei lavori era -tate il comportamento dei
_e• _e
_

_ aa

_. e
a •

e.
-•

_

e _

. •

•a

-•a

. – • •

•• e e

I

e – ••

••-

•• – • –

e •

ntrare

•-

nPll’appartamento
e

-e

-eeeee

.

e –

.

il’

.

.

e*

patuto determinare il termine della consegna dei lavori perché
dall’istruttoria

erano emerse:

•resunzioni

a

• ravi

*recise

e

concordanti; b) la natura dei lavoric) l’urgenza della famiglia Guillot di
entrare nell’appartamento. Vero è che in assenza di fissazione di un

termine

è

sufficiente

affinché
4

possa

considerarsi

verificato

Jrl

l’inadempimento,

che,

tenuto

conto

della

natura

del

rapporto,

dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle

parti, sia decorso un periodo di tempo congruo in relazione all’essenza
ed all’oggetto della prestazione senza che questa sia stata eseguita,
tuttavia, la Corte di merito ha chiarito che non era stata censurata la
motivazione

che

aveva

sottolineato

ai

fini

dell’identificazione di un termine ragionevole per il completamento
della ristrutturazione, l’esistenza di lavori aggiuntivi richiesti ed eseguiti
in corso d’opera. In ogni caso, i ricorrenti, omettono: a) di indicare quali
siano le presunzioni, non considerate dalla Corte territoriale, b) quale
natura dei ravon era emersa dall’istruttoria e, comunque, quale
ristrutturazione avevano concordato; c) se l’esigenza della famiglia
I. • • –

. –

– .. … ..

.- Curi il seuundo motivo
applicazione dell’art.

i

i- .

. .

• i

ta dall’impresa

munenti lame-titano la violazione e

1655 cc.

falsa

Omessa valutazione delle prove

testimoniali, emess-a- valutazione circa un fatto controverso e decisivo
per-il giudizio, in felaziene all’art. 360 n-. 3 e n. 5 cpe. Avrebbe errat o
a-sospensione-deWesecuzione-del-lavori alla condotta degli- appellanti e non al colposo abbandono
I-

… – – •.., …- .-

….. _s-

•. •.- …

.- — -..-

dalle prove testimoniali che l’impresa ave_vasrnarrito_ le chiavi_ la Corte
territoriale, non aveva considerato che l’appaltatore ai sensi dell’art.
1655 cc. aveva assunto il compimento dei lavori con gestione a proprio

rischio e, quindi era responsabile della gestione del cantiere e dei
lavori.

Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Suprema Corte se il
5

della

parte

comportamento,

quale

anche

conseguenza

di

responsabilità

4

dell’impresa appaltatrice consegnataria delle chiavi dell’appartamento

.

e del cantiere, di restituzione del proprio materiale non possa
inequivocabilmente

interpretarsi

quale

rinuncia

unilaterale

alla

prosecuzione dei lavori. 2) se il giudizio di verosimiglianza, non

motivato, in ordine alla pretesa disponibilità dei proprietari delle chiavi
del cantiere, possa ritenersi legittimo ed assurgere a motivo d
responsabilità da parte dei committenti in ordine alla mancata ripresa
r

dei lavori.
2.1.= Il motivo e inammissibile: a) sia perché privo dei caratteri di
autosufficienza considerato che i ricorrenti, omettendo di indicare il
contenuto delle prove testimoniati in merito allo smarrimento delle
chiavi, non consentono a questa Corte di valutare una eventuale vizio
•-

••

se.

Corte romana laddoveTha escluso’

swei..

una responsabilità dell’Impresa De Sanctis per un asserita ritardata .

• .. ….. • •

1:

:

11 –

– – –

: – — –

ce

ti

“i

•fr

“e —

precedente, si sestanzia nella richiesta di una lettura delle risultanze
probaterie diversa da quella data dal giudice -del gravame e in un

_ MS “. • li”

• •

II

“• • • • – • •

I

III III

II

sede_ di legittimità atteso che in tale moda il ricorrente contrasterebbe
il risultato dell’attività svolta dal giudica di appello in ordine alla
valutazione ed all’apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie
e non, invece, l’iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale per
/
raggiungere il risultato non condiviso.

