Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10213 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10213 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 11269-2007 proposto da:
TOMMASI ARTURO C.F.TMMRTR42L27G693H, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GOLLIN GIANFRANCO;
– ricorrente –

2013
721

contro

MATTESCO GABRIELLA MTTGRL50M59L736X, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL PARCO 5 – OSTIA, presso
lo studio dell’avvocato PARENTE PIERLUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NULLI

Data pubblicazione: 30/04/2013

FEDERICO, per procura notarile del 13/3/2013 rep. n.
54144;
– resistente-

avverso la sentenza n. 390/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 02/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Parente Pierluigi difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

,

.
Svolgimento del processo
Tommasi Arturo, con atto di citazione del 19 giugno 1998 conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Padova, Mattesco Gabriella per ivi
sentirla condannare al pagamento della somma di £. 75.374.695.

complessiva somma di £. 40.374.695 relative a fatture varie per
materiali ed opere eseguite nell’abitazione della stessa nonché d
,
avere personalmente seguito parte dei lavori per £. 35.000.000, di non
avere ottenuto il pagamento dovutogli.
,
Si costituiva la convenuta, eccependo che il contratto di appalto
relativo alla propria abitazione era stato stipulato il 5 febbraio 1997 con
.

Tommasi Oscar e che mai nessun rapporto aveva avuto con l’attore
padre di quest’ultimo. Rilevava ancora che il computo metrico allegato
risultava riguardare gli stessi materiali ed opere oggetto della domanda
per il prezzo di £. 81.000.000 da lei già saldato, avendo versato £
80.000.000, così come documentate
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1730 del 2002, ritenuta non
provata la conclusione del dedotto contratto di appalto e nemmeno il
titolo per il quale era stato richiesto il pagamento respingeva la
*ornane a coniannanio i

ommasi a

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giudiziali.
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la riforma della sentenza e l’accoglimento delle -domande tutte svolte in
primo grado, nonché venisse
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, se del caso anche
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.
gli esborsi compiuti.
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L’attore esponeva di aver pagato per conto di Mattesco Gabriella la

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i appeiicnci,

per

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il

F !getto

ciei gravame,

riproponendo gli argomenti difensivi svolti in primo grado.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n.

390 del 2006

respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle

la prova diretta di un contratto intercorso fra la Mattesco ed il Tommasi,
Arturo, né di un successivo subentro di quest’ultimo nel contratto
precedente;

b)

che

le

opere

indicate

da

Tommasi

Arturo

corrispondevano a quelle appaltate al figlio; c) che la produzione di
fatture relative a materiali edili intestate alla

Mattesco non erano

idonee a far presumere l’esistenza di un contratto fra le parti.
,

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Tommasi Arturo
con ricorso affidato a due motivi. Mattesco Gabriella il 27 ottobre 2007
ha notificato un’istanza con la quale ha chiesto che i propri difensori
Federico Nulli e Pierluigi Parente venissero ammessi a partecipare alla
discussione orale ex art. 370 cpc.
Motivi della decisione
1.=

Con

il

primo

motivo

Tommasi

Arturo

lamenta

l’omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dèlràft. -360 n. 5
cpc. Avrebbe errato la Corte veneziana, secondo il ricorrente, nell’aver
ritenuto Che Tommasi Arturo non avesse fornito la prova dell’avvenuto
le –

• •

Tornmasi Oscar,
• ••• ..

.

•e

antratto stipulato ctaltalVlattesco -con

con il proprio figlio) atteso che la documentazione

_ .

. •

.

• •
é; ;

.

.

e. -ntrato al figlio Oscar

o. In particolare, la Corte

territoriale, secondo il ricorrente non avrebbe tenute conto delle

ulteriori spese del grado. Secondo la Corte di Venezia: a) non esisteva

.
seguenti circostanze: a) che la contabilità finale dei lavori, così come
redatta dal geom. Creuso (tecnico della Mattesco) reca un saldo finale
dei lavori pari a lire 156.095.006 mentre la Mattesco risulta avere
pagato solo un acconto di lire 80.000.000; b) che la Mattesco dichiara

un acconto di lire 80.000.000. Già queste circostanze, ritiene il
ricorrente, inducono a

ritenere che l’unica e la sola possibile

spiegazione di una tale situazione è quella che Arturo Tommasi abbia
eseguito e portato a termine i lavori relativi all’abitazione Mattesco
,
subentrando nel contratto al figlio Oscar dopo il suo fallimento. E’
evidente poi che, visto che esisteva un contratto avente ad oggetto i
lavori di ristrutturazione e che Arturo Tommasi non intendeva far altro

che onorare gli impegni presi dal figlio, non esisteva alcuna ragione t
per sottoscrivere un nuovo accordo.
E di più la Corte veneziana, secondo il ricorrente, non aveva neppure
dato rilevanza: a) al fatto che gli assegni consegnati dalla Mattesco del
luglio 1997 venivano consegnati ad Arturo Tommasi , mentre
precedentemente venivano consegnati ad Oscar; b) non avrebbe
tenuto conto che tutte le fatture prodotte e intestate alla Mattesco
erano tutte perfettamente compatibili con le spese registrate nella
contabilità finale del direttore dei lavori.
1.1.= Il motivo è infondato, e non può essere accolto perché si risolve
nella richiesta di una nuova e aiversa valutazione delle circostanze e
•-

.

