Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10214 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10214 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 26897/09 proposto da:

Comune di CORATO (BA) ( c.f.:
In persona del Sindaco pro tempore sig. Luigi Perrone; rappresentato e difeso dal prof
avv. Ugo Patroni Griffi , con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, piazza
Barberini n.12, giusta procura a margine del ricorso.
-Ricorrente –

Contro

Michele CIFARELLI ( c.f.: CFR MHI, 34A08 C983X)

rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Stolfa ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Vittorio Olivieri in Roma, via L. Rizzo n.41, giusta procura a margine
del controricorso.
-Controricorrente-

contro la sentenza n. 1078/2008 della Corte di Appello di Bari, pubblicata il 9
dicembre 2008 e non notificata.

Data pubblicazione: 19/05/2015

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Ugo Patroni Griffi, per il Comune ricorrente, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Con sentenza dell’Il giugno 2002 il Tribunale di Trani rigettò la domanda proposta
da Michele Cifarelli nei confronti del Comune di Corato, diretta ad ottenere
l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fabbricato
posto nell’area dell’ente territoriale -sulla quale erano state realizzate costruzioni all’esito
di esercitazioni pratiche svolte nei corsi di addestramento professionale del lavoratori
disoccupati- assegnato nel 1959, con patto di riscatto, a Giulia Paciello, dante causa
dell’istante. Il Tribunale pervenne a tale decisione osservando: a – che la Paciello , in
quanto assegnataria, sarebbe stata mera detentrice e non possessore;

b — che ,

comunque, a meno di venti anni dall’assegnazione, era intervenuta una sentenza
(all’esito della domanda dell’ente concedente) con la quale era stata dichiarata la
risoluzione del contratto — per mancato pagamento dei canoni- in tal modo
interrompendo il decorso del termine ventennale; c — che dopo tale pronuncia l’attore
era rimasto siile titulo nella disponibilità dell’immobile, iniziando un periodo di possesso
insufficiente ad usucapire.

2 — La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1078/2008, in riforma della precedente
decisione, dichiarò l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e compensò le
spese del doppio grado del giudizio, sulla base delle seguenti argomentazioni: a — la
signoria della dante causa dell’appellante esercitata sull’immobile, per effetto della
concessione, doveva qualificarsi come possesso, in quanto il suo possibile esito, pagato
il riscatto, sarebbe stato quello di farne conseguire la proprietà; b — tale periodo di

A

n

zuz444 <'fr 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. o possesso era stato interrotto per tutta la durata del precedente procedimento iniziato dal Comune (dal 24 novembre 1971, data di notifica della citazione, al 28 dicembre 1974, data di passaggio in giudicato della sentenza); c - dal 28 dicembre 1974 era iniziato a decorrere ulteriore periodo di possesso, con realizzazione del ventennio utile ad novembre 1995) di invitare lo stesso possessore a stipulare un regolare contratto di locazione per l'immobile occupato; d — ininfluente sarebbe stata la circostanza che lo stesso Comune aveva donato al Ministero del Lavoro detto bene del marzo 1954, atteso che la donazione non si sarebbe mai perfezionata; e — l'immobile infine sarebbe stato iscritto nell'elenco dei beni disponibili dell'ente territoriale. 3 - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune, facendo valere tre motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; il Cifarelli ha risposto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I — Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1141, 1158 e 2697 cod. civ., assumendosi che la sentenza del Tribunale di Trani dell'8 giugno 1973 — con la quale era stato dichiarato risolto il "contratto di assegnazione di alloggio con promessa di vendita"- , non solo aveva accertato la qualità di detentore in capo alla dante causa del Cifarelli sino alla pronuncia dell'indicata decisione, ma ne aveva altresì fatto venir meno, per il futuro, il titolo in forza del quale poteva permanere nell'immobile, così onerando l'allora appellante della dimostrazione della interversione nel possesso contro l'ente territoriale, dimostrazione questa non fornita. I.a — Il motivo appare fondato in quanto la Corte di Appello ha errato nell'identificazione dei confini applicativi delle norme sopra indicate allorchè ha dato per scontato che l'attuale ricorrente fosse subentrato -non si sa quando e con quali modalità- alla propria dante causa quale possessore dell'appartamento: dalla lettura della usucapire, spirato prima della decisione del Comune di Corato ( giusta delibera del 2 I gravata sentenza risulta quindi uno jato logico tra affermata interruzione del possesso della prima per effetto della iniziativa del Ministero del Lavoro ( iniziale concedente ed agente in risoluzione) e l'inizio di una situazione possessoria in capo all'attuale ricorrente. precedente- ed il terzo — relativo alla ritenuta erronea delibazione della testimonianza di un incaricato dal Cifarelli al fine di curare, presso il Comune, una pratica attinente al trasferimento dell'abitazione- rimangono assorbiti. III- La sentenza va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito a' sensi dell'art. 384, II comma, ultima parte, cpc, rigettando l'appello del Cifarelli. La particolarità della fattispecie , che ha visto una sistematica inerzia del Comune nel far valere i propri diritti dominicali, inducendo una situazione di incertezza nei rapporti con l'occupante, consente di ritenere integrati giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello e del presente. P.Q.M. La Corte Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la gravata decisione e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto da Michele Cifarelli avverso la sentenza n. 1078/2008 della Corte di Appello di Bari, dichiarando compensate tra le parti le spese di quel giudizio e del presente. Così deciso in Roma l'8 aprile 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione. II — Il secondo motivo — che costituisce uno svolgimento argomentativo ulteriore del

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