In particolare, costituisce un apprezzamento di merito l’assunto che la
mancata ripresa dei lavori fosse conseguenza dei Guillot a fronte


6

M
i

dell’apodittica affermazione che l’impresa aveva smarrito le chiavi
a

normalmente custodite dal portiere, tenuto conto che per il recupero

.

dei materiali custodite nel cantiere, l’impresa aveva sporto querela di
appropriazione indebita, dalla quale gli attori erano stati assolti per
assenza di elemento psicologico.

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 92 cpc. Omessa valutazione in relazione dell’art.
360 n. 3 e n. 5 cpc. Avrebbe errato la corte romana: a) sia nell’aver
confermato la sentenza di primo grado in ordine al regolamento delle
spese giudiziali, laddove aveva dispostola compensazione per un
terzo, e aveva posto i due terzi delle spese a carico degli attori (attuali
ricorrenti) nonostante, la Corte romana, avesse ridotto la condanna
degli allora attori sensibilmente (da lire 37.100.000 a lire 5.100.000) b)

nell’aver ourriperibato le spese del giudizio di seuurrdu grado, atteso

v

che avrebbe omesso di indicare
compensazione

celle

.

.

spese giudiziali. Pertanto, i ricorrenti formulano il

seguente quesito di difitte: se la sostanziale modifica della sentenza d’
e

•se

e

ce

_e•

_e•

-•

-•

•e –

e –

e-

e• –

e –

• certo al GLI__

pagamento era stata condannata _in primo grado la parte legittima la
conferma della_condanna alle spese liquidate_in primo grado stilla
base di una diversa condanna al pagamento; 2) se in grado di appello
l’accoglimento, sia pure parziale del gravame ed il rigetto delle
,

eccezioni dell’appellata, possa giustificare la compensazione integrale
delle spese, per altro priva di ogni e qualsiasi motivazione.
3.1.= Il motivo è infondato.
.

Come è noto l’art. 92 c.p.c. è stato novellato con legge n. 263/05 nel
7

Ai

f

senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati
*

nella motivazione”; ancor più recentemente detto articolo è stato

.

innovato in senso ancor più incisivo disponendo — per i giudizi civili
instaurati dal 4.7.2009 — la compensazione è legittima “se concorrono
altre

eccezionali

ed

gravi

ragioni

esplicitamente

indicate

nella

Ora,

nel caso in esame, quanto al primo giudizio non erano venute

meno le ragioni per la compensazione pari ad un terzo delle spese
giudiziali perché i coniugi Guillot (originari attori) continuavano ad
essere soccombenti e per quelle stesse ragioni affermate dalla
sentenza di primo grado che avevano indotto il Giudice di primo grado
a compensare un terzo delle spese giudiziali e porre i due terzi a

carico dei soccombenti (attuali ricorrenti). -b-) quanto al secondo grado
a Corte romana ha chiarito che l’appello era stato accolto solo
parzialmente ed, in particolare, che era confermata la decisione del
,.., • ,T, – –

i

contratto

i

di

ii

6:40

appalto.

Iii

.7.

Secondo

la

—– e

Corte

– 6 –

4 –

romana

1•11

era

•••

a;

e

possibile

identificare una recip-roca soccombenza.
Pertanto, nell’uno e nell’altro caso (in primo e in secondo grado) l
valutazione del Giudice non presenta vizi logici e al contrario è
.-

-e

.111

e-

•e-e

-Il .

Il e

I Il

.

II e II

I “.

si

.

normativa di cui agli artt. 91 e 92 cpc.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati a
pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che
verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
8

motivazione”.

Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
+ -A

del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 2.700,00 di cui €.

200,00 per esborsi.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
— —

—F

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA