Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10214 del 26/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 06/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 69-2016 proposto da:

C.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRA MORONI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., B.T. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato VALTER CALVIERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VIERI ROMAGNOLI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.T., DITTA N.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 165/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI dell’8/04/2015, depositata il

09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Claudio Vitelli (delega avvocato Vieri Romagnoli)

difensore dei controricorrenti che si riporta alla memoria e chiede

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. C.B. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari 9.4.2015 n. 165, con la quale la ricorrente è stata condannata al risarcimento del danno causato da infiltrazioni di acqua in favore di P.M. e B.T..

2. Il ricorso appare manifestamente inammissibile, per due indipendenti ragioni. La prima è che la procura speciale apposta in calce ad esso in realtà non è tale. Con essa infatti si dà mandato all’avvocato di rappresentare e difendere la parte “nel presente procedimento in ogni suo stato e grado, ivi compreso il procedimento di appello”. Manca, dunque, qualsiasi riferimento al giudizio di legittimità, che come noto non è un “grado” del procedimento.

3. La seconda ragione è che il ricorso è totalmente irrispettoso del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. In esso, infatti, in luogo della ordinata e sintetica esposizione dei fatti di causa è contenuta una ridondante e farraginosa trascrizione dell’atto di citazione, delle memorie ex art. 183 c.p.c., dell’atto d’appello.

Manca la chiara indicazione dei motivi di ricorso, la loro sussunzione in uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., o quanto meno una inequivoca esposizione delle doglianze formulate avverso la sentenza impugnata.

4. Si propone pertanto la dichiarazione d’inammissibilità od il rigetto del ricorso.

In considerazione della totale estraneità del contenuto del ricorso a quello che dovrebbe essere l’archetipo di un ricorso per cassazione, si propone la con danna della ricorrente per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.”.

2. La parte ricorrente ha depositato due memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2: una prima, intitolata “atto in cassazione”, di 63 pagine; una seconda, intitolata “Istanze di incostituzionalità”, di 388 pagine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio condivide la relazione preliminare, e le due indipendenti ragioni di inammissibilità del ricorso in essa rilevate: ovvero il difetto del requisito di specialità nella procura allegata al ricorso, e soprattutto l’inintelligibilità di quest’ultimo, il quale non consente di individuare univocamente le censure poste a fondamento dell’impugnazione.

Tali vizi non sono stati sanati dalle due memorie depositate dalla ricorrente.

A prescindere, infatti, dalla questione se l’art. 380 bis c.p.c.

consenta di depositare due memorie distinte, v’è da osservare che tanto la prima quanto la seconda memoria, contengono una pletora di affermazioni tra loro apparentemente scollegate, che spaziano dai lavori dell’Assemblea costituente alla disciplina degli institori, dalla difesa della Patria alle norme sull’interpretazione dei contratti, dai poteri delle Regioni alle norme tributarie.

I suddetti scritti difensivi, pertanto, da un lato non sanano la ragione di inammissibilità già rilevata dalla relazione preliminare; per altro verso non sembrano pertinenti rispetti ai rilievi in essa contenuti.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.B. alla rifusione in favore di P.M. e B.T., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA