Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10214 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28805-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. già SERIT SICILIA s.p.a. Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO

GALLO;

TRE M COSTRUZIONI S.R.L., in persona del Liquidatore pro tempore,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

AVOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2375/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/11/2013 R.G.N. 2638/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 2375 del 2013, la Corte d’appello di Palermo, rigettando l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado, ha confermato l’accertamento della insussistenza dell’obbligo della società TRE M COSTRUZIONI s.r.l. di corrispondere all’Inps le somme di cui alla cartella esattoriale notificata il 15.9.2006, relative al fatto che la ditta,a causa delle dimissioni di taluni dipendenti, non aveva mantenuto il livello occupazionale esistente al momento in cui aveva fruito degli sgravi di cui alla L. n. 448 del 1998, per cui gli stessi erano risultati indebiti;

la Corte palermitana, evidenziando la carenza di tempestive allegazioni a sostegno della pretesa contributiva, ha ritenuto che nella fattispecie la riduzione dei livello occupazionale, seguita alle dimissioni di alcuni dipendenti, non era imputabile ad iniziativa del datore di lavoro e non poteva essere, perciò, causa di revoca dello saravio contributivo;

per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, mentre resiste con controricorso TRE M Costruzioni s.r.l.;

anche Riscossioni Sicilia si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, l’Inps assume che nella fattispecie si era registrata una riduzione del livello occupazionale in conseguenza delle dimissioni di tre lavoratori i quali, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la TRE M Costruzioni s.r.l. e della contestuale nascita dello sgravio contributivo oggetto di causa, erano regolarmente occupati presso il datore di lavoro, per cui era stata violata la norma che per il mantenimento del beneficio dello sgravio triennale esigeva che il livello occupazionale raggiunto a seguito di nuove assunzioni non subisse riduzioni nel corso del periodo agevolato;

secondo l’Inps, la disposizione in esame si limitava ad agganciare la

possibilità di continuare a fruire dello sgravio nel corso del triennio alla circostanza obiettiva della permanenza del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni nello stesso arco temporale;

pertanto, alcun rilievo poteva avere la circostanza della natura volontaria della cessazione del rapporto di lavoro, delle cui conseguenze non poteva non farsi carico il datore di lavoro interessato alla conservazione del beneficio in esame, in quanto strettamente connesso al dato oggettivo del mantenimento del livello occupazionale;

il ricorso è fondato;

invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 15688 del 28.7.2016; Cass. n. 25474 del 2017; Cass. n. 27277 del 2018) che “la concessione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l’incremento, sicchè il venir meno di tale condizione determina l’integrale perdita de diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea”;

la finalità della norma è quella di favorire un incremento dell’occupazione attraverso il riconoscimento all’imprenditore, che tale incremento realizzi, del beneficio degli sgravi contributivi per quella determinata posizione lavorativa (v. Cass., 26 settembre 2012, n. 16378);

la norma prevede (comma 6, lett. c) che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato, per cui è evidente che il verificarsi di tale circostanza, determinando il venir meno della finalità perseguita dalla legge, comporta a perdita del diritto al beneficio, il quale non può che essere totalmente annullato: ciò in considerazione della natura eccezionale della norma che, in presenza di determinate condizionì, esonera specifici soggetti dal generale obbligo contributivo, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea, ed affermati con riguardo alla L. n. 448 del 1998, citato art. 3, commi 5 e 6, (decisione SG (99) D/6511 del 10 agosto 1999);

pertanto, ha errato la Corte di merito nel ritenere che potesse sussistere il diritto dell’impresa appellante al mantenimento del beneficio dello sgravio contributivo per la nuova assunzione, ad onta della mancata conservazione del livello occupazionale, sulla scorta del non condiviso ragionamento per il quale quest’ultima situazione di contrazione dei personale non poteva essere ricondotta ad una volontà della parte datoriale;

infatti, sia l’interpretazione letterale che teleologica della norma in esame consentono di ritenere che la stessa ancora il beneficio di cui trattasi al dato oggettivo ed inequivocabile del mantenimento del livello occupazionale;

trattandosi di norma contenente la previsione di un beneficio di carattere eccezionale rispetto al generale obbligo contributivo, non ne è consentita una interpretazione estensiva nel senso inteso dalla Corte territoriale che ha finito per escludere dal computo del livello occupazionale i lavoratori che nel frattempo si erano dimessi, ritenendo erroneamente di poter considerare superato il dato oggettivo della contrazione realmente verificatasi nell’organico del personale dipendente attraverso il ricorso alla qualificazione soggettiva della causa del decremento stesso;

pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà a verificare l’esatta entità delle somme dovute dall’odierna intimata e a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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