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,

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Piuttosto-la—Corte -veneziana- -non- -solo-,3

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che, pur avendo preso possesso dell’immobile, aveva già pagato solo

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esistenza di un rapporto contrattuale tra lo stesso e la Mattesco, né di
una successione nel contratto di appalto intercorso tra la Mattesco e il
figlio del Tommasi Arturo, Oscar, ma ha, altresì’ chiarito che le
circostanze indicate dal Tommasi Arturo a dimostrazione dell’esistenza

analisi non erano idonei a far presumere l’esistenza del rapporto di cui
si dice
1.2.= In particolare, la circostanza cui fa riferimento il ricorrente e, cioè,
che la contabilità finale, a suo dire, redatta dal geom. Creuso (tecnico
della Mattesco) recava un saldo finale pari a lire 156.095.006, mentre
.
..

la Mattesco avrebbe corrisposto una somma pari a lire 80.000.000 e,
mai la restante somma di lire 75.095.006, che corrisponde a quella
chiesta dal Tommasi Arturo, non solo appare proposta per la prima

i

volta nel giudizio di cassazione, ma non viene neppure indicato
quando e con quale atto è stata prospettata nel corso del giudizio di
merito. E, tuttavia, di per se sola non sarebbe neppure dimostrativa
che i lavori, corrispondenti alla somma di cui si dice e non corrisposta
dalla Mattesco, fossero stati eseguiti dal Tommasi Arturo.
1.3.= A bene vedere il ricorrente non ha tenuto conto che II ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità,
e.-

.

non il potere d

i ce rida—p ro-cess u a le s-ottop-osta—ar su o-

vaglio, ma solo la facoltà di coritiotlo, sotto il profitti della corrette za
giuridica e della

eueieliza

logico-formale, dette argomentezioni svolte

dal giudice di merito. Con la -conseguenza
motivazione

sotto

il

profilo

dclla

omissione,

reteso—vizio—di
instiffieicnza,

di un rapporto contrattuale, tra lo stesso e la Mattesco, ad un’attenta

.
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente
solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile
traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi
della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero,
esista

insanabile

contrasto

tra

le

argomentazioni

complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
,
2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa
applicazione di norme.
La Corte di Venezia, secondo il ricorrente, avrebbe violato l’art. 2721
cc. per non aver ammesso le prove testimoniali in ordine alla
,

conclusione del contratto. La Corte veneziana, secondo il ricorrente,
avrebbe dovuto ammettere le istanze formulate da Tommasi al fine di I
risolvere l’incertezza sulla esistenza di tale accordo. I titolari delle varie
ditte che hanno lavorato nell’abitazione della Mattesco e/o fornito il
materiale utilizzato avrebbero potuto confermare che da luglio a
novembre 1997 tutti i lavori sono stati fatti da Arturo Tommasi.
Insomma tutti i testi avrebbero potuto confermare che, diversamente
da quanto sostenuto dalla Mattesco nell’immobile in oggetto Arturo
I ommasi ha lavorato personalmente ed esclusivamente a far data dal
luglio 1997 e che la stessa era a conoscenza délla circostanza.
Il ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto. Può il
giudicante, atteso

elle

i

limiti

legali

di

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evidenziate dal patrocinio del ricorrente inducono a ritenere fondata la
domanda e quando solo l’assunzione di tali testi può consentire alla
parte di provare i propri assunti?.
2.1= Il motivo è inammissibile perché sprovvisto dei requisiti di

autosufficienza
Come questa Corte, in altra occasione, ha avuto modo di chiarire, la
censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata
ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente,
oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per
le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a
valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e

indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di
ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire
“ex actis”

alla

Corte

di

Cassazione

di

verificare

la

veridicità

dell’asserzione (Cass. . n. 9748 del 23/04/2010).
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio
della soccombenza ex art. 91 cpc., . condannato al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento —dele
spese del presente giudizio di

edSbaLlUlle

elle tiquidd in E. 3200,00 di

Cui E. 200,00 per ebbursr.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda-Sezione -Civi le
a

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