Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10214 del 28/04/2010
Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 28/04/2010), n.10214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso l’avvocato ANTONIO RUVITUSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LOJACONO MAURIZIO, giusta
procura speciale per Notaio dott. GIUSEPPE ANNARUMMA di 2010 BRESCIA
– Rep. n. 90025 dell’8/1/2010, depositata in cancelleria il
12/1/2010;
– ricorrente –
contro
TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (c.f. e P.I. (OMISSIS)), in persona
dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA F. DI SAVOIA 3, presso l’avvocato ACCIARDI FRANCA,
rappresentata e difesa dagli avvocati PEREGO ENRICO, VALSERIATI
FLAMINIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 420/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 19/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza pubblica
del 12/01/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. LOJACONO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato E. PEREGO che ha chiesto
il rigetto o l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro distinti atti di citazione la Tiemme Raccorderie s.p.a.
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia T. M., proponendo opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 1402/00, 1527/00, 1528/00 e 1529/00, con i quali il Tribunale le aveva ingiunto di pagare al T., rispettivamente, le somme di L. 220.310.000, L. 156.965.070, L. 42.500.000, L. 250.000.000.
Assumeva la Tiemme spa che in data (OMISSIS) era stata stipulata una convenzione transattiva tra T.M., T.V. e G.V. da un lato e la Emmefin s.r.l. dall’altro, che prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato rituale; che le controversie di cui ai decreti ingiuntivi rientravano fra quelle deferite agli arbitri; che la Emmefm s.r.l. si era fusa con la Tiemme spa venendo incorporata nella seconda. Eccepiva, quindi, in via preliminare la competenza del collegio arbitrale, con conseguente nullita’ del decreti opposti; nel merito, contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Il T. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle opposizioni, di cui chiedeva il rigetto. In corso di causa chiedeva altresi’, in via subordinata, la condanna della Tiemme spa al pagamento delle somme ingiunte, ex art. 2041 c.c.. Le cause venivano riunite e decise con sentenza con la quale il Tribunale dichiarava la nullita’ del decreti ingiuntivi, affermando la competenza degli arbitri, e la inammissibilita’ della domanda riconvenzionale proposta dal T..
Quest’ultimo proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la totale riforma. Resisteva in giudizio la Tiemme spa, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza in punto spese; ancora in via di appello incidentale, condizionato all’esame del merito, chiedeva la condanna dell’appellante al pagamento della somma di Euro 139.443,36.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 420/05,rigettava entrambi gli appelli.
Avverso detta decisione ricorre per Cassazione T.M. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la Tiemme spa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il T. lamenta la mancata conferma dei decreti ingiuntivi, sul presupposto, escluso in fatto dalla Corte d’appello, che il Collegio arbitrale, nel dichiarare la nullita’ dell’accordo transattivo, avrebbe gia’ accertato la fondatezza delle sue richieste restitutorie e che sarebbe, quindi spettato al Tribunale rendere le conseguenti pronunce di condanna.
Con il secondo motivo sostiene l’erroneita’ della decisione che, pur escludendo la natura riconvenzionale alla domanda ex art 2041 c.c., l’ha dichiarata inammissibile in quanto, avendo l’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la veste di attore sostanziale, non poteva proporre nuove domande in aggiunta a quelle proposte con il decreto ingiuntivo.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’.
La stessa e’ infondata, essendo il ricorso nei termini.
La sentenza risulta, infatti, notificata il 20.6.05 ed il ricorso e’ stato presentato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 4.10.05 e, cioe’, tenendo conto della sospensione feriale, al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza.
Il primo motivo del ricorso e’ inammissibile.
La Corte d’appello ha rilevato che la competenza a decidere sulle domande presentate con i decreti ingiuntivi spettava al collegio arbitrale e non all’A.G.O e tale ratio decidendi non e’ stata oggetto di impugnazione.
Il secondo motivo e’ infondato.
Sostiene il ricorrente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto riveste la qualita’ di convenuto e, come tale puo’ proporre domande riconvenzionali.
Tale assunto e’ erroneo e contrario al costante orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, puo’ proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puo’ avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non puo’ essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o piu’ ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis”. (Cass. 21245/06; 8077/07; 2529/06).
Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 8000